Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3489 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3489 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORD INANZA
sul ricorso 8382-2016 proposto da:
FOLANA MOHAMMAD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO FURLAN 41, presso la sig.ra ROSINA MANCINELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE I IDE V INCENTIS;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, – COMMISSIONE
“1”ERRL\IE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE
INTERNAZIONALE – BARI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 13/02/2018

avverso l’ordinanza n. R.G. 342/2015 della CORTE D’APPELLO
LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata
1’08/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Taranto, con ordinanza del 03.02.2016,
respingeva l’impugnazione proposta da Fofana Mohammad con
ricorso depositato il 12 giugno 2015 avverso il provvedimento con cui
il Tribunale di Taranto aveva rigettato la sua domanda di
riconoscimento della protezione internazionale.
Ha rilevato la Corte territoriale che l’appello è inammissibile perché —
proposto con ricorso anziché con atto di citazione — non era stato
notificato al Ministero dell’Interno nel termine per appellare, vale a
due nei trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione
dell’ordinanza previsti dall’art. 7027irater c.p.c.

\vverso suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione Fofana
lohammad, affidandosi a un unico motivo. Non svolge difesa
l’Amministrazione intimata, che tuttavia deposita atto di costituzione al
fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale della
causa.
Il ricorrente denuncia la violazione ex art. 360, nr. 3, c.p.c., dell’art. 19,
C1.1gs. 150/2011 come modificato dall’art. 27, d.lgs. 18 agosto 2015, n.
142, in quanto la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione perché
considerata tardivamente proposta, violando così la nuova
formulazione dell’art. 19 d.lgs. 150/2011, in forza della quale l’appello
Ric. 2016 n. 08382 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

14/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

deve essere proposto con la modalità del ricorso e non con l’atto di
citazione.

Il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso,
sottoscritta dal medesimo e dal suo difensore, e notificata

Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, senza provvedere
alle spese processuali, non avendo l’Amministrazione intimata svolto
difese in questa sede.

P.Q.,\ 1.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 novembre
2017.

all’Amministrazione intimata il 18.10.2017.

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