Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3491 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3491 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 16094-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2013
3699

difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI,
MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 14/02/2014

PALOMBINI SABRINA C.F. PLMSRN65S43E388W, PALOMBINI
DANIELE C.F. PLMDNL67PO4E3881, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,
rappresentati e difesi dall’avvocato POLITA MARCO,

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 118/2008 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 18/03/2008 R.G.N. 886/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito l’Avvocato POLITA MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO ) che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

giusta delega in atti;

R. Gen. N. 16094/2008
Udienza 12.12.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Palombini Sabrina e Palombini Daniele impugnavano di fronte al Tribunale di
Ancona il verbale di accertamento elevato dall’Inps in data 24.5.2000 nei confronti
della s.n.c. “Autoricambi di Palombini Liborio & c.”, con il quale venivano annullati
i periodi contributivi relativi al lavoro subordinato da loro prestato nell’ambito

padre Palombini Liborio, sull’assunto che “nell’impresa familiare non può sussistere
un rapporto di lavoro subordinato”. Il Tribunale di Ancona con la sentenza del
19.10.2005 accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto dei ricorrenti ad effettuare i
versamenti contributivi quali lavoratori subordinati per il periodo dal 13.1.1998
(recte 1988) al 31.10.1992 per Palombini Sabrina e dal 13.7.1989 al 31.10.1992 per
Palombini Daniele.
La Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 118 del 18 marzo 2008 respingeva
l’appello proposto dall’Inps.
Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
Palombini Sabrina e Palombini Daniele hanno resistito con controricorso, eccependo
anche l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è tempestivo. Risulta infatti dalla copia prodotta in atti che esso è stato
consegnato agli Ufficiali Giudiziari per la notifica in data 5.6.2008, mentre la
sentenza della Corte d’Appello è stata notificata all’Inps in data 7.4.2008, sicché è
stato rispettato il termine previsto dall’art. 325 II comma c.p.c.
2. Con il primo motivo l’Inps deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100
c.p.c., nonché dell’art. 2115 c.c. e degli artt. 37 e 47 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827,
conv. con modif. dalla L. 6 aprile 1936 n. 1155 e dell’art. 19 della 1.4 aprile 1952 n.
218”. Riferisce che il sig. Palombini Liborio, nella sua qualità di datore di lavoro e
legale rappresentante della “Autoricambi Palombini Liborio & c. s.n.c.,”, aveva
proposto ricorso avverso lo stesso verbale di accertamento, chiedendo al giudice
adito che esso fosse annullato e che fosse dichiarata la validità dei versamenti
flta,

SO

contributivi effettuati per i due lavoratori. Il procedimento si Tconcludim con la
sentenza della Corte di Cassazione del 15.2.2006 n. 3331 che, nel confermare la

PaoIGhinoy, estensore

3

dell’impresa familiare, successivamente trasformata nella s.n.c., alle dipendenze del

R. Gen. N. 16094/2008
Udienza 12.12.2013

ukt.A.A.
So
decisione di merito3 rigettate la domanda proposta dalla società ed escluda la
valida esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il Palombini ed i due figli.
L’Istituto ricorrente sostiene che, a fronte di tale situazione, i giudici di merito
avrebbero dovuto riconoscere che l’art. 2115 c.c. e tutta la normativa in materia
previdenziale pongono a carico esclusivo del datore di lavoro l’obbligo di pagare la

allorquando la stessa sia prescritta e non operi il principio di automaticità delle
prestazioni. Avrebbero dovuto di conseguenza dichiarare il difetto di legittimazione
processuale attiva dei lavoratori, essendo il datore di lavoro l’unico legittimato al
versamento della contribuzione previdenziale.
3. Come secondo motivo, l’Inps lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art.
295 c.p.c.”. Riferisce che la Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di sospensione
del procedimento invocata dall’istituto previdenziale a cagione del fatto che ,nel
procedimento promosso dalla “Autoricambi Palombini Liborio & c. s.n.c.”,
l’intervento di Palombini Sabrina e Daniele — effettuato solo nel giudizio d’appelloera stato dichiarato inammissibile e che pertanto la decisione resa in quella sede non
sarebbe stata loro opponibile. Nella specie, tuttavia, con sentenza n. 3331 del 2006 la
Corte di Cassazione aveva dichiarato l’inesistenza dei rapporti di lavoro subordinato
e negato di conseguenza l’obbligo dell’asserito datore di lavoro al versamento della
contribuzione previdenziale e tale pronuncia si poneva in contrasto con
l’accertamento di segno contrario compiuto nella sentenza gravata della Corte
d’Appello di Ancona.
4. Come terzo motivo, l’Inps lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909
c.c.”. Argomenta che, in ragione della perfetta sovrapponibilità fra l’oggetto del
contendere nella richiamata decisione della Corte di Cassazione e quello della
presente causa, si sarebbe formato un giudicato in ordine all’insussistenza
dell’obbligo dell’Inps di ricevere la relativa contribuzione per i due lavoratori.
5. In merito al primo motivo, la difesa dei controricorrenti eccepisce che l’eccezione
avente ad oggetto il loro difetto di legittimazione a chiedere l’accertamento del
rapporto di lavoro subordinato ed il diritto al versamento dei contributi è stata
sollevata solo in questo grado di legittimità e pertanto sarebbe inammissibile.

