Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3492 del 23/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3492 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA

sul ricorso 21805 – 2010 proposto da:
PORTELLI

VITTORIO

C. F.

PRTVTR59S19H501D,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
4657

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona

Data pubblicazione: 23/02/2016

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale –

PORTELLI

VITTORIO

C.F.

PRTVTR59519H501D,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3600/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2010 r.g.n.
10932/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il
ricorso principale.

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Portelli Vittorio adiva il Tribunale di Roma chiedendo
dichiararsi la nullità del termine apposto al contratto
stipulato con la s.p.a. Poste Italiane, in relazione al periodo
3 luglio-31 agosto 1999 per necessità di espletamento del
servizio in concomitanza di assenze per ferie, nonché del

al periodo 1 ° luglio-30 settembre 2002 “per esigenze tecniche,
organizzative e produttive…,

congiuntamente alla necessità di

espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo
estivo”,

con le pronunce conseguenziali in termini di

riassunzione e risarcimento del danno.
Il Giudice adito, con sentenza in data 11/12/06 dichiarava
l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato nel
luglio 1999, accertava la sussistenza

inter partes

di un

rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 3 luglio 1999,
ordinava il ripristino del rapporto e condannava la società al
risarcimento del danno da dì

della messa in mora, dedotto

raliunde perceptum.
La Corte d’Appello di Roma

in parziale accoglimento del gravame

interposto dalla società, dichiarava l’illegittimità del termine
apposto al secondo contratto di lavoro stipulato fra le parti
con decorrenza 1 0 luglio 2002, e la sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo da tale
data.
Con la stessa sentenza la Corte territoriale condannava la
società Poste Italiane a risarcire il danno subito dal
lavoratore liquidato in misura pari alle retribuzioni spettanti
dal 7 agosto 2004 (data della costituzione in mora) al triennio
dalla cessazione di fatto, dell’ultimo contratto di lavoro (30
settembre 2005).
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto
ricorso sostenuto da dieci motivi; Toste Italiane ha resistito
con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a
1

termine apposto al successivo contratto concluso con riferimento

cinque motivi; il lavoratore ha notificato un controricorso
avverso il ricorso incidentale ed ha depositato memoria ex art.
378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in
quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc.
civ.).

ricorso incidentale proposto da Poste Italiane s.p.a., che ha
per oggetto, in particolare, la statuizione sulla illegittimità
del termine, e successivamente il ricorso principale del
lavoratore,

concentrato sulla statuizione concernente le

conseguenze economiche.
Con i primi due motivi, sotto i profili della violazione di
legge e del vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la
Corte di merito ha ritenuto generiche le ragioni indicate nel
contratto individuale, senza prendere in esame il contenuto
degli accordi espressamente richiamati, attraverso i quali ben
si sarebbe potuta ricavare la specificazione

(per relationem)

delle ragioni stesse.
3.

Tali motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per

presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse,
risultano fondati in base all’indirizzo dettato da questa Corte
nella materia de qua.
Al riguardo, come è stato più volte affermato e va qui ribadito,
(v. 25-5-02 n.8286, Cass. 1-2-2010 n.2279 e numerose successive)
“in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il
legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di
lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire,
in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata
dalla Corte di Giustizia (cfr., in particolare sent. 23 aprile
2009 nei procc. riuniti da C – 378/07 a C – 380/07, Kiziaki e
altri nonché sent. 22 novembre 2005, C – 144/04, Mangold), un
2

2. In ordine logico appare opportuno esaminare in primo luogo il

onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine
finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata
della causale nelle sue componenti identificative esseniiali,
sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata
spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo
in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la
veridicità

di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle

anche indirettamente nel contratto di lavoro

relationem’

e da esso “per

ad altri testi scritti accessibili alle parti”

(come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto
individuale).
4. In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-42010 n.10033, l’apposizione di un termine al- contratto di
lavoro, consentita dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 “a fronte
di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di
inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di
lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al
fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali
ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del
rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare
attività -e che rendono conforme alle esigenze del datore di
lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la
prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la
specifica connessione fra la durata solo temporanea della
prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la
stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del
lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica
ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.
Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se
correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente
dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali
presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al
3

stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare

processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente
indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi
compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali
e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.
5. Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito
che, “seppure nel nuovo quadro normativo…. nonspetti più un

idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la
mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano
pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle
esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli
interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi
debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della
configurabilità

nel

caso

concreto

dei

requisiti

della

fattispecie legale”.
6. Orbene nel caso di specie la Corte di merito, in violazione
di tali principi, non ha proceduto alla disamina del contenuto
degli accordi richiamati (e riportati in ricorso ai fini della
autosufficienza dello stesso), argomentando esclusivamente in
ordine alla genericità della causale sottesa al contratto, sotto
il profilo della carenza di alcun puntuale richiamo alla
situazione concreta dell’ufficio o dell’area geografica di
temporanea destinazione del lavoratore, e della vaghezza della
formulazione, che vulnerava il requisito della specificità della
causale imposto dalla legge.
7. In tal senso, vanno quindi accolti i primi due motivi del
ricorso incidentale restando assorbiti gli altri (il terzo ed il
quarto, attinenti alla ammissibilità degli articolati strumenti
probatori; il quinto relativo alle conseguenze economiche della
nullità del termine), nonché l’appello principale attinente alla
medesima questione degli effetti risarcitori connessi alla
nullità del termine, conseguente in ordine logico.

4

autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali

L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Roma in diversa composizione la quale, statuendo
anche sulle spese del presente giudizio di cassazione,
provvederà attenendosi al principio sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie in parte il ricorso
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2015.

incidentale, assorbito il principale; cassa. la sentenza

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