Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3499 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16341-2018 proposto da:

Z.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA, 96,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE PALMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDERICA MARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 55976/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Z.N. ricorre per cinque mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro il decreto del 19 aprile 2018 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua impugnazione avverso il provvedimento di rigetto, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 46 del 2017, art. 35 bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c..

Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il quinto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 3.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

5.1. – L fondato il primo motivo in applicazione del principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discre5,ionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutatone delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Nel caso di specie, difatti, il Tribunale ha omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ritenendo erroneamente che essa non fosse dovuta in presenza della verbalizzazione dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale.

5.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

6. – Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Torino e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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