Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3494 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1719-2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in Perugia, presso

l’avvocato CARMELA GRILLO che lo rappres. e difende, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto emesso il 26.11.18, il Tribunale di Perugia respinse il ricorso proposto da S.F., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento della Commissione territoriale- di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, della protezione sussidiaria ed umanitaria- osservando che: il racconto del ricorrente non configurava uno specifico timore di un grave pericolo riconducibile alla minaccia rappresentata da una condanna a morte o da un trattamento disumano, ovvero alla sussistenza di un conflitto armato, riguardando invece una vicenda privata (il timore di ritorsioni da parte di familiari di un parente che aveva ucciso un suo cugino per futili motivi per poi rapirlo per costringere lo zio a ritirare la denuncia); dalle fonti consultate emergeva che la situazione della regione di provenienza del ricorrente (Punjiab) non era riconducibile ad un conflitto armato generalizzato tale da determinare, per ciò solo, la possibilità che lo stesso ricorrente potesse subire un grave danno in caso di rimpatrio; non ricorrevano altresì i presupposti della protezione umanitaria, considerando che la vicenda narrata aveva carattere privato e che l’abbandono del proprio Paese aveva costituito una scelta personale, non oggettivamente riconducibile alla situazione generale del Pakistan.

S.F. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in quanto il Tribunale di Perugia non aveva disposto l’audizione del ricorrente nonostante che la videoregistrazione innanzi alla Commissione territoriale non fosse disponibile.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo il Tribunale omesso di effettuare un’adeguata indagine sulla vulnerabilità del ricorrente, attraverso la comparazione tra la sua situazione personale, vissuta prima della partenza dal Pakistan, e quella cui si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, al fine di verificare la sussistenza di seri motivi umanitari in caso di sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.

Il primo motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha disposto la comparizione delle parti, in mancanza della videoregistrazione, senza procedere ad una nuova audizione del ricorrente, in mancanza di diverse ed ulteriori allegazioni, ciò in conformità dell’orientamento consolidato di questa Corte a tenore del quale: “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia l’automatica necessità di dare corso all’audizione il cui obbligo” (Cass., n. 2817/19; n. 5973/19).

Il secondo motivo è inammissibile, poichè il ricorrente non ha allegato specifiche, personali situazioni di vulnerabilità, bensì una vicenda di carattere privato non rientrante nell’ambito della normativa sulla protezione umanitaria e, peraltro, risalente nel tempo e non più considerabile attuale (trattandosi di paventata vendetta da parte di un soggetto che, come riferito dallo stesso ricorrente, era stato ucciso dalla polizia pakistana).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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