Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3488 del 23/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3488 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANNA ANTONIO
Data pubblicazione: 23/02/2016

SENTENZA

sul ricorso 5632-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2015
4581

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

UNICREDIT S.P.A. C.F. 00348170101;

- intimata –

Nonché da:
UNICREDIT S.P.A. C.F. 00348170101, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso
lo studio dell’avvocato BRUNO GUARDASCIONE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RODOLFO
VALDINA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,
giusta delega in calce alla copia notificata del
controricorso e ricorso incidentale;
– resistente con mandato

avverso la sentenza n. 447/2010 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 22/02/2011 R.G.N. 387/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito l’Avvocato VALDINA RODOLFO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il

rigetto di entrambi i ricorsi.

R. G. n. 5632/12
Ud. 1°32.15
INPS e. UNICRED1TSp.A.
Estensore: dott. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di due sentenze, l’una non definitiva (la n. 389/05) e l’altra
definitiva (la n. 326/07), il Tribunale di Perugia condannava l’INPS a
restituire a UNICREDIT S.p.A. la complessiva somma di € 2.316.746,51
– oltre interessi legali e maggior danno – versata a titolo di contributi
sulle rendite del patrimonio di quiescenza e di previdenza del predetto
istituto di credito, con riferimento al periodo 1985-1998.
Con sentenza depositata il 22.2.11 la Corte d’appello di Perugia
riformava la pronuncia di primo grado limitatamente al quantum del
danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi in base alla differenza tra
il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a
12 mesi (o tra il tasso di inflazione, se superiore) e quello degli interessi
legali, confermando nel resto le statuizioni di prime cure.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS affidandosi a due motivi.
UNICREDIT S.p.A. resiste con controricorso e a sua volta spiega ricorso
incidentale basato su due motivi; deposita, poi, memoria ex art. 378
c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi in quanto
aventi ad oggetto la medesima sentenza.

2.1. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., dell’ad. 9 bis d.l. n.
103/91, convertito in legge n. 166/91, e dell’ad. 1 comma 194 legge n.
662/96, oltre che vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza
impugnata ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno costituito da una
precedente sentenza del Pretore di Perugia (la n. 559/98, passata in
cosa giudicata) che aveva respinto la domanda della Cassa di Risparmio
di Perugia (poi Banca dell’Umbria e, ora, UNICREDIT) volta ad ottenere
la declaratoria di illegittimità dell’imposizione contributiva disposta ex
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R.G. n. 5632/12
Ud 1°.12.15
INPS c. UNICREDIT S.p.A.
Estensore: doti. Antonio Manna

art. 1 commi 193 e 194 legge n. 662/96 e, per l’effetto, la condanna
dell’INPS a restituire le somme a tale titolo versate dalla banca e, in via
gravata, intesa ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo
contributivo previsto, sempre ex art.

1 commi 193 e 194 legge n.

662/96, sui premi di assicurazione per gli infortuni derivanti ai
dipendenti da rischi professionali, con condanna dell’INPS.a restituire le
somme a siffatto titolo versategli.

2.2. – Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 2117 c.c., 12 d.lgs. n. 124/93, 12 legge n.
153/69 e 9 bis d.l. n. 103/91, convertito in legge n. 166/91, e dell’art. 1
comma 194 legge n. 662/96, oltre che vizio di motivazione, per avere la
Corte territoriale negato l’assoggettabilità al contributo di solidarietà
delle rendite degli immobili destinati al Fondo di previdenza integrativa
operante presso il summenzionato istituto di credito: obietta a riguardo
l’INPS che tali immobili sono riconducibili alla banca e non al Fondo di
previdenza integrativa, sprovvisto di personalità giuridica, con
impossibilità d’una loro gestione separata.

3.1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale ci si duole di
violazione dell’art. 9 bis d.l. n. 103/91, convertito in legge n. 166/91, e
dell’art. 6 punto f) d.lgs. n. 314/97, nonché di vizio di motivazione, nella
parte in cui la gravata pronuncia non ha riconosciuto il diritto di
UNICREDIT al rimborso delle contribuzioni di solidarietà versate sulle
somme erogate dall’INPS per assicurare ai lavoratori in quiescenza il
livello delle prestazioni pensionistiche dovute.

3.2. – Con il secondo motivo il ricorso incidentale denuncia violazione
degli artt. 1224, 1284 e 2697 c.c. e vizio di motivazione per non avere
la Corte territoriale statuito che il maggior danno per mancato

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R. G. n. 5632112
Ud. I°.12.15
1NPS c. UNICREDIT S.p.A.
Estensore: dott. Antonio Manna

rendimento sia da ragguagliare almeno al tasso di prime rate anziché al
tasso rappresentato dal rendimento dei titoli di Stato.

4.1. – Il primo motivo del ricorso principale è fondato, dovendosi
accogliere l’eccezione di giudicato esterno già intervenuto fra l’INPS e la
Cassa di Risparmio di Perugia (poi Banca dell’Umbria e, ora, UNICREDIT)
con sentenza n. