Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 350 del 09/01/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 350 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DIDONE ANTONIO

Data pubblicazione: 09/01/2013

SENTENZA

sul ricorso 28632-2010 proposto da:
IZZO DONATA (c.f. ZZIDNT55E43F839N), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TORINO 29, presso
l’avvocato MEZZANOTTE BIASE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIORDANO GIOVANNI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente-

2012

contro

1895

ITALFONDIARIO

S.P.A.

(C.F.

00399750587),

nella

qualità di procuratore di CASTELLO FINANCE S.R.L.

1

(incorporante la CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L.)
e nella sua qualità di procuratore di INTESA
SANPAOLO S.P.A. (denominazione assunta a seguito
della fusione per incorporazione del SANPAOLO IMI
S.P.A. in BANCA INTESA S.P.A.), in persona del

domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso
l’avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
APUZZO PAOLO, giusta procure in calce al
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2638/2010 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/12/2012 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Ritenuto in fatto e in diritto
I.- Izzo Donata ha convenuto in giudizio la s.p.a. Intesa
BCI lamentando che il tasso applicato ailcontratto di mutuo

l’acquisto della propria casa era da considerare usurario.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda volta a
sentir accertare l’illegittimità della misura degli
interessi stabiliti nel contratto di mutuo, in relazione
alla rata di curo 20.052,48 richiesta con lettera del
6.11.2001, sulla base della considerazione che, ai sensi
dell’art. 2 della legge 108/96, per la determinazione degli
interessi usurari i tassi effettivi globali medi rilevati
dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge devono
essere aumentati della metà. Considerato che il D.M. 27-398 emesso dal Ministero del Tesoro, prevedeva per la
categoria dei mutui il tasso dell’8.29%, ha quindi, escluso
che il tasso contrattualmente fissato potesse essere
ritenuto usurario.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha
confermato la decisione di primo grado evidenziando che i
motivi posti a base dell’appello erano aspecifici rispetto
alla motivazione della decisione del Tribunale.
L’appellante si era limitato ad invocare apoditticamente la
natura usuraria degli interessi pattuiti senza contestare i

con garanzia ipotecaria stipulato il 19.9.1996 per

parametri adottati dal primo giudice per valutare la
fondatezza della domanda e senza indicare, in concreto, le
ragioni di fatto e di diritto idonee a ribaltare la
decisione impugnata. Privi di rilevanza erano i riferimenti
allo scopo per cui era stato stipulato il mutuo. Infine,

la maggiorazione del 3% prevista per il caso di mora non
poteva essere presa in considerazione, data la sua diversa
natura, nella determinazione del tasso usurario.
Da ultimo, ha ritenuto che le richieste istruttorie di
ordinare ex art. 210 cpc l’esibizione del carteggio
intercorso tra le parti e di ctu contabile che
quantificasse le differenze incassate in eccedenza dalla
Banca fossero inammissibili per la loro genericità e per il
carattere meramente esplorativo nonché prive di attinenza
con i motivi posti a base del gravame.
Inammissibili erano le deduzioni per la prima volta
proposte nella comparsa conclusionale ove Izzo Donata
cercava di sopperire alle carenze del gravame, indicando,
per la prima volta, i tassi, a suo dire applicati (e non
quelli pattuiti rilevanti ai fini dell’azione proposta) ed
il tasso soglia che riteneva superato. I motivi, sul
punto, non erano specifici.
2.- Contro la sentenza di appello parte attrice ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali

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denuncia l) vizio di motivazione e 2) violazione dell’art.
1421 c.c.
Resiste con controricorso la s.p.a. Italfondiario quale
procuratore della s.r.l. Castello Finance in luogo della

Intesa nonché quale procuratore della s.p.a. Intesa
Gestione Crediti quale procuratore di Banca Intesa.
3.1.- Il primo motivo, sub a), contiene riferimenti alla
nullità della clausola determinativa degli interessi (con
riferimento al tasso ABI) che risulta sì proposta in primo
grado ma, sebbene implicitamente disattesa dal Tribunale,
non risulta specificamente (ma neppure genericamente)
riproposta in appello (v. trascrizione dell’atto di appello
alle pagg. 3 e 4 del ricorso).
Si che la relativa censura è inammissibile.
Il profilo della censura relativo all’anatocismo

che

neppure è menzionato nella sentenza impugnata – risulta
dedotto in appello < piano di ammortamento la Banca ha di fatto applicato
l’anatocismo vietato dalla legge» (v. trascrizione in
ricorso, pag. 4).
Nel motivo di ricorso, invece, parte ricorrente lamenta che
la banca «pretende interessi sugli interessi infrannuali
come emerge dalle quietanze esibite».

