Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3493 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3493 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 5456-2010 proposto da:
GREGORIO FRANCESCO C.F. GRGFNC61L29B644Q, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ACERBO LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3729

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F.01165400589, in
persona del

legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

Data pubblicazione: 14/02/2014

144,

presso lo studio degli avvocati CATALANO

GIANDOMENICO e FRASCONA’ LORELLA, che lo rappresentano
e difendono giusta delega in atti;
– controri corrente nonchè contro

– intimata contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 818/2009 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 09/11/2009 r.g.n. 93/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato ACERBO LUIGI;
uditI

gli

Avvocati

SGROI

ANTONINO,

CATALANO

GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per

ETR S.P.A.;

l’accoglimento del ricorso per guanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 93/09, decidendo sull’impugnazione
proposta da Gregorio Francesco nei confronti dell’INPS, nonché di Equitalia E.T.R. e
dell’INAIL, avverso la sentenza n. 108/2008 del Tribunale di Salerno, dichiarava la
carenza di giurisdizione del giudice adito in ordine alla pretesa posta alla base della
iscrizione ipotecaria impugnata per crediti di natura diversa da quelli contributiva e
disposta la prosecuzione, in parte qua, del giudizio dinanzi al giudice competente
giurisdizionalmente, rigettava l’appello.
Compensava tra le parti le spese del grado di appello.
2. La Corte d’Appello, con riguardo all’appello relativo ai crediti di natura contributiva,
affermava che il provvedimento di iscrizione ipotecaria era preordinato all’espropriazione
forzata, ragione per la quale la tutela giurisdizionale esperibile in relazione ad esso
doveva assumere le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Pertanto, la
statuizione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal Gregorio, avente ad
oggetto opposizione all’iscrizione di ipoteca sul bene di proprietà del medesimo, sito nel
Comune di Capaccio, riportato in catasto al foglio 0009, particella 120, subalterno 0003,
categoria C6, di mq 33, andava confermata, attesa la palese tardività dell’azione
giudiziaria intrapresa dallo stesso.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Gregorio Francesco,
prospettando un motivo di impugnazione.
4. Resiste l’INAIL con controricorso.
5. Equitalia E.T.R. spa non ha svolto difese.
6. L’INPS ha depositato delega in calce alla copia del ricorso notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo di ricorso Gregorio Francesco ha prospettato violazione e falsa
applicazione dell’art. 77 e dell’art. 57 del dPR 602 del 1972; violazione e falsa
applicazione dell’art. 617 e 615 cpc; violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999.
Erroneamente, la Corte d’Appello, come si deve desumere dal richiamo effettuato nella
motivazione della sentenza a Cass., S.U., n. 7034 del 2009 e a Cass., n. 6594 del 2009,
avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie gli artt. 77 e 57 del dPR 602 del 1973.
1.1. Espone il ricorrente come nella fattispecie in esame deve trovare applicazione l’art. 29
del d.lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce, al comma’! «Per le entrate tributarie diverse
da quelle elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per
quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il
ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi», e al comma 2: «Alle entrate
indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall’articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si
propongono nelle forme ordinarie».
Avendo esso ricorrente proposto azione di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc e non
essendosi concluso il procedimento espropriativo, il ricorso doveva essere considerato
tempestivo. Pertanto chiedeva che la sentenza d’appello fosse annullata con rinvio per
l’esame delle eccezioni formulate in grado di appello che riportava nel presente ricorso.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’iscrizione ipotecaria è preordinata all’espropriazione forzata e, nella fattispecie in esame,
relativa a obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti
al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
La legittimità dell’iscrizione ipotecaria può essere contestata sia per con l’opposizione
all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cpc, sia con l’ opposizione agli atti esecutivi, ex art.
617 cpc.
3

ente

Oggetto dell’opposizione di cui all’art. 615 cpc è, alla stregua dell’ampia formulazione di
quest’ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata, in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all’art.
617 cpc che investe, invece, il “quomodo” di tale esecuzione, in essa dovendosi ravvisare
una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del
menzionato diritto (Cass., n. 20989 del 2012).
Le due forme di opposizione sono oggetto di diversa disciplina decadenziale, ragione per la
quale la Corte d’Appello, avrebbe dovuto procedere alla qualificazione dell’azione
esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, quale uno o l’altra forma di opposizione,
al fine di verificare, in ragione della specifica disciplina, la inammissibilità dello stesso,
mentre nella motivazione della sentenza si fa generico riferimento ad ambedue le
opposizioni, senza riferire l’inammissibilità alla disciplina del’una o dell’altra.
Il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli anche
per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di
Napoli anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2013

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