Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3497 del 12/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3497 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
ORDINANZA
sul ricorso 17599-2011 proposto da:
REBECCHI DANIELE RBCDNL70L14D8151„ elettivamente
domiciliato in RONIA, VIA DELLA GIULL\N/..1 101, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRINI FLORIANA, rappresentato e
difeso dall’avvocato
DEHLIPPil CLAUDIO
(dell’Associazione
Professionale Defilippi & Associati), giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
SIGNOREW FRANCESCO SGNINC26T1 6C351 Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio
dell’avvocato TORNABUONI FILIPPO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SCOPSI CLAUDIO, giusta delega a margine
del controricorso;
Data pubblicazione: 12/02/2013
- contraricorrente avverso l’ordinanza R.G. 5507/2011 del TRIBUNALE di LA SPEZIA
del 31.3.2011, depositata 11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
‘il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso un’ordinanza emessa a
conclusione della fase svoltasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale,
relativa al reclamo proposto, ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies cod. proc.
eiv., avverso l’ordinanza di sospensione del processo esecutivo, emessa dal
giudice dell’esecuzione in data 2 febbraio 2011;
con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha correttamente qualificato il
rimedio ed ha accolto il reclamo, revocando l’ordinanza di sospensione e
rimettendo le parti dinanzi al giudice dell’esecuzione; ha quindi compensato le
spese della fase di reclamo;
il provvedimento impugnato non si può reputare definitivo, quindi
suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. ;
infatti, il provvedimento oggetto del reclamo deciso con l’ordinanza
impugnata è un’ ordinanza di sospensione, soggetta a reclamo ex art. 624, co.
2°, c.p.c.; l’ordinanza oggetto del ricorso per Cassazione è il provvedimento
che tipicamente chiude la fase cautelare disciplinata da tale ultima norma;
in proposito, è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso da
questa Corte per il quale <
(così Cass. n. 17266/09, nonché n. 22486/09 e n. 22488/09, ed, ancora, tra le
tante, Cass. n. 11243/10);”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori delle parti.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore
del resistente, nella somma di f, 1.700,00, di cui €, 200,00 per esborsi,
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.
Non sono state presentate conclusioni scritte.