Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 350 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 05/07/2016, dep.10/01/2017),  n. 350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 534-2016 proposto da:

C.U.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE

MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOSO CARETTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE SCELSA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CA.BE.EM., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

PARLATORE, che la rappresenta e difendse unitamente agli avvocati

BENEDETTA BARBIERI, DANIELE GERONZI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 524/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositato l’11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Simone Scelsa difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 534/2016:

“Nel 2014, il Tribunale per i Minorenni di Milano su ricorso ex art. 317 c.c. proposto da Ca.Be.Em. e rivolto alla modifica delle condizioni di affidamento del figlio minore M.A., avuto con l’ex convivente C.U.D., e del contributo al mantenimento del minore, stabiliva con decreto, per quel che ancora interessa, il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore di Euro 520,71 mensili, oltre al concorso pari al 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche, a carico del C..

Avverso il predetto decreto, la sig.ra Ca.Be. proponeva reclamo avanti la Corte d’Appello di Milano, chiedendo di porre a carico del sig. C. un concorso al mantenimento di Euro 3.500,00 mensili, importo da aumentarsi ad Euro 4.000,00 dal mese di settembre 2014, in considerazione dei prevedibili corsi integrativi del minore. In via subordinata, in caso di mancata previsione del predetto assegno, chiedeva qualora chiedeva di porre a carico del sig. C. un concorso al mantenimento di Euro 3.000,00, importo da aumentarsi ad Euro 3.500,00 in considerazione dei prevedibili corsi integrativi del minore. Resisteva il sig. C. chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto del Tribunale per i Minorenni. Il giudice d’Appello così decideva:

1) In parziale riforma del decreto impugnato, poneva a carico del sig. C. l’obbligo di versare 1.800,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese previste;

2) confermava nel resto del decreto impugnato;

3) compensava tra le parti le spese processuali.

Il giudice d’Appello a sostegno della decisione assunta ha affermato che il contributo paterno al mantenimento del figlio minore doveva essere incrementato perchè il reddito del c. nel 2014 era pari a 16.053 Euro mensili a fronte dei 10.083 Euro mensili della sig.ra Ca., la quale risulta, peraltro aver subito una flessione del proprio reddito rispetto al peridio d’imposta 2008, epoca dell’accordo. Inoltre il minore ha esigenze superiori a quelle cristallizzate al momento dell’accordo, in considerazione dell’età cresciuta e delle esigenze di avere per la madre ausili necessari durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Nessun rilievo viene attribuito al debito contratto dal C. con l’Erario per arretrati d’imposta trattandosi di somme trattenute dal ricorrente mentre nella determinazione dell’assegno si deve tener conto degli altri due figli minori del C..

Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per Cassazione dal sig. C. affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione a nuove prove: il ricorrente afferma che la decisione della Corte di disporre l’aumento del contributo al mantenimento è stata assunta all’esito del giudizio di impugnazione del decreto di primo grado e, nell’ambito del predetto giudizio, la Corte ha posto a fondamento della propria decisione esclusivamente le dichiarazioni dei redditi prodotte nel medesimo procedimento, in violazione dei principi posti dall’art. 345 c.p.c.. La Corte ha richiesto la produzione di nuovi documenti e solo sulla base di tali nuovi documenti ha ritenuto di accogliere la domanda della sig.ra Ca..

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove documentali attestanti la situazione debitoria e il tenore di vita ai fini dell’incremento dell’assegno di mantenimento ex art. 360 c.p.c., n. 3: il ricorrente ha contestato l’omissione da parte della Corte d’Appello di ogni valutazione di ordine ad una serie di elementi acquisiti nel processo, che mettono in evidenza una situazione di forte crisi economica, dovuta agli accertati ingenti debiti d’imposta, che, se valutati, avrebbero certamente portato ad una conferma del decreto di primo grado.

3) Omessa esposizione delle ragioni che hanno portato la Corte d’Appello a fondare la propria decisione solo su alcune delle produzioni reddituali e, di conseguenza omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5: il ricorrente ha evidenziato che il giudice di merito non ha indicato i motivi che lo hanno portato a ritenere equo ed equilibrato determinare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio in Euro 1.800,00 nè i motivi per i quali avrebbe posto a fondamento della propria decisione la valutazione del solo reddito più recente del ricorrente.

4) Omesso esame di un fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti (la nascita dei due figli nati dall’unione coniugale del ricorrente successivamente all’interruzione della convivenza more uxorio) e quindi violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Conseguentemente violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 3 Cost., artt. 147, 148 e 261 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione del principio di uguaglianza dei figli legittimi e naturali: il ricorrente ha affermato che la nascita di altri due figli da una relazione successiva a quella con la sig.ra Ca. avrebbe dovuto rappresentare motivo più che valido per la conferma dell’importo dell’assegno per il mantenimento del primo figlio, essendosi aggiunto anche quello di mantenimento dei nuovi due figli.

Il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che il regime delle preclusioni processuali proprie del giudizio d’appello a cognizione piena non sono applicabili nel giudizio camerale di modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento del minore, sia nato all’interno del vincolo matrimoniale che fuori, tenuto anche conto dei poteri istruttori officiosi del giudice quando si vena di diritti dei minori.

Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. In essi si contesta l’esame e la valutazione delle risultanze istruttorie effettuato dal giudice del merito, ponendo l’accento in particolare sui debiti d’imposta e sulla nascita di altri due figli minori. Entrambe i profili sono stati considerati dalla corte d’Appello specificamente con valutazione d’irrilevanza quanto al primo, adeguatamente motivata, e di rilevanza quanto al secondo nella determinazione complessiva dell’ammontare dell’assegno. Non si ravvisano in conclusione le omissioni indicate, dovendosi peraltro osservare che il giudice del merito non è tenuto a dare conto di tutte le emergenze istruttorie documentali od orali ma solo di quelle che ritiene rilevanti. motivo è inammissibile.

Infine, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base fattuale (cfr. Cass. Civ. n. 4281 del 2014).

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, rigetta il ricorso ed applica il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio da liquidarsi in Euro 3.000,00 per compensi e Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella ordinanza.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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