Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3492 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 3492 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 27323-2010 proposto da:
SCAVONE LUIGINA C.F. SCVLGN70L41H641K, nella sua
qualità di vedova del Sig. La Ghezza Maurizio,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI 13,
presso lo studio dell’avvocato CANCRINI ARTURO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SAVINO VINCENZO,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3722

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

Data pubblicazione: 14/02/2014

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

REGIONE BASILICATA ;

avverso la sentenza n. 504/2010 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 16/07/2010 r.g.n. 214/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato NICOLETTI LUCA per delega SAVINO
VINCENZO;
udito l’Avvocato RAGO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo, assorbimento dei
restanti.

v.

– intimata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 luglio 2010 la Corte d’appello di Potenza ha
confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 12 febbraio 2010 con
la quale era stata rigettata la domanda proposta da Scavone Luigina intesa
ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’assegno una tantum di

cui alla legge n. 210 del 1992 a seguito della morte del marito per epatite
post-trasfusionale. La Corte territoriale, in particolare, ha dichiarato
inammissibile l’appello nei confronti della Regione Basilicata di cui era
stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dal giudice di primo
grado, in mancanza di censura in ordine alla ritenuta insussistenza della
qualità di debitore della prestazione richiesta. Nel merito il giudice
d’appello ha rilevato la mancanza di prova del nesso causale fra la morte
del marito della ricorrente e la trasfusione subita e, comunque la mancanza
della prova anche del presupposto per l’ammissione al beneficio ex art. 2,
comma 3 della legge n. 210 del 1992, ovvero dell’assegno in favore dei
superstiti, cioè della condizione di vivente a carico al momento del decesso.
La Scavone propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato
su dieci motivi trattati congiuntamente.
Resiste con controricorso il Ministero della Salute.
La ricorrente ha presentato due memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e
3 della legge n. 210 del 1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2,
comma 3 della legge n. 210 del 1992; omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine a vari punti decisivi della
controversia; omessa pronuncia sulla richiesta di sussistenza di nesso
causale tra l’exitus e la denunciata epatopatia post-trasfusionale alla luce

#

delle nuove motivazioni addotte; omessa pronuncia sulla richiesta di nuova
consulenza medico-legale; errata valutazione medico-legale; eccesso di
potere per ingiustizia manifesta; falso ed errato presupposto di fatto e di
diritto; esistenza del danno irreversibile richiesto per il diritto
all’indennizzo; violazione dei principi costituzionali in materia di diritto

marito l’indennizzo di cui all’art. 1, commi 1 e 3 della legge 210 del 1992
per cui l’indennizzo in parola sarebbe comunque spettato alla ricorrente per
successione; i due requisiti medico-legale e patrimoniale, sarebbero stati
comunque provati a differenza di quanto sostenuto dai giudici di merito o,
comunque, potevano essere provati con un’ulteriore indagine istruttoria.
Il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato
su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della
riferibilità alla decisione impugnata; in particolare, il vizio della sentenza
previsto dall’art. 360, numero 3), cod. proc. civ. deve essere dedotto
mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute
nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le
norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte
regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di
verificare il fondamento della lamentata violazione. Nel caso in esame i
ricorrenti hanno esposto ben dieci motivi di ricorso senza in alcun modo
distinguere le argomentazioni a sostegno di ciascuno di essi, né riferire
ciascun vizio ad una determinata parte della sentenza impugnata, in tal
modo impedendo l’esame compiuto e specifico dei motivi dedotti a
sostegno del ricorso.
In altri termini la mancanza delle motivazioni specifiche per ciascun vizio
lamentato impedisce l’esame dei motivi rendendo conseguentemente
inammissibile il ricorso.

alla salute. In particolare si deduce che era già stato riconosciuto al defunto

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio della parte costituita
liquidate in dispositivo, mentre nulla si dispone sulle spese della parte non
costituita.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio relative al Ministero della Salute
liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali
oltre accessori di legge; Nulla sulle spese relative alla Regione Basilicata
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA