Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3499 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.A., N.A. e S.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 44/32/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 32, in data 23.03.2006, depositata il

22 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

02 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19235/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 44/32/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 32, il 23.03.2006 e DEPOSITATA il 22 maggio 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato l’avviso di liquidazione, con cui era stato chiesto il pagamento dell’imposta di registro e degli accessori, in relazione ad atto di compravendita registrato il 10.05.1999.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di Registro, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12.

3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

4 – L’impugnata sentenza, che ha ritenuto nullo – in presenza di richiesta dei contribuenti di applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12 – l’avviso di liquidazione emesso all’esito della procedura di attribuzione della rendita, sembra abbia fatto malgoverno del consolidato principio, secondo cui In tema di imposta di registro e nel caso in cui il contribuente che abbia acquistato un immobile privo di rendita catastale dichiari di volersi avvalere – ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 convertito in L. n. 154 del 1988 – del criterio di valutazione automatica, con il conseguente atto di liquidazione l’Ufficio si limita ad operare sulla base dell’assegnazione della rendita da parte dell’UTE il quale non esercita alcun potere di accertamento, ma svolge un’attività d’informazione, frutto di un semplice calcolo matematico. Ne consegue che, in tal caso, l’Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica (Cass. n. 10192/2003, n. 7947/2002, n. 19743/2004, n. 19735/2005, n. 378/2006).

5 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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