s.p.a. Intesa Gestione Crediti quale procuratore di Banca

Trattasi di censura affatto nuova – oltre che generica come tale inammissibile.
3.2.- Quanto al profilo sub b) (usurarietà dei tassi) va
rilevato che parte ricorrente deduce che l’interesse

10.5%, in contrasto con quanto è previsto dal D.M.
27/3/1998 che indica il tasso praticabile per il mutuo
nella misura dell’8.29%.
Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma dell’art. 1
comma 4 della L. 108/96 tanto più ove si consideri che fu
richiesto per l’acquisto di un bene primario quale la casa
di abitazione e che dovrebbe tenersi conto della prevista
maggiorazione di 3 punti in caso di mora.
La censura sub b), nella parte in cui ripete l’assunto già correttamente disatteso dalla Corte di merito – secondo
cui la natura usuraria discenderebbe dalla finalità del
mutuo, contratto per l’acquisto della propria casa, è
infondata in quanto, ai sensi del nuovo testo dell’art.
644, comma 3, c.p. sono usurari gli interessi che superano
il limite stabilito dalla legge ovvero <>. E, a
tale scopo, non è sufficiente dedurre che il mutuo è stato
stipulato per l’acquisto di un’abitazione.
La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione

al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di
appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente
censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il
tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre
punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini
dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e
dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si
intendono usurari gli interessi che superano il limite
stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a
titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002
n. 29: «il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma l,
del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a
qualunque titolo convenuti” rende plausibile senza
necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto
fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui
il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi
moratori>>; Cass., n. 5324/2003).
3.3.-

Sulla

censura

sub

c)

(relativa

al

mancato

accoglimento di istanze istruttorie) va ricordato che «il
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provvedimento di cui all’art. 210 cod. proc. civ. è
espressione di una facoltà discrezionale rimessa al
prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è
tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di

esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per
cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di
motivazione» (Sez. 2, Sentenza n. 22196 del 29/10/2010).
Peraltro, l’esibizione a norma dell’art. 210 cod. proc.
civ. non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe
potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in
questione (Sez. l, Sentenza n. 149 del 10/01/2003), come
nella concreta fattispecie. Il ricorrente, poi, nulla
deduce in ordine alla decisività di tale mezzo istruttorio,
anche in considerazione di ciò, che la domanda era limitata
alla rata richiesta con lettera del 6.11.2001 e il cui
importo risulta determinato in curo 20.052,48, in relazione
alla quale soltanto erano state formulate le conclusioni in
primo grado e in appello («la non debenza dell’importo
reclamato dalla banca»).
4.- Quanto al secondo motivo, la censura è infondata, posto
che, pur trattandosi di questione (di diritto) rilevabile
d’ufficio (nullità della convenzione di interessi usurari),
gli elementi in fatto sui quali la questione era fondata e,
dunque, l’indicazione del tasso applicato contenuta

avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato

(soltanto) nella comparsa conclusionale non poteva che
essere ritenuta tardiva, tenuto conto della necessità che i
motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., siano specifici e
che con la comparsa conclusionale non possono essere
dedotte nuove circostanze di fatto che non siano state già

dedotte con l’atto di appello.
E’ vero, infatti, che la deduzione della nullità delle
clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario è
rilevabile anche d’ufficio, non integrando gli estremi di
un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che
può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in
comparsa conclusionale, ma ciò a condizione che <> (Sez. 1,
Sentenza n. 21080 del 28/10/2005).
5.- Infine,

quanto alle difese della banca e alla

reiterazione della questione di nullità dell’atto di
citazione, va rilevato che non risulta impugnata con
ricorso incidentale l’affermazione della sentenza della
corte di merito (che la resistente ritiene erronea) circa
la necessità di riproposizione della questione stessa con
appello incidentale e la conseguente inammissibilità
dell’eccezione. SI che sul punto si è formato il giudicato
interno.
Da ultimo, quanto all’asserita carenza di interesse ad
agire dell’attrice in ordine alla proposta domanda di
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accertamento negativo, è appena il caso di evidenziare che
l’interesse è sorto dalla richiesta rivolta dalla banca
alla mutuataria. Richiesta che si assume relativa a somme
non dovute, previa declaratoria di nullità della

6.- La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione
alla censura accolta (determinazione del tasso soglia
comprensivo della maggiorazione per la mora) con rinvio
alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per
nuovo esame e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il
primo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia per
nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di
appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14
dicembre 2012

pattuizione di interessi che si assumono usurari.

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