Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3493 del 12/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3493 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FINOCCHIARO MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 15014-2011 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA DI PIERRO GIULIA E DI PIERRO LUISA
SS 03367020751, in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DIREDAUA 2, presso lo studio dell’avvocato
CRESCELLA GIOVANNI, che lA rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MEMMO ANDREA giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente

2013
337

contro

VIVAI PIANTE RIZZO CARMELO SS 03620870752, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA

Data pubblicazione: 12/02/2013

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
FABIO FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato

DELLOMONACO CARMELO giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrente

SEZIONE DISTACCATA di CAMPI SALENTINA, depositata il
18/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/01/2013 dal Presidente Relatore
Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito l’Avvocato Franco Fabio Francesco (delega
avvocato Dellomonaco) difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott.
che condivide la relazione.

CARMELO SCROI

avverso la sentenza n. 7/2011 del TRIBUNALE di LECCE,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente

relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata
alle parti.

Letti gli atti depositati
osserva:
l. Con sentenza del 16 luglio – 2004 il Giudice di
Pace di Campi Salentina ha accolto la domanda proposta
dall’Azienda Agricola Di Pierro Giulia e Di Pierro
Luisa s.s. nei confronti della Vivai Piante Rizzo
Carmelo s.s.per il pagamento di curo 1.425,80 per una
fornitura di piante.
Con sentenza del 18 gennaio 2011 la Corte di
appello di Lecce , evocata su impugnazione della
Vivai Piante Rizzo Carmelo s.s.,•ritenuta ammissibile
,in quanto indispensabile per la decisione ,la
produzione di un contratto di cessione di azienda
stipulato in data 3 luglio 2002 con il quale Rizzo
Carmelo aveva ceduto l’azienda alla Vivai Piante Rizzo
Carmelo s.s., a modifica della decisione di primo grado
,ha rigettato la domanda, sul rilievo che nel contratto
era previsto che il cessionario avrebbe risposto solo
dei debiti di cui ad un elenco allegato e che in

“Il relatore Cons. Uliana Armano

2

tale elenco il debito oggetto di causa non
figurava.
2.

Propone ricorso Azienda Agricola Di Pierro

Giulia e Di Pierro Luisa s.s. con tre motivi. Non

3. Il ricorso è soggetto,in ragione della data del
deposito della sentenza impugnata, successiva al 4
luglio

2 O O 9 , al la

disciplina

dettata

dal l ‘ art . 3 6 0 bis, inserito dall’art.47,comma 1
letta della legge 18 giugno 2009 ,n.69. Può essere
trattato in camera di consiglio,in applicazione degli
artt.376,380

bis

375 c.p.c. e accolto perché

manifestamente fondato.
4. Si esaminano preventivamente e congiuntamente il

secondo e terzo motivo .
Con il secondo motivo si denunzia violazione
dell’art.345 c.p.c 3′ comma ex art.360 n.3 c.p.c
Assume la ricorrente che la Corte di appello ha
ritenuto erroneamente ammissibile in appello la
produzione del contratto di cessione di azienda del 37
2002, che l’appellato avrebbe potuto esibire durante
il giudizio di primo grado, sanando in tal modo
preclusioni e decadenze già maturate.
Con il terzo motivo si denunzia difetto di
motivazione su un fatto controverso e decisivo ex

presenta difese l’intimato.

3

art.360 n.5 c.p.c in ordine all’indispensabilità del
documento prodotto.
5.1 motivo sono fondati.
L’art. 345, comma 3, nella formulazione la legge

controversia, sovvertendo la precedente disciplina
della novella del 1950, ha aggiunto al divieto di
domande nuove anche quello di nuove eccezioni e nuovi
mezzi istruttori per giungere alla pressoché totale
abolizione dello ius novorum in appello, finalizzato
alla tutela del principio della “ragionevole durata” e
dell’economicità’ del processo.
Quindi la disposizione normativa fissa
sul

piano

generale

il

principio

dell’inammissibilità dei “nuovi mezzi di prova , anche
delle produzioni documentali, indicando nello stesso
tempo i limiti (e, quindi, le deroghe) a questa
regola, con il porre in via alternativa i requisiti
che detti “nuovi mezzi di prova devono presentare per
potere trovare ingresso in sede di gravame.
6. Il giudice, oltre alle prove che le parti
dimostrino di non avere potuto proporre prima per
cause ad esse non imputabili, è abilitato ad
ammettere,

nonostante

le

già

verificatesi

preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel quadro

n. 353 del 1990, applicabile alla presente

4

delle

risultanze

istruttorie

già

acquisite

“indispensabili”, perché suscettibili di una influenza
causale più incisiva sulla decisione finale della
controversia .

