Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3496 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., rappresentata e difesa dall’avv. Ruggi Carmine;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, sez. 1^, n. 184, depositata il 28 gennaio

2008;

Letta la relazione scritta redatta dai consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società propose ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, invim ed ipocatastali dovute e non versate in conseguenza di lodo arbitrale intervenuto su preliminare di vendita di bene immobile e disponente il relativo trasferimento ex art. 2932 c.c.;

che l’adita commissione tributaria, accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che i giudici del gravame cosi motivarono: “La pretesa fiscale è infondata per la mancanza di un’adeguata motivazione in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 così come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001. L’art. 7 citato recita “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. L’avviso di liquidazione doveva, dunque, contenere in allegato gli atti in esso richiamato e cioè il lodo arbitrale e il contratto di compravendita o doveva riprodurle il contenuto. Inoltre viene contestata anche la motivazione per relationem che a parere dell’Ufficio sarebbe contenuta negli atti richiamati e cioè contratto di compravendita e lodo arbitrale. Invero la funzione informativa di tale tipo di motivazione e soddisfatta solo nei caso in cui nell’atto richiamato vengono indicati tutti gli elementi utili a stabilire l’ammontare del debito e cioè la base imponibile, le modalità di quantificazione, le aliquote applicate per la determinazione delle imposte. Tutto questo negli atti non e indicato. Inoltre si fa rilevare come l’avviso di liquidazione, essendo tra gli atti impugnabili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 deve obbligatoriamente contenere un’adeguata motivazione intesa in termini di imponibili, valori accertati, del calcolo e delle imposte applicate altrimenti verrebbero a mancare gli elementi essenziali, per la difesa del contribuente, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia propone ricorso per cassazione in due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè del D.P.R. n. 31 del 1986, artt. 52 e 54 e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che la L. n. 212 del 2000, art. 7 non impone, al fine della motivazione per relazionerei l’allegazione degli atti di cui il contribuente è a conoscenza ed, altresì, che, ai fini del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54 (applicabile alla fattispecie), l’avviso deve ritenersi idoneamente motivato ove indichi gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare;

– che la contribuente resiste con controricorso;

osservato:

che i motivi di ricorso, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente fondati;

che invero – mentre il giudice a quo sembra attribuire alla disposizione in rassegna carattere rigorosamente assoluto – questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di motivazione per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che all’atto dell’Amministrazione finanziaria debba essere allegato ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non impone un precetto rigidamente anelastico, giacchè non intende riferirsi anche agli atti di cui il contribuente abbia già integrale conoscenza (nella specie: il contratto preliminare ed il lodo arbitrale) od a quelli di cui riproduca il contenuto essenziale; ciò perchè un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli (v.

Cass. 18073/08, 1906/08);

– che devo, peraltro, considerarsi che, così come prospettato dall’Agenzia ricorrente, i vizi riscontrati dai giudici del gravame non appaiono conferenti alla tipologia dell’avviso impugnato, emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA