Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3493 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1664-2019 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato presso l’avvocato ENNIO

CERIO che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto emesso il 7.12.18, il Tribunale di Campobasso respinse il ricorso proposto da H.S., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della Commissione territoriale- di diniego dell’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria-osservando che: non sussistevano i presupposti per la protezione internazionale, atteso che il racconto reso dal ricorrente non era attendibile, in quanto vago, stereotipato e contraddittorio in ordine agli episodi di persecuzione per la sua appartenenza ad un gruppo religioso, mentre era apparso inverosimile quanto dichiarato sul controllo effettuato dalla polizia presso il cantiere ove lavorava; l’istante aveva dichiarato di aver espatriato per motivi di carattere economico, legati alle difficoltà di rinvenire un’attività lavorativa nel suo Paese d’origine a seguito della separazione da sua moglie; era da escludere la protezione sussidiaria sulla base dell’esame di vari report da cui non si desumeva che in Bangladesh sussistesse una situazione di violenza indiscriminata da esporre il ricorrente a gravi pericoli in caso di rimpatrio; il ricorrente non aveva allegato elementi sintomatici della vulnerabilità nel caso di rimpatrio, nè prospettato esigenze umanitarie.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè omessa pronuncia sull’istanza di protezione sussidiaria. In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia valutato la situazione del Bangladesh a dicembre 2018 sulla base del solo ultimo rapporto di Amnesty International 2017-2018 senza utilizzare altre fonti informative, quale il sito ministeriale www.viaggiare sicuri.it, rilevando che l’asserita contraddittorietà e vaghezza del racconto reso innanzi alla Commissione territoriale non poteva costituire motivo di esclusione della protezione sussidiaria ed umanitaria, sussistendo nel Paese una situazione di conflitti generalizzati derivanti da conflitto armato.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per non aver il Tribunale valutato compiutamente la situazione personale del ricorrente e la documentazione prodotta, nonchè omessa pronuncia sulla protezione umanitaria. In particolare, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia considerato il suo inserimento sociale quale indice di una situazione di vulnerabilità, in caso di rimpatrio, omettendo altresì a tal fine di effettuare una valutazione della sproporzione tra il contesto di vita vissuto dal ricorrente in Bangladesh e quello invece relativo al soggiorno in Italia.

Il primo motivo è infondato avendo il Tribunale pronunciato sulla domanda di protezione sussidiaria anche sulla base del report attinto dal sito del Ministero degli Esteri, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, escludendo la protezione sussidiaria per l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Bangladesh.

Il secondo motivo è inammissibile in ordine alla protezione umanitaria, poichè il ricorrente non ha allegato specifiche, personali situazioni di vulnerabilità, lamentando l’omesso esame di una questione (quale l’inserimento sociale) che però non risulta aver costituito motivo del ricorso al Tribunale e che, comunque, di per sè, sarebbe irrilevante ai fini del permesso umanitario in mancanza di altri significativi indici di vulnerabilità.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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