“indispensabilità” del nuovo mezzo di prova si deve
ricostruire tenendo conto che, prospettandosi
l’esigenza della nuova prova in una situazione in cui
nel processo è ormai sopravvenuta la decisione,
l’indispensabilità necessariamente deve apprezzarsi in
relazione alla decisione stessa ed al modo in cui essa
si è formata.
Se, dunque,

la formazione della decisione è

avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del
contraddittorio e delle deduzioni probatorie avrebbero
consentito alla parte di valersi del mezzo di
prova perché funzionale alle sue ragioni,
automaticamente si deve escludere che la prova sia
indispensabile, se la decisione si è formata
prescindendone, perché imputabile alla negligenza
della parte non avere introdotto nel processo la
prova che bene avrebbe potuto introdurvi secondo una
condotta processuale ispirata all’assicurazione del
massimo di possibilità di azione e difesa.

Questa Corte ha affermato che il concetto di

5

In altri termini, non si può prospettare come
indispensabile la prova che tale appariva o poteva
soggettivamente apparire – al di là della sua concreta
efficacia ed utilitas – durante lo svolgimento del

formazione delle preclusioni probatorie.
9.

L’indispensabilità deve, invece, confrontarsi

con il tenore della decisione, nel senso che dev’essere
soltanto quanto la decisione afferma sul piano
probatorio

(cioè

a

commento

delle

risultanze

probatorie acquisite) ad evidenziare la necessità di
un apporto probatorio , che, invece, nel pregresso
contraddittorio in primo grado e nella relativa
istruzione non era viceversa apprezzabile come
utile e necessario

(Cass. Sentenza n. 7441 del

2011).
10.

Nella vicenda in esame la pretesa dei

ricorrenti di introdurre in appello il contratto di

contraddittorio in primo grado e prima della

cessione di azienda si colloca del tutto al di fuori
dell’

ambito

della

indispensabilità

come

sopra

individuato.
La Corte di appello doveva tenere conto che il
contratto era del 2002 e la decisione di primo grado
pertanto è avvenuta in una situazione nella quale la

3

6

parte avrebbe potuto valersi del mezzo di prova perché
funzionale alle sue ragioni.
11.

Di

conseguenza

si

deve

escludere

la

indispensabilità, in quanto la decisione si è formata

ha introdotto nel processo la prova che bene
avrebbe potuto introdurvi secondo una condotta
processuale ispirata all’assicurazione del massimo di
possibilità di azione e difesa (Cass.Sentenza n. 7441
del 2011).
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la
sentenza cassata con rinvio”.
2. Il collegio condivide i motivi in fatto e
diritto esposti nella relazione.
Irrilevante per giungere a una diversa conclusione
della controversia sono le considerazioni svolte nella
memoria di parte contro ricorrente.
Deve

ribadirsi,

infatti,

che

giusta

quanto

assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più
che consolidata di questa Corte regolatrice nel
giudizio di appello l’eventuale indispensabilità dei
documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in
quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la
loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza,
e che comunque non si sia verificata la decadenza di

prescindendone, per negligenza della parte che non

7

cui all’art. 184 cod. proc. civ., la quale è rilevabile
d’ufficio, in guanto sottratta alla disponibilità delle
parti (Cass., 20 novembre 2006, n. 24606; Cass., 12
sebbraio 2010, n. 3319).

assunto secondo cui la esigenza di produzione dei nuovi
documenti sarebbe conseguenza degli sviluppi impressi
alla controversia dalle nuove argomentazioni svolte
unicamente nella comparsa conclusionale di primo grado
dalla controparte.
Specie tenuta presente, all’opposto, da un lato, la
presenza in atti per tutto il corso del giudizio di
primo grado di tutta la documentazione – da cui
totalmente senza alcuna giustificazione prescinde la
sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione (e,
invece, opportunamente tenuta presente dalla sentenza
del primo giudice) – da cui risulta che per un certo
tempo Laudisa Manuela è stata dipendente delle ditta
di cui pure teneva la rappresentanza legale

(essendo

stata la società Vivai Piante Rizzo Carmelo costituita
anteriormente all’epoca dell’acquisto degli olivi per
cui è controversia dall’altro, la circostanza che gli
olivi in questione – senza alcun dubbio – sono stati
introitati nel patrimonio della Vivai piante di Rizzo
Carmelo.

Contemporaneamente, è del tutto apodittico 1′

Inrepnclusione,

in accoglimento del proposto

ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la
causa rinviata – per nuovo esame – al tribunale di
Lecce, in persona di diverso giudicante, perché proceda

documenti e delle altre risultanze del giudizio di

primo grado, totalmente prescindendo dai documenti
nuovi prodotti per la prima volta in appello.
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle
spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per
nuovo esame, allo stesso tribunale di Lecce, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese di
questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
della VI-3 sezione civile della Corte di cassazione il
giorno 16 gennaio 2013

a un nuovo esame della controversia sulla base dei

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