Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 350 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 10/01/2011), n.350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14257-2005 proposto da:

C.G. (OMISSIS), C.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 48, presse lo studio dell’avvocato FAIELLO LUCA, che li

rappresenta e difende con procura speciale alle liti n. rep. 2833 del

3/11/2010;

– ricorrenti –

contro

D.M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. SCHETTINO Olindo;

udito l’Avvocato FAIELLO Luca, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 15-12-2001 il tribunale di Catania dichiarava i fratelli G. ed C.E. inadempienti alle obbligazioni assunte con il preliminare di vendita del (OMISSIS), trasferendo a D.M.N., a norma dell’art. 2932 c.c., l’immobile oggetto del preliminare medesimo, mentre rigettava sia la domanda del D.M. di condanna dei C. al risarcimento dei danni sia la domanda riconvenzionale dagli stessi di declaratoria di inadempimento del D.M..

Proposto appello da G. ed C.E. e costituitosi D.M.N. per resistervi, la corte di appello di Catania, con sentenza in data 25 febbraio 2005, lo ha rigettato, condannando gli appellanti alle spese del grado in favore dell’appellato con la motivazione che può riassumersi nelle seguenti proposizioni.

La prova dell’inadempimento dei fratelli C. – i quali avevano promesso in vendita al D.M., con preliminare del 16-1-1961, la bottega in (OMISSIS), per il prezzo convenuto di L. 63.000.000, con lo scopo, espresso nel preliminare, di pagare con il danaro pattuito come corrispettivo le rate scadute e quelle a scadere di un mutuo ipotecarie in favore del Banco di Sicilia non appena questo ne avesse fatto richiesta – è costituita, innanzitutto, dalla mancata comparizione dei promettenti venditori all’appuntamento fissato per il 31-1-1992 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Russo, per provvedere al versamento degli importi al Banco di Sicilia; appuntamento al quale si presentarono solamente il promissario acquirente e tale R.S., nominato dal D. M. quale vero acquirente, nonchè il padre dei fratelli C., per cui non fu possibile effettuare, a causa dell’assenza di questi ultimi, la prevista operazione. A riprova dell’inadempimento dei promittenti venditori vi è, inoltre, l’ulteriore circostanza rappresentata dal fatto che, sebbene il D. M. avesse convocato ancora una volta i C. – immediatamente dopo la prima infruttuosa comparizione davanti al notaio per il giorno 13-4-1992 per la stipula dell’atto pubblico -con telegramma inviato il giorno successivo, cioè il 14-4-1992, per il giorno 4-5-1992 davanti allo stesso notaio D’Amico sempre per la stipula dell’atto, i promittenti venditori non si presentarono e non fecero pervenire neppure la documentazione necessaria al trasferimento del bene.

Non vale ad escludere, poi, l’accertato inadempimento dei fratelli C. il telegramma da loro inviato al D.M. lo stesso giorno 14-4-1992, con cui essi dichiaravano che, a causa dei suoi reiterati inadempimenti, il contratto preliminare doveva ritenersi risolto di diritto, non potendo produrre tale telegramma il preteso effetto della risoluzione di diritto del preliminare medesimo, dal momento che esso non costituiva una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., e non essendo contemplati, d’altra parte, nel predetto contratto alcuna clausola risolutiva espressa nè alcun termine essenziale venuto inutilmente a scadere.

Ricorrono per la cassazione della sentenza C.E. e C.G. in forza di tre motivi; resiste D.M.N. con controricorso, illustrato da successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando -violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1460, 1362 segg., 2691 e 2734 c.c., art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza impugnata per la inadeguatezza del percorso logico seguito dalla corte nel pervenire ai risultati a cui essa giunge nel ricostruire lo svolgimento dei fatti, e per avere tratto, quindi, la prova del loro inadempimento dalla circostanza che essi non si presentarono nè all’appuntamento del 31-1-1992 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Russo nè davanti al notaio il giorno 4-5- 1992 per la stipula dell’atto pubblico a seguito della convocazione fatta dal D.M. con telegramma del 14-4-1992, dopo che la riunione del precedente 13-4-1992 non aveva sortito alcun effetto per il rifiuto di essi ricorrenti di accettare gli assegni bancari di conto corrente con cui il D.M. intendeva corrispondere la somma dovuta.

Con il motivo in esame si evidenziano, viceversa, i gravi e già acclarati inadempimenti del promissario acquirente, contestati con il telegramma a lui inviato il 14 aprile 1992 – cioè lo stesso giorno in cui egli aveva inviato il telegramma di convocazione per il 4-5- 1992 – e consistiti, corre è dato desumere dalle assunte testimonianze e dall’interrogatorio formale del D.M., nella mancata offerta di somma liquida o di assegni circolari in occasione della precedente convocazione davanti al notaio, nonchè nella mancata disponibilità, da parte del D.M., nell’incontro fissate per il 31-1-1992 – al quale, contrariamente a quanto affermato dalla corte, era presente anche C.G. – presso lo studio dell’Avv. Russo, della somma da versare in banca per l’estinzione del mutuo.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano sotto altro profilo violazione degli artt. 1218, 1453 segg., 1457, 1460, 1362 segg. e 2697 c.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per l’omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento, implicitamente formulata, e comunque sulla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti., odierni ricorrenti, con comparsa di risposta del 3-7-1992, con riguardo al dedotto inadempimento del D.M., che si era presentato il 13-4-1992 dinanzi ai notaio senza il danaro contante, ed inoltre per la mancata valutazione comparativa della gravità dei reciproci inadempimenti.

