Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3491 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3491 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 8523-2016 proposto da:
ZEQ0 ENDRI ZQENDR95L077,100C, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PORTA DI CASTELLO 33, presso lo studio
dell’avvocato SINIONE PALOMBI, rappresentato

e

difeso

dail’avvoarf) ROSSELI \ RAGO;
– ricorrente contro
MINISTERO DEGLI INTERNI 80185690585, PREFETTURA
• DELLA PROVINCIA DI ROMA;
– intimati avverso la sentenza n. 47502/2015 del GIUDICE DI PACE di
ROMA, depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 13/02/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto del 22/01/2016 il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il
ricorso proposto dal cittadino albanese Endri Zeqo avverso il decreto
di espulsione emesso nei confronti del medesimo dal Prefetto di Roma

lett. a, dIgs. 286/1998. Secondo quanto rilevato nel provvedimento

espulsivo, lo straniero doveva ritenersi a rischio di fuga, avendo
dichiarato di non voler far ritorno nel proprio Paese., non aveva fornito
alcun documento utile all’espatrio in corso di validità; non ha fonti di
reddito né un alloggio.

Avverso suddetto decreto propone ricorso per cassazione Endri Zecio,
sulla base di cinque motivi.
Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

Col primo motivo viene censurata la v olazione dell’art. 13, comma 2,
lett. a, d.lgs. 286/98, per essere stato erroneamente affermato che il

ricorrente è entrato illegalmente nel territorio nazionale sottraendosi ai
controlli di frontiera, giacché in forza del Reg. CE 539/2001 i cittadini
albanesi possono fare ingresso nei Paesi dell’area Schengen senza
necessità di visto d’ingresso.
Col secondo motivo viene censurato l’omesso esame ex art. 360, n. 5,
c.p.c., relativamente alla circostanza prevista dall’art. 13 cit. (sottrazione

ai controlli di frontiera) che non viene affatto motivata, limitandosi il
giudice di pace a un mero rinvio al provvedimento espulsivo.
Col terzo motivo viene censurata la violazione del Reg. CE 539/2001,
che consente ai cittadini albanesi di entrare in Italia, senza visto
d’ingresso, nei limiti di 90 giorni per visita turistica, laddove al
Ric. 2016 n. 08523 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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il 04/08/2015 per la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 13, comma II,

contrario viene affermato nel decreto oggi impugnato che Zeqo si
sarebbe sottratto ai controlli di frontiera.
Col quarto motivo viene censurato l’omesso esame cc art. 360, n. 5,
c.p.c., derivante dall’omessa motivazione relativamente alla violazione
del Reg. 539/2001 nella parte in cui consente ai cittadini albanesi il

Col quinto motivo viene censurato) l’omesso) esame ev art. 360, n. 5,
c.p.c., relativamente allo stato di incensuratezza del ricorrente, perché il
Prefetto motiva l’espulsione e il divieto di reingresso per cinque anni
nel territorio nazionale sulla base dei precedenti penali e/o di polizia
risultanti a carico di Zecio, nonostante il casellario giudiziale dimostri il
contrario.

I primi quattro motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto
riguardanti la medesima questione, sono fondati.
A seguito della modifica del Regolamento LE n. 539 del 2001 ad opera
dell’art. l del Regolamento U V, n. 1091 del 2010 è stata estesa ai
cittadini albanesi l’esenzione dall’obbligo di visto ai fini
dell’attraversamento delle frontiere esterne dei Paesi membri
dell’Unione europea relativamente a soggiorni non superiori a 90

Ne deriva che il provvedimento) espulsivo, emesso ai sensi dell’art. 13,
comma secondo, lett. a), d.lgs. 286/1998.per essere lo straniero “entrato

nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera”, è illegittimo,
essendo insussistente la sua (unica) ragione giustificativa.
Il quinto motivo è assorbito.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato
deve pertanto essere cassato e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi
Ric. 2016 n. 08523 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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libero ingresso nello spazio Schengen senza obbligo di visto.

dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con annullamento del decreto di
espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 04.08.2015 (e in pari data
notificato) nei confronti di Zeqo Endri, nato a Lushnje (Albania) il
07.07.1995. Si ritiene equo compensare le spese processuali di tutto il

P.Q.N1.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito ai sensi
dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., annulla il decreto di espulsione
emesso dal Prefetto di Roma il 04.08.2015 nei confronti di Zeqo
Endri. Compensa le spese processuali.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 novembre
2017.

giudizio attesa la difficoltà ricostruttiva del quadro legislativo.

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