Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3491 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36771-2018 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato presso l’avvocato CHIARA

VILLANTE che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto emesso il 31.10.18, il Tribunale di Brescia rigettò il ricorso proposto da O.G., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale- di diniego della domanda di protezione internazionale e, in subordine, di protezione sussidiaria ed umanitaria- osservando che: era da escludere la protezione internazionale per l’inattendibilità del racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione, il quale non era poi comparso in udienza per chiarire i dettagli della vicenda narrata; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, in quanto dal report Easo emergeva che il ricorrente proveniva da una regione nella quale non si registrava una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato; non erano state allegate situazioni specifiche di vulnerabilità, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

O.G. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RILEVATO

CHE:

Con il primo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,14, nonchè omesso esame di un fatto decisivo e contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato. Al riguardo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto nella regione di sua provenienza era diffusa una situazione di estrema instabilità e di violenza indiscriminata, con conseguente pericolo di danno grave per l’incolumità personale in caso di rimpatrio.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omessa valutazione ed erronea e contraddittoria motivazione, in quanto l’instabile situazione socio-politica della Nigeria, e della regione di provenienza del ricorrente, e le violazioni dei diritti umani, configuravano i gravi motivi legittimanti la protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato -che ha escluso la protezione sussidiaria sulla base delle informazioni assunte attraverso i report internazionali (dai quali si evince l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione della Nigeria di provenienza del ricorrente) – lamentando che il Tribunale avesse deciso a prescindere della sua vicenda personale, cioè da un rischio concreto a suo carico. Peraltro, il ricorrente non ha allegato situazioni specifiche integranti le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251, art. 14, nn. a) e b).

Il secondo motivo è inammissibile, tendendo al riesame dei fatti in ordine al riconoscimento della protezione s1 non avendo il ricorrente allegato specifiche ed individuali situazioni di vulnerabilità, ponendo a sostegno della censura gli stessi fatti allegati per la protezione sussidiaria, ovvero l’asserita situazione di violenza indiscriminata nella regione di sua provenienza che il Tribunale ha invece ritenuto insussistente, e lamentando altresì una vaga e generica violazione di diritti umani che non ha trovato alcun riscontro nelle informazioni acquisite dal Tribunale.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsò a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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