Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3491 del 12/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3491 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FINOCCHIARO MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 11982-2011 proposto da:
LAMPONE

RACHELE

LMPRHL40A41Z315U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 53, presso lo
studio dell’avvocato CHICHI ALDO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ARCERI ANTONINO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

PISANI ELISA PSNLSE30B66A4711;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2198/2010 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA del 14/12/2009, depositata
1’08/11/2010;

Data pubblicazione: 12/02/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/01/2013 dal Presidente Relatore
Dott. MARIO FINOCCHIARO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

I

/
/

/

/
/.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente
relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata
alle parti.

Letti gli atti depositati
osserva:
1. Lampone Rachele ha ottenuto in danno di Pisani
Elisa un decreto ingiuntivo per l’importo di lire
780.000.000, sulla scorta di una promessa di pagamento
sottoscritta dalla Pisani in data 29 aprile 1995 .
Pisani Elisa ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo affermando di aver sottoscritto il foglio in
bianco durante un rito magico.
2. Il Tribunale di Treviso ha accolto l’opposizione
e revocato il decreto ingiuntivo, sul rilievo che con
la promessa di pagamento si determina una presunzione
luris tantum dell’esistenza della causa debendi

supe-

rabile con una prova contraria, e che nella specie vi
erano elementi gravi precisi e concordanti per escludere che vi fosse stata qualsiasi erogazione di somme da
parte della Lampone alla Pisani
3. Con sentenza dell’ 8 novembre 2010 la Corte di
Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo
grado.

“Il relatore Cons. Uliana Armano

4. Propone ricorso Lampone Rachele. Non presenta
difese Pisani Elisa.
Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato
in camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) e rigettato

5.

Con

il

primo motivo si denunzia violazione

dell’art.2702 c.c. e 221 c.p.c e vizio di motivazione
sul punto ex art.360 n.3 e 5 c.p.c. sostiene la ricorrente che la scrittura privata fa piena prova fino a
querela di falso delle dichiarazioni in essa contenute,
se colui contro il quale la scrittura è prodotta non ne
disconosce la sottoscrizione.
Nella specie ,non avendo la Pisani proposto querela
di falso né disconosciuto la firma, la Corte di appello
avrebbe dovuto ritenere la piena efficacia del riconoscimento del debito.
6. Il motivo è inammissibile in quanto non congruente con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha ritenuto che la scrittura
del 29 aprile 1995 integrasse una promessa di pagamento
titolata ,che ha l’effetto di dispensare il promissario
dall’onere di fornire la prova del rapporto fondamentale,ma i cui effetti vengono meno se nel corso del giudizio si accerti che il rapporto non è sorto , è invalido o si è estinto.

per manifesta infondatezza.

3

La Corte di merito ha confermato la sentenza di
primo grado sul rilievo che vi erano plurimi elementi
probatori che inducevano ad escludere la veridicità del
riconoscimento di debito e comunque a ritenere insussi-

7. In relazione a tale

ratio decidendi

è incon-

gruente la censura relativa al valore della scrittura
privata non disconosciuta ed alla necessità di proporre
contro la stessa la querela di falso_
8. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt.1988 e 2697 c.c. e vizio di motivazione sul
punto ex art.360 n.3 e 5 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che la Corte di appello ha
erroneamente invertito l’onere della prova ,ponendo a
suo carico l’onere di provare il rapporto sottostante.
9. Con il terzo motivo si denunzia travisamento dei
fatti ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e vizio di motivazione sul punto, in quanto il corretto esame del compendio probatorio avrebbe dovuto
portare alla conclusione che Pisani Elisa non ha fornito alcuna prova della insussistenza del rapporto sottostante.
10. I due motivi si esaminano congiuntamente per la
stretta connessione logico giuridica e sono infondati.

stente del rapporto di mutuo sottostante.

4

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione
delle norme che regolano gli effetti della promessa di
pagamento e con accertamento di fatto, immune da vizi
logici e contraddittorietà, ha ritenuto che la promit-

porto fondamentale.
11. In tal senso convergono le risultanze dei documenti bancari prodotti dalla Pisani, gli accertamenti
contabili del c.t.u.,la mancanza di qualsiasi ricevuta
rilasciata dalla Pisani nelle varie occasioni in cui
asseritamene ella ricevette in prestito il denaro ,la
rilevanza del patrimonio della Pisani , proprietaria di
30 appartamenti, le notevoli disponibilità economiche
della stessa, l’inattendibilità dei testi indotti dalla
Lampone.
12. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal
giudice del merito al diverso convincimento soggettivo
della parte e, in particolare, non vi si può proporre
un preteso migliore e più appagante coordinamento dei
molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del
giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di
valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamen-

tente ha fornito la prova dell’insussistenza del rap-

5

to dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi dell’ iter formativo di
tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc.

verebbe in una inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito,
ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente
estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione (Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881).
13. Il denunziato vizio di travisamento dei fatti è
inammissibile .
Il travisamento del fatto non può costituire motivo
di ricorso per cassazione poiché risolvendosi in
un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo
della revocazione ex art. 395,n. 4, c.p.c. (Cass. 10
marzo 2006, n.5251; Cass. 20 giugno 2008, n.16809;
Cass. 30 gennaio 2003, n. 1512; Cass. 27 gennaio 2003,
n. 1202).
Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

civ. In caso contrario, il motivo di ricorso si risol-

6

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale non
sono state depositate memorie.
Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigetta-

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle
spese di lite di questo giudizio di legittimità non avendo la intimata svolto attività difensiva in questa
sede.
P. Q. M.

La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-3 sezione civile della Corte di cassazione il
giorno 16 gennaio 2013

to.

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