Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3492 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. I, 15/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 15/02/2010), n.3492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.D.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Marra Alfonso

Luigi, per legge domiciliato nella cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro-tempore;

– intimata –

per la correzione dell’errore materiale occorso nella redazione della

sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 4 aprile

2007, n. 8507.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“Nel procedimento definito con la sentenza di questa Corte Sezione Prima 4 aprile 2007, n. 8507, il difensore del ricorrente, Avv. Alfonso Luigi Marra, ha, con ricorso notificato il 16 luglio 2007, avanzato istanza di correzione di errore materiale.

L’intimata Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

La citata sentenza n. 8507 del 2007 ha omesso, per mero errore materiale, di indicare l’Avv. Alfonso Luigi Marra quale attributario delle spese di lite in essa riconosciute”.

Considerato che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio;

che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 27 febbraio 2009, n. 4904) – il vizio denunciato è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale (sicchè non possono essere seguite le conclusioni di inammissibilità formulate dal pubblico ministero);

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9438).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 4 aprile 2007, n. 8507, nel senso che nel dispositivo devesi leggere: “distrae le spese in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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