Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3490 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3490 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 8514-2016 proposto da:
SNIIRI NOUREDDINE, elettivamente domiciliato in ROLA, PZZA
MARINI 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI .,IUGHINI;
– ricorrente contro
MINISTERO
TERIUTORL\LE

DELL’INTERNO
PI R

COMMISSIONE

RICONOSCIMENTO

DELL\

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE;
– intimato avverso la sentenza n. 122/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 28/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 13/02/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 15/01/2015 la Corte d’appello di Firenze ha respinto
l’impugnazione proposta da Noureddine Smiri, cittadino tunisino,
avverso la decisione con cui il Tribunale di Firenze aveva confetmato il

domanda di protezione umanitaria ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
e art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
A sostegno del rigetto la Corte d’appello ha rilevato che la Tunisia è
uno stato di diritto e che l’elevato livello di rischio evidenziato
dall’istante riguarda solo aree circoscritte del suo territorio. Estranea al
Mema dea.(le//di/in e pertanto irrilevante è la situazione familiare

e

affettiva di Smiri, in quanto tutelata da istituti diversi dal permesso di
soggiorno per motivi umanitari, quali il permesso di soggiorno per
motivi familiari (art. 30, d.lgs. 286/1998) e l’autorizzazione a
permanere nel territorio italiano per gravi motivi connessi allo sviluppo
psico-fisico dei minori (art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998).

Per la cassazione di suddetta pronuncia ricorre Noureddine Smiri,
affidandosi a due motivi.
Non svolge difese l’Amministrazione intimata.
Deduce il ricorrente:
1) violazione dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, perché il legame
con l’apparato del vecchio regime politico tunisino lo espone a un
elevato rischio per la propria incolumità in caso di rientro in
Tunisia, circostanza che, infatti, ha costituito il presupposto
dell’annullamento da parte del Giudice di Pace dell’espulsione
Amministrativa

ii

uni n a ta a SMiri

FILA n

OVCrribre 20 11 Inoltre, la

sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge per aver
Ric. 2016 n. 08514 sez. MI – ud. 14-11-2017
-2-

provvedimento della Commissione territoriale di reiezione della sua

rifiutato la protezione umanitaria sulla base della possibilità del
richiedente di trasferirsi in altre zone sicure del Paese d’origine,
perché si tratta di un criterio non utilizzabile dal giudice di merito in
quanto non previsto dalla legge;
2) violazione dell’art. 8 Cedu, artt. 9 e 30 Cost., in riferimento all’art.

perché la Corte d’appello ha illegittimamente escluso che i principi
costituzionali a tutela della famiglia e dei minori possano essere
riconducibili agli «obbliffii costituionali» e

art. 5, comma 6, d.lgs.

286/98. In particolare, non è stato tenuto in considerazione il fatto
che Siluri si trova

in Italia da oltre vent’anni (ancorché

ii2-goIarmente) ha una tabi1c rdazinne :entimentaie ed è padre di
due tigli.

Il primo motivo di ricorso è infondato.
Non coglie nel segno la censura di violazione di legge per avere la
Corte d’appello negato la misura della protezione umanitaria per
l’esistenza di zone sicure in Tunisia ove l’istante potrebbe recarsi. In
verità la Corte territoriale ha escluso, con accertamento di fatto non
censurabile in questa sede in quanto congruamente motivato, che la
situazione socio-politica tunisina potesse giustificare la concessione di
un permesso di soggiorno per motivi umanitari proprio perché dai
documenti allegati dallo stesso Smiri risulta che l’elevato rischio
riguarda solo «circoscritte aree», con cui peraltro il ricorrente non ha alcun
legame specifico.
Anche il secondo motivo è infondato. La pronuncia impugnata non è
censurabile nemmeno per aver ritenuto irrilevanti i legami familiari e
affettivi dell’istante, non potendo a tal fine essere valorizzato né il
legame con i figli (sulla cui età e condizione nulla viene dedotto), né il
Ric. 2016 n. 08514 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-3-

32, 3 0 comma, d.lgs. 25/2008 e art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98,

rapporto. con la compagna convivente, né, infine, il radicamento nel
territorio italiano derivante da una presenza irregolare protrattasi per
più di vent’anni.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre
provvedere in ordine alle spese processuali in considerazione della

La Corte rigetta il ricorso.
sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 novembre
2017.

mancata attività difensiva della parte intimata.

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