Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3491 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 11/02/2021), n.3491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 23429-2020 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO TULUI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, BENETTON GROUP SRL, L.D.,

M.I., MO.LA., V.S.;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 15338/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 17/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Questa Corte, con ordinanza n. 15338/2020, depositata in data 17/7/2020, nella parte dispositiva che disponeva la liquidazione delle spese, poste a carico della ricorrente (OMISSIS) srl in liquidazione, poneva le stesse a favore del controricorrente Fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione.

Con ricorso, ex artt. 287 e 391bis c.p.c., depositato il 7/9/2020, notificato in pari data via PEC alla resistente (OMISSIS)s srl, il Fallimento (OMISSIS) srl ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui ha liquidato le spese di soccombenza, omettendo di precisare che tale condanna alle spese era da intendersi “in favore dell’Erario”, non a favore di esso controricorrente, posto che il Fallimento è stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, come da decreto prodotto sub 3 con il controricorso e che viene allegato al presente ricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per correzione di errore materiale è manifestamente fondato, considerato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, prevede che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, sicchè il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817; cfr. Cass. 12124/2020 e Cass. 29244/2018, in termini).

Inoltre, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391-bis c.p.c. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. pure Cass., ord., 13/11/2018, n. 29078, non massimata).

2. L’ordinanza n. 15338/2020 va quindi corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Fallimento (OMISSIS) vanno corrisposte direttamente a favore dello Stato.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone che la ordinanza n. 15338/2020 di questa Corte, venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo il periodo “condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge” e prima del punto, di quanto segue: “disponendo che l’importo dovuto sia corrisposto direttamente in favore dello Stato”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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