Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3491 del 09/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento d’ufficio proposto dal Tribunale per i Minorenni di

Palermo con ordinanza n. R.G. 1379/2016 del 2406/2016, depositata il

29/06/2016 nel procedimento pendente tra:

K.S.;

REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RICCARDO

FUZIO che chiede che la Corte Suprema di Cassazione ricorso e

dichiari la competenza del Tribunale di Marsala pronunce

consequenziali;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Tribunale di Marsala con provvedimento del 9/5/2016 ha ritenuto di non essere competente in ordine alla nomina del tutore del minore straniero K.S., sbarcato irregolarmente in Italia senza familiari, ritenendo la competenza del Tribunale per i minorenni.

Il Pubblico Ministero in sede ha chiesto l’apertura del procedimento di tutela del predetto minore con collocamento in comunità e, preso atto della declinatoria della competenza, ha sollecitato la nomina del tutore provvisorio, salvo sollevare conflitto di competenza.

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha sollevato tale conflitto osservando che:

– la declinatoria della competenza del Tribunale di Marsala si pone in contrasto con il D.Lgs. n. 142 del 2015, il cui art. 19, comma 5, prevede espressamente che l’autorità di Pubblica Sicurezza, in ordine ai minori stranieri non accompagnati, dia immediata comunicazione al giudice tutelare per l’apertura della tutela mentre la comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni abbia la finalità di ratificare le misure di accoglienza.

– le sentenze citate dal Tribunale di Marsala riguardano la pendenza di un giudizio di adottabilità su iniziativa del p.m. L. n. 184 del 1983, ex art. 9.

– il minore è privo della possibilità di esercitare adeguatamente i suoi diritti sia in ordine alla richiesta di protezione internazionale che del rilascio di un permesso di soggiorno. Per questa ragione il Tribunale per i minorenni provvede alla nomina del tutore provvisorio.

Il conflitto, come affermato nella requisitoria scritta dell’Avvocato generale, è fondato.

Il D.Lgs. n. 142 del 2015, contiene il recepimento della Direttiva 2013/33/UE (recante norme sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e 2013/33/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale). L’art. 18 (disposizioni sui minori) e art. 19 (accoglienza dei minori non accompagnati) si collocano all’interno del Capo 1^ riguardante il recepimento della Direttiva sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale prendendo in esame una categoria peculiare di cittadini stranieri: i minori (art. 18) ed i minori non accompagnati, ovvero secondo la definizione contenuta nell’art. 2, lett. e) del medesimo D.Lgs.: “lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale”. Per tale tipologia di minori, privi di riferimenti con familiari adulti, l’art. 19 indica le modalità di assistenza ed accoglienza immediata (comma 1) e quelle più stabili e durature prescrivendo al comma 5, che, stabilito il luogo di accoglienza, l’autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza del minore al giudice tutelare per l’apertura della tutela, in modo che il minore possa richiedere, dopo essere stato adeguatamente informato sui propri diritti con le modalità indicate nell’art. 18, lo status di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, avendo immediata necessità di una rappresentanza legale e, laddove sia necessario ex lege, nel corso della tutela, dell’autorizzazione o comunque dell’intervento del giudice tutelare istituzionalmente preposto ex art. 344 c.c., alla nomina, verifica e controllo dell’esercizio in concreto delle tutele. Tale intervento deve essere temporalmente rapido richiedendo, di conseguenza, una prossimità territoriale, da escludersi nell’ipotesi della scelta di un organo distrettuale come il Tribunale per i minorenni.

La competenza del Tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore del minore si radica soltanto ove sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, come espressamente specificato anche dalla pronuncia citata dal Tribunale di Marsala a sostegno della declinatoria d’incompetenza.

Gli indici normativi astrattamente desumibili della L. n. 184 del 1983, art. 33, commi 4 e 5, non sono rilevanti perchè costituiscono un’eccezione, giustificata dalla peculiarità delle condizioni oggettive (eventi bellici, calamità naturali etc.), alle rigorose regole e procedure fissate per l’ingresso legale dei minori nel nostro paese, al fine di non procedere ad adozioni internazionali illegali. Si tratta di norme che regolano fenomeni nettamente diversi da quelli riguardanti le esigenze e le misure di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano in Italia, in fuga dal paese d’origine, per ragioni da sottoporre al vaglio dell’autorità amministrativa e giudiziaria italiana, al fine di conservare il diritto a rimanere nel nostro paese. La disciplina novellato dalla L. n. 476 del 1998, art. 33, indica le ipotesi tassative di deroga alle rigide regole d’ingresso di singoli minori, non appartenenti alla categoria disegnata dalla definizione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 2, lett. E), esclusivamente all’interno del sistema di protezione della dignità del minore straniero in vista di un’adozione da parte di cittadini italiani. Tale conclusione è confermata dalla collocazione delle norme sopra citate all’interno del Titolo 3^ della L. n. 184 del 1983, riguardante l’adozione internazionale e del Capo 1^ riguardante specificamente l’adozione di minori stranieri. Infine la norma di chiusura, fissata nell’art. 37 bis, chiarisce definitivamente che al minore che versi in situazione di “abbandono” (secondo la qualificazione tecnico giuridica che la definizione assume nel contesto della disciplina normativa della L. n. 184 del 1983), si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

In conclusione, il minore straniero non accompagnato che sbarca illegalmente in Italia riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 142 del 2015 e per esercitare i suoi diritti nel nostro paese ha bisogno nel più breve tempo possibile di una rappresentanza legale da realizzarsi mediante l’apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza, a ciò istituzionalmente demandato in presenza di minori che si trovino nella medesima od analoga condizione, del tutto diversa da quella qualificabile come “abbandono” della L. n. 184 del 1983, ex artt. 9 e 10. La verifica delle condizioni per procedere all’adozione dei minori stranieri non accompagnati può essere svolta in una fase successiva ove ne ricorrano le condizioni di legge.

Deve, pertanto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Marsala in qualità di giudice tutelare.

PQM

La Corte, accogliendo il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Marsala.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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