Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3499 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3499 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Mohammad Abu Sayed, domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso, per procura alle liti allegata al ricorso, dall’avv.to
Martino Benzoni (fax 0432/288958; p.e.c.
martino.benzoni@avvocatiudine.it )
– ricorrente –

nei confronti di
Ministero dell’Interno;
– intimato

avverso la sentenza n. 372/2017 della Corte di appello di
ffigemessa in data 11 aprile 2017 e depositata il 1 giugno
j3_134)
2017

2017 R.G. n. 587/2016;

Data pubblicazione: 14/02/2018

RILEVATO CHE
1. Mohammad Abu Sayed ha proposto appello dinnanzi la
Corte di Appello di Trieste avverso l’ordinanza del
Tribunale di Trieste con la quale era stato respinto il
ricorso contro il provvedimento, emesso dalla

Protezione Internazionale di Gorizia, di rigetto della
sua domanda di riconoscimento del diritto alla
protezione internazionale.
2. La Corte distrettuale con sentenza 372/2017 ha
rigettato l’appello ritenendolo inammissibile.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello il ricorrente
propone ricorso per cassazione con due motivi: a)
erronea o falsa applicazione dell’art 19 d.lgs. n.
150/2011 laddove la Corte territoriale, dalla locuzione
“ricorso”, contenuta nel testo novellato dell’art. 19, fa
derivare l’obbligo di introdurre il gravame con ricorso,
e non con citazione, e, conseguentemente, la
tempestività dell’appello dal deposito dell’atto, e non
dalla sua notificazione alla controparte, nel termine di
30 giorni previsto per l’impugnazione; b) questione di
legittimità

costituzionale

142/2015.

2

dell’art.

27

d.lgs.

n.

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della

RITENUTO CHE
4. Il primo motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza
di legittimità (Cass. civ. sez. VI-1 n. 17420 del 13
luglio 2017) ha chiarito che l’appello, proposto ex art.
702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale

protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il
riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,
comma 1, lett. f), è volto a regolare i tempi e non la
forma di introduzione del giudizio di secondo grado,
sicché la tempestività del gravame va verificata
calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni
dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte
appellata.
5. Nella specie Mohammad Abu Sayed ha interposto
appello con citazione notificata il 29 settembre 2016 e
cioè nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
effettuata il 5 settembre 2016, della ordinanza di
rigetto della domanda di protezione internazionale da
parte del Tribunale di Trieste. Risulta pertanto
irrilevante che la iscrizione a ruolo con contestuale
deposito sia avvenuta, successivamente, in data 10
ottobre 2016.

A,7>

3

reiettiva della domanda volta al riconoscimento della

6. Il primo motivo del ricorso per cassazione va pertanto
accolto, restando assorbito il secondo motivo, e la
causa rinviata alla Corte di appello di Trieste che, in
diversa composizione, deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello di Trieste che, in diversa composizione, deciderà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21
novembre 2017.
Il /Presidente
Magl qrstino

P.Q.M.

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