Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3497 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. I, 15/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 15/02/2010), n.3497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. MARRA Alfonso Luigi, per legge

domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di Cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro-tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli in data

19 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” B.P. ha proposto ricorso per Cassazione il 24 settembre 2007 sulla base di quattordici motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Napoli depositato il 19 settembre 2006 con cui il Presidente del Consiglio veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 4.500,00 – oltre spese per l’importo complessivo di Euro 77,47 per esborsi, 81 per diritti e Euro 250,00 per onorari più accessori – per l’eccessivo protrarsi di una causa svoltasi dinanzi al TAR Campania avente ad oggetto competenze economiche dovute in relazione ad un rapporto di impiego con ente locale.

Il Presidente del Consiglio ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di cinque anni, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di tre anni.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu. Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo ed il settimo motivo si deduce sotto diversi profili l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale.

Il motivo appare manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello liquidato la somma di Euro 900,00 per ogni anno di ritardo: somma congrua ed in linea con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tenuto conto della mancata presentazione di istanze di prelievo nel giudizio presupposto. Difatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè, appunto, in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). In particolare, la Corte di Strasburgo, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Nè può essere seguita la censura – articolata con il quarto, il quinto ed il sesto motivo – in ordine al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro o previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa di lavoro o previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass., Sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898).

Con il terzo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell’indennizzo riferito all’intera durata del processo anzichè al solo periodo di irragionevole durata. Il motivo appare manifestamente infondato, avendo a più riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a, espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole ed essendo tale norma insuperabile, posto che essa esprime ed attua il disposto costituzionale (art. 111 Cost.) sulla necessaria dislocazione – temporale minima di un giusto processo (da ultimo, Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

Con i restanti motivi si censura sotto diversi profili la insufficiente liquidazione delle spese. Appare fondata la censura con cui si lamenta che le spese del giudizio in materia di equa riparazione siano state liquidate in base alle tariffe del procedimento di volontaria giurisdizione anzichè in base a quelle dei procedimenti ordinari contenziosi. Restano assorbite le ulteriori doglianze”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio, essendo conformi a quanto deciso in casi analoghi dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., Sez. 1^, 17 febbraio 2009, n. 3811); onde in punto di liquidazione delle spese non possono essere seguite le critiche del pubblico ministero, che sollecita una decisione di inammissibilità o di infondatezza;

che il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito: fermo restando l’accoglimento della domanda del ricorrente nei termini già decisi dalla Corte d’appello con la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, quest’ultima va condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, che si compensano per il presente giudizio nella misura di due terzi in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi;

che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

PQM

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alle spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese processuali – nell’intero quanto al giudizio di merito e per 1/3 in relazione a quello di cassazione, compensandosi la restante parte -, spese distratte in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra, e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 978,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura, ridotta per effetto della disposta parziale compensazione, di Euro 285,00 (di cui Euro 35,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA