Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3497 del 14/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3497 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BISOGNI GIACINTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Aboubacar Inousa, elettivamente domiciliato in Roma, via
degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell’avv. Gianluca
Caporossi (fax 06/3211683; p.e.c.
gianlucacaporossi@ordineavvocatiroma.org ) rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.ta
Lucia Paolinelli (fax 071/7989035; p.e.c.
lucia.paolinelli©pec-ordineavvocatiancona
– ricorrente ,
nei confronti di
Ministero dell’Interno;
– intimato –
an3.3
2017
avverso la sentenza n. 1384/2016 della Corte di appello di
Ancona emessa il 28 settembre 2016 e depositata il 16
Data pubblicazione: 14/02/2018
novembre 2016 R.G. n. 1667/2015;
RILEVATO CHE
1. Inousa Aboubacar ha proposto appello alla Corte di
Appello di Ancona, avverso l’ordinanza del Tribunale
ricorso contro il provvedimento, emesso dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma 2, sezione di
Ancona,
di
rigetto
riconoscimento
della
del
diritto
sua
domanda
alla
di
protezione
internazionale.
2. La Corte distrettuale con sentenza 1384/2016 ha
rigettato l’appello ritenendolo inammissibile.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello il ricorrente
propone ricorso per cassazione con un unico motivo:
violazione e falsa applicazione dell’art 19, comma 9,
d.lgs. n. 150/2011, come sostituito dall’art.27 d.lgs n.
142/2015, laddove la Corte territoriale dalla locuzione
“ricorso”, contenuta nell’art.
27 del d.lgs.
n.
142/2015, farebbe derivare l’obbligo di introdurre il
gravame con ricorso, e non con citazione, e
conseguentemente
la
tempestività
dell’appello
dall’avvenuto deposito dell’atto, e non dalla sua
2
della stessa città, con la quale era stato respinto il
notificazione alla controparte, nel termine di 30 giorni
previsto per l’innpugnazione.
RITENUTO CHE
4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. sez. VI-1 n. 17420 del 13 luglio 2017) ha
c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della
domanda volta al riconoscimento della protezione
internazionale deve essere introdotto con citazione, e
non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del
d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al
“ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f),
è volto a regolare i tempi e non la forma di
introduzione del giudizio di secondo grado, sicché la
tempestività del gravame va verificata calcolandone,
in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di
notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.
5. Nella specie Aboubacar Inousa ha interposto appello
con citazione notificata il 12 dicembre 2015 e cioè nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione,
effettuata il 12 novembre 2015, della ordinanza di
rigetto della domanda di protezione internazionale da
parte del Tribunale di Ancona. Risulta pertanto
irrilevante che la iscrizione a ruolo con contestuale
3
chiarito che l’appello, proposto ex art. 702-quater
deposito
dell’atto
di
appello
avvenuta,
sia
successivamente, in data 22 novembre 2015.
6. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto e la causa
rinviata alla Corte di appello di Ancona che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in
diversa composizione, deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21
novembre 2017.
Il presidente
Mag
no
di cassazione.