Paol hinoy, estensore

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contribuzione all’Inps, e che il lavoratore può sostituirsi nel versamento solo

R. Gen. N. 16094/2008
Udienza 12.12.2013

La tesi è però contrastata dal principio- ribadito da questa Corte nelle sentenze
Sez.L. n. 21703 del 13.10.2009 e Sez. 3 n. 23568 del 11/11/2011 – che l’eccezione in
questione è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, e può essere
proposta per la prima volta anche in sede di legittimità. E’ fatta salva l’ipotesi della
formazione del giudicato interno, ma tale condizione si verifica solo quando il punto

rimasta priva di impugnazione, mentre l’impugnazione nel merito della pronuncia di
primo grado – che si è verificata in questo caso – impedisce la formazione del
giudicato implicito sulla legittimazione. La corretta individuazione delle parti attiene
infatti alla stessa finalità della funzione giurisdizionale e i principi costituzionali di
incondizionato accesso alla tutela dei diritti e del giusto processo risulterebbero lesi
se l’ osservanza della relative disposizioni dipendesse esclusivamente dall’iniziativa
di parte. Il controllo sulla legittimazione rappresenta quindi l’esercizio da parte di
questa Corte del dovere di indicare l’esatto diritto applicabile. Il motivo è quindi
ammissibile.
6. Esso è altresì fondato.
La fattispecie di assicurazione sociale va infatti scomposta in due rapporti, tra loro
autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l’ente pubblico, e
quello contributivo, che lega quest’ultimo al datore di lavoro. Vi è poi il sottostante
rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto l’obbligo di costituire la
provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali.
Tale regime si ricava dalla previsione dell’art. 2115 c.c., che al primo comma
prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell’onere economico per la
contribuzione alle istituzioni previdenziali e assistenziali ed al secondo comma
precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi, ossia
assume la veste di debitore verso l’ente assicuratore, anche per la parte a carico del
lavoratore, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. Costituisce
applicazione di tale regime l’art. 19 della L. 218 del 1952 (“Riordinamento delle
pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti”),
secondo il quale “Il datore di lavoro e’ responsabile del pagamento dei contributi
anche per la parte a carico del lavoratore) qualunque patto in contrario e’ nullo.

4

Paola hinoy, estensore

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relativo alla legittimazione sia stato oggetto di discussione e decisione che sia

R. Gen. N. 16094/2008
Udienza 12.12.2013

Il contributo a carico del lavoratore e’ trattenuto dal datore di lavoro sulla
retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui
il contributo si rifèrisce”.
Questa Corte ha da tempo preso atto della scomposizione dei diversi rapporti, con
l’affermazione secondo la quale “l’obbligazione contributiva nelle assicurazioni

datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è
unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale
rapporto obbligatorio” (Sez. 1, Sentenza n. 4083 del 08/11/1976).
7. La legittimazione ad agire secondo la previsione dell’art. 81 c.p.c. è una
condizione dell’azione che presuppone di norma l’astratta riferibilità del diritto sul
piano normativo a colui che agisce, secondo lo schema regolatore del diritto oggetto
del giudizio.
Dall’ assenza di titolarità di diritti ed obblighi per coloro che restano al di fuori dei
diversi rapporti sopra delineati (contributivo, previdenziale, di provvista) discende
che la legittimazione ad agire in giudizio sussiste solo in relazione ai rapporti in cui
ciascuno è parte; sulle questioni che attengono agli altri rapporti si determina invece
il difetto di legittimazione processuale (e salva la possibilità di intervenire ad
adiuvandum), sia pure per ottenere pronunce di mero accertamento.
E’ proprio in ragione del fatto che il rapporto contributivo si instaura solo tra il
datore di lavoro e l’ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi
che sono dovuti dal lavoratore, che questa Corte ha chiarito che il datore di lavoro è
l’unico legittimato a chiedere all’ente previdenziale la restituzione dei contributi
indebitamente versati e che in tale caso il lavoratore potrà agire nei confronti del
datore di lavoro per la restituzione della sua quota (Cass. Sez. L, n. 8888 del
14/04/2010, n. 13936 del 25/9/2002, n. 12842 del 27/12/1993).
In applicazione degli stessi principi si è affermato inoltre che il lavoratore non ha
azione verso gli enti previdenziali per costringerli all’azione di recupero dei
contributi, dovendo a tal fine agire per il versamento nei confronti del datore di
lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6911 del 26/05/2000).

Paq Ghinoy, estensore

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obbligatorie ha per soggetto attivo l’istituto assicuratore e per soggetto passivo il

R. Gen. N. 16094/2008
Udienza 12.12.2013

Nel caso in esame, i lavoratori non potevano quindi agire in via autonoma nei
confronti dell’Inps per l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato, né
tantomeno potevano chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei
contributi, essendo loro attribuiti nel caso di omissione contributiva solo il rimedio
previsto dall’ art. 2116 c.c. e la facoltà di richiedere all’INPS la costituzione della

spettata in relazione ai contributi omessi ( Sez. L, n. 26990 del 07/12/2005).
Sussisteva quindi il loro difetto di legittimazione processuale, sicché il processo deve
concludersi con una decisione in rito in quanto l’azione non poteva essere proposta.
8. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento degli altri,
logicamente subordinati, e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex
art. 382 c. 3 c.p.c.
9. La formulazione solo in questo grado da parte dell’Inps dell’eccezione che
travolge l’intero processo determina la compensazione tra le parti delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivq; assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata
senza rinvio. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

rendita vitalizia ex art.13 L.1338/1962 pari alla quota di pensione che sarebbe

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