Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 35 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 11/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 35

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. LAMOERGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15979-2012 proposto da:

COOPERATIVA PROGETTO 2000 A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso l’avvocato RENATO MACRO, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIOVANNI FRANZESE, GIUSEPPE DE ZIO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERLIZZI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44, presso l’avvocato ROBERTO

TARTAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINO VENTURA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per il controricorrente COMUNE, l’Avvocato COSTANTINO VENTURA

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Terlizzi fece opposizione al decreto che gli aveva ingiunto di pagare alla Cooperativa Progetto 2000 il corrispettivo per servizi cimiteriali svolti in eccedenza rispetto a quelli dovuti per contratto. Nel giudizio la cooperativa dedusse il proprio depauperamento, in relazione alle maggiori somme corrisposte al proprio personale per avere lavorato un numero di ore superiori a quello strettamente necessario ai fini dell’esecuzione del contratto, e l’arricchimento del Comune per il corrispondente risparmio di spesa.

Il Tribunale di Trani, qualificata la domanda della Cooperativa come arricchimento senza causa, l’ha accolta. La Corte d’appello di Bari, con sentenza 2 aprile 2012, ha accolto il gravame del Comune, rilevando l’inammissibilità dell’azione sussidiaria di cui all’art. 2041 c.c., in considerazione della tutelabilità dei diritti vantati dalla Cooperativa mediante azioni contrattuali proponibili anche in via risarcitoria.

Avverso questa sentenza la Cooperativa Progetto 2000 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Comune di Terlizzi si è difeso con controricorso. La parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la cooperativa denuncia violazione degli artt. 112, 115, 167, 184 e 345 c.p.c., imputando alla corte d’appello di avere esaminato il profilo della sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento che era stato tardivamente introdotto dal Comune, in via di eccezione, nel giudizio di appello.

Il secondo motivo denuncia violazione dei medesimi parametri normativi sopra indicati, per avere omesso di pronunciare sulla novità della eccezione, par di capire, di inammissibilità dell’azione per difetto di sussidiarietà.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente perchè intrinsecamente connessi, sono infondati: la natura sussidiaria dell’azione di arricchimento senza causa (art. 2042 c.c.) costituisce un presupposto della domanda richiesto dalla legge e, pertanto, non integrando un’eccezione in senso stretto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice, inerendo al giudizio di fondatezza o infondatezza della domanda, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di jus novorum posto dall’art. 345 c.p.c. (v. Cass. n. 9486/2013).

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2042, 1664 e 2041, 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., per avere ritenuto erroneamente configurabile un’azione contrattuale a tutela del diritto alla reintegrazione patrimoniale per i maggiori costi della manodopera, mentre non sarebbe consentita la revisione delle condizioni contrattuali concernenti le modalità di determinazione del prezzo.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’azione di arricchimento senza causa è preclusa nel caso in cui altra azione – come nella specie, a titolo contrattuale, al fine di adeguare il corrispettivo al mutamento delle prestazioni contrattuali richieste alla parte – sia astrattamente proponibile a tutela del bene della vita per il quale si agisce in giudizio, anche se in concreto essa possa rivelarsi infruttuosa (v., tra le tante, Cass. n. 6295/2013, n. 4099 e 17647/2007).

Il quarto motivo (per violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., artt. 100, 112 e 116 c.p.c.) è inammissibile, limitandosi a criticare genericamente l’esito della valutazione delle risultanze probatorie; nè sussiste violazione dell’art. 116 c.p.c., che è configurabile solo quando – e non è il caso in esame – il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (v. Cass. n. 11892/2016, n. 13960/2014).

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta i ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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