Con questo stesso motivo si censura, altresì, la sentenza impugnata con cui la corte ha ritenuto inidoneo il telegramma del 14-4-1992 a valere come diffida ad adempiere, dovendo lo stesso essere considerato viceversa legittimo perchè diretto ad evidenziare l’intervenuta risoluzione per scadenza di un termine essenziale in relazione all’interesse al tempestivo adempimento, consistente nella messa a disposizione, da parte del D.M., del prezzo di vendita dell’immobile per l’estinzione del mutuo ipotecario, risultante dal contratto.

Con il terzo motivo si denuncia, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per omessa statuizione sul pagamento del prezzo dell’immobile, previsto in L. 63.000.000.

Il primo motivo è infondato e come tale va rigettato, non rinvenendosi nella impugnata sentenza le violazioni di legge ed i vizi di motivazione con esso denunciati.

I ricorrenti E. e C.G. oppongono agli elementi di giudizio ed ai dati di fatto, dai quali la corte di appello ha tratto la prova del loro inadempimento e del cui esame e valutazione ha dato debito conto in sentenza, altri elementi che dovrebbero costituire, invece, prova dell’inadempimento del promissario acquirente D.M.N. alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di vendita del 16 gennaio 1991 avente ad oggetto l’immobile in (OMISSIS). Censurano, quindi, l’iter motivazionale seguito da quel giudice per pervenire alla statuizione di conferma della decisione del tribunale, denunciando sostanzialmente errori ed omissioni nella valutazione delle risultanze processuali e vizi logici riscontrabili, a loro dire, nell’esposizione delle ragioni poste dal giudice di appello a sostegno della statuizione medesima. Riassunta in tali termini la censura formulata con il motivo in esame, e considerato che la sola obbligazione assunta dal D.M. con il menzionate; contratto preliminare era quella di pagare, per l’acquisto dell’immobile, il prezzo convenuto di L. 63.000.000, destinato a saldare le rate scadute e quelle a scadere di un mutuo ipotecario non appena l’Istituto mutuante ne avesse fatto richiesta, si osserva che le critiche rivolte dai ricorrenti si risolvono, a ben vedere, in inammissibili doglianze relative ad accertamenti e valutazioni di competenza del giudice di merito, e in quanto tali non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità, nonchè in rilievi, privi di consistenza, per pretesa insufficienza e contraddittorietà di motivazione con riguardo ad un punto decisivo della controversia id est inadempimento del D.M. -, che viceversa si presenta e si percepisce come immune dai vizi denunciati, essendo logica, congrua e pienamente aderente ai fatti accertati.

E’ utile richiamare, a conferma e conforto del giudizio testè formulato di inammissibilità e/o infondatezza delle censure formulate dai ricorrenti allei statuizione della corte di appello ed alla motivazione che la sorregge, la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha enunciato e ribadito il principio secondo quale il vizio di omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex. art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare lo prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. SS.UU. n. 5802/1998, n. 3436/2006, n. 4770/2006, n. 20332/205, n. 2090/2004, n. 14279/2003).

Alla luce dei principi era ricordati, deve concludersi, pertanto, che correttamente e motivatamente la corte di merito, sulla base di tutte le circostanze emerse dalla espletata istruttoria ed in esito ad una attenta valutazione dei fatti di causa, ha respinto l’appello degli odierni ricorrenti, confermando conseguentemente la decisione del primo giudice, con cui ora stata rigettata la domanda riconvenzionale dei promittenti venditori per la declaratoria di inadempimento del promissario acquirente ed era stata accolta invece la domanda di quest’ultimo per la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c..

E’ priva di pregio anche la censura formulata con il secondo motivo, che va perciò par intenti respinto, dal momento che il giudice di appello, escludendo, da un lato, qualsiasi inadempimento del D. M. alle obbligazioni da lui assunte con il contratto preliminare, e, confermando, dall’altro, la decisione del tribunale, che, come più sopra ricordato, aveva respinto la domanda riconvenzionale proposta dai fratelli C. – non risultando che sia stata formulata anche exceptio inadimpleti contractus – si è implicitamente e inequivocabilmente pronunciato anche su questa.

Il terzo motivo è inammissibile, non essendo stata dedotta nel precedente grado di giudizio la denunciata violazione di legge (art. 2932 c.c.), per l’omessa condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo dell’immobile oggetto del contrailo preliminare;

rilevandosi, inoltre, che, per quanto è dato evincere dallo stesso ricorso, una domanda volta ad ottenere una siffatta pronuncia non risulta neppure mai formulata. Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo grado giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in Euro 3600,00, di cui Euro 3400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011z

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA