Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3497 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in Roma via Trasone n. 8-12,

presso lo studio dell’avv. Forgione Ercole che lo rappresenta e

difende unitamente agli avv.ti Antonio Romano e Pietro Romano;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 5^, n. 122, depositata il 11.3.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale gli era stata contestata l’omessa dichiarazione, negli anni dal 2000 al 2003, di compensi “in nero” percepiti per lavoro straordinario, con recupero delle imposte non versate e applicazione delle correlative sanzioni;

che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del sanzionato, fu riformata dalla commissione regionale, la cui motivazione si esaurisce nelle battute che seguono: “Il Collegio giudicante è del parere che gli elementi che l’Ufficio pone a base dell’accertamento risultano molto deboli in quanto non correlati da prova certa ed inconfutabile. Nel caso in esame è assente ogni riscontro agli atti risultante dal CD rinvenuto nell’abitazione dell’ex direttore dell’azienda e nel quale risulterebbero annotate le ore di lavoro straordinarie prestate da alcuni lavoratori e in particolare dal sig. L.M.”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, comma 1, e vizio di motivazione;

che il contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha resistito con controricorso, opponendo ex art. 2909 c.c. asserito giudicato;

osservato:

– che occorre, prioritariamente, rilevare l’evidente infondatezza dell’eccezione di giudicato articolata dal controricorrente in relazione a decisione intervenuta in giudizio di cui non è stato parte;

considerato:

– che, tanto premesso ed atteso che la decisione impugnata non supporta minimamente, sul piano argomentativo, assunta “debolezza” delle risultanze del ed rinvenuto presso il datore di lavoro(di per sè dotate di idoneo valore presuntivo), dove convenirsi con l’Agenzia ricorrente che le conclusioni dei giudici di appello, sono espresse in termini del tutto tautologici, sicchè, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi, la decisione appare effettivamente incorsa nel denunciato vizio di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra seziono della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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