Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 349 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 349 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22391-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

TRE EFFE SNC DI FUMAGALLI MARIA ENRICA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 9/19/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 20.9.2010, depositata 1’8/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 10/01/2014

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Milano ha accolto l’appello proposto dalla “Tre Effe snc” contro la
sentenza n.173/38/2008 della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso della
predetta contribuente avverso il diniego sull’istanza di rimborso IVA relativa all’anno
1996 ed ha perciò dichiarato dovuto l’intero importo dell’imposta chiesta in
restituzione con la dichiarazione IVA di data 28.6.1997 e poi sollecitata con l’istanza
di data 19.2.2007, per quanto l’Ufficio avesse disatteso l’istanza stessa sul
presupposto del decorso del termine decadenza ex art.21 del D.Lgs.546/1992
nell’intervallo tra la dichiarazione e la detta istanza.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che è da escludersi che si possa
applicare il termine biennale previsto dall’anzidetta norma (con conseguente
applicabilità del termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza del
termine massimo concesso all’A.F. per l’esecuzione del rimborso) nel caso di credito
esposto in dichiarazione, atteso che il credito del contribuente si consolida una volta
decorsi due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale senza che
l’Amministrazione abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La società contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (rubricato come:”Violazione e falsa
applicazione dell’art.21 del D.Lgs. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 2946
e 2933 cod civ, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cpc ) la parte ricorrente si duole

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letti gli atti depositati

del fatto che il giudice del merito abbia erroneamente omesso di applicare la
disciplina della decadenza prevista nel menzionato art.21, per quanto l’art.2946 cod
civ non possa essere considerato “disposizione specifica in materia di rimborso IVA”,
appunto perché la presenza di uno speciale regime di decadenza per l’indebito
tributario previsto dalla singole leggi d’imposta impedisce l’applicazione

Detto motivo appare manifestamente infondato e se ne propone il rigetto.
Invero —anche di recente, Cass.Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012- la Suprema
Corte ha ritenuto che: “La domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito
d’imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione,
nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto
avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la
quale il diritto al ristoro dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema
comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del
modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del
credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di
esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la
volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto
dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine
biennale di decadenza previsto dall’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e, oggi,
dall’art. 21, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di
prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ” (in termini anche Cass. Sez.
5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1154 del 21/01/2008;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11511 del 07/09/2001).
Alla luce dei dianzi menzionati principi, non resta che ritenere che il ricorso può
essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.
Roma, 30 maggio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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dell’ordinario termine prescrizionale di dieci anni.

delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

non si è costituita.

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