Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3492 del 12/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3492 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FINOCCHIARO MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 12462-2011 proposto da:
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA 00581960630, in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TERENZIO 7, presso lo studio legale
“ABBAMONTE – TITOMANLIO”, rappresentato e difeso
dall’avvocato FREGA DAVIDE giusta delibera G.M. n. 83
del 26/04/11 e giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

OPLONTI MULTISERVIZI SPA, ADIGE RAFFAELE,

INA

ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1450/2010 del GIUDICE DI PACE

Data pubblicazione: 12/02/2013

di TORRE ANNUNZIATA del 10/09/2010, depositata il
24/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/01/2013 dal Presidente Relatore
Dott. MARIO FINOCCHIARO;

SGROI.

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

E’

stata depositata in cancelleria la seguente

relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata
alle parti.

Letti gli atti depositati
osserva:
1. Il Comune di Torre Annunziata ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di
Torre Annunziata, pubblicata il 10 settembre 2010,
di condanna al pagamento in favore di Adige Raffaele
della somma di curo 136,80 per danni riportati durante
la circolazione a causa di una buca sulla sede stradale.
Non presenta difese l’intimato.

2. Il ricorso contiene due motivi.
Può essere trattato in camera di consiglio (art.
375 c.p.c.) e dichiarato inammissibile a seguito delle
considerazioni che seguono.
Entrato in vigore il 2 marzo 2006 il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di impugnazione, quelle pronunciate nello
stesso tipo di cause a decorrere da tale data sono sta-

“Il relatore Cons. Uliana Armano

2

te rese impugnabili con appello, anche se emesse in
giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma
l, del decreto).
Ne segue che tutte le sentenze del Giudice di pace

ta in vigore del decreto, ma successivamente, come nel
caso in esame, sono divenute egualmente suscettibili
solo di appello e la circostanza che siano pronunciate
a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai
motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione, che in questo caso sono solo quelli per cui era prima ammesso il
ricorso per cassazione.
La sentenza non avrebbe perciò potuto essere impugnata con ricorso per cassazione (Cass., Sez. Unite
n.27339/08)”.
2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale non
sono state depositate memorie.
Il proposto ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle
spese di questo giudizio di legittimità, non avendo in
questo l’intimato svolto attività difensiva.
P. Q. M.

La Corte

che non siano state pronunciate entro la data di entra-

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-3 sezione civile della Corte di cassazione il

giorno 16 gennaio 2013

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