Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3492 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 442-2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GILARDONI, con procura speciale su separato atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.

– intimato –

avverso la sentenza n. 756/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza del 12.12.16, il Tribunale di Brescia respinse la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, della protezione sussidiaria ed umanitaria, proposta da D.D., cittadino del Mali. Avverso tale provvedimento il D. propose appello che, con sentenza emessa dalla Corte d’appello di Brescia il 30.4.18, fu rigettato, in quanto: era da escludere la protezione internazionale poichè la vicenda narrata innanzi alla Commissione territoriale aveva natura esclusivamente privata, non risultando neppure che il ricorrente avesse richiesto tutela alla polizia locale; dai report esaminati non emergeva una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza dell’istante, ai fini della protezione sussidiaria, non essendo a tal riguardo rilevante la diffusione in Mali della corruzione del sistema giudiziario; non ricorrevano altresì i presupposti della protezione umanitaria per la mancata allegazione di specifiche situazioni di vulnerabilità, non essendo a tal fine sufficiente il positivo processo d’integrazione in Italia. Ricorre in cassazione il D. con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’ammissibilità del ricorso in cassazione a norma dell’art. 327 c.p.c., in quanto proposto nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 3 CEDU, per aver la Corte d’appello escluso la protezione sussidiaria senza esaminare la situazione generale del Mali, e per aver omesso l’esame della condizione di vulnerabilità del ricorrente, tento anche conto della permanenza in Libia.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per non aver la Corte d’appello riconosciuto il permesso umanitario sulla base della condizione di estrema povertà del ricorrente in Mali, che comprometteva il raggiungimento dei requisiti minimi per un’esistenza dignitosa.

Va premesso che il primo motivo non sviluppa una critica della sentenza impugnata, riguardando la deduzione dell’ammissibilità del ricorso poichè presentato nel termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.

Il secondo motivo è inammissibile, poichè diretto al riesame dei fatti circa i presupposti della protezione sussidiaria, che la Corte d’appello ha escluso esaminando vari report aggiornati. Al riguardo, il ricorrente non ha indicato fatti specifici relativi all’asserita permanenza in Libia, circostanza che appare anche nuova, non risultando introdotta nel giudizio innanzi al Tribunale.

Il terzo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente allegato specifiche situazioni integranti i presupposti della protezione umanitaria, essendo irrilevanti a tale fine sia l’integrazione sociale, di per sè considerata, che la condizione di povertà sofferta in Mali.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass., n. 3681/19; n. 27336/18).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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