Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3492 del 15/02/2010
Cassazione civile sez. I, 15/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 15/02/2010), n.3492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.D.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Marra Alfonso
Luigi, per legge domiciliato nella cancelleria civile della Corte di
cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio pro-tempore;
– intimata –
per la correzione dell’errore materiale occorso nella redazione della
sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 4 aprile
2007, n. 8507.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:
“Nel procedimento definito con la sentenza di questa Corte Sezione Prima 4 aprile 2007, n. 8507, il difensore del ricorrente, Avv. Alfonso Luigi Marra, ha, con ricorso notificato il 16 luglio 2007, avanzato istanza di correzione di errore materiale.
L’intimata Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.
La citata sentenza n. 8507 del 2007 ha omesso, per mero errore materiale, di indicare l’Avv. Alfonso Luigi Marra quale attributario delle spese di lite in essa riconosciute”.
Considerato che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio;
che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 27 febbraio 2009, n. 4904) – il vizio denunciato è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale (sicchè non possono essere seguite le conclusioni di inammissibilità formulate dal pubblico ministero);
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9438).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 4 aprile 2007, n. 8507, nel senso che nel dispositivo devesi leggere: “distrae le spese in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010