Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3498 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.B., residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 19/13/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze, Sezione n. 13 in data 16.05.2006, depositata il

16 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

02 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19088/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 19/13/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 13, il 16.05.2006 e DEPOSITATA il 16 maggio 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il gravame dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto applicabile al caso la normativa sulla piccola proprietà contadina di cui alla L. n. 604 del 1954, escludendo che la contribuente si fosse resa inadempiente all’obbligo di documentare la sussistenza dei presupposti di legge.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 4.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso sembra possa essere definita in base al principio secondo cui “La L. n. 604 del 1954, art. 4 nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di tre anni per la allegazione del certificato dell’ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l’obbligo di pagamento delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta. La mancata osservanza del termine non comporta, peraltro, la perdita del beneficio per il richiedente, tutte volte in cui essa dipenda dalla omissione dell’ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato che, in tal caso, non essendo consentito un accertamento giudiziale diretto dei requisiti per le agevolazioni, l’omissione dell’ufficio stesso finisce per privare il contribuente dell’unico strumento, dal carattere assorbente, di documentazione degli stessi (Cass. n. 10939/2002, 14671/2005, n. 2936/1998, n. 8057/1997).

5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza, in applicazione del trascritto principio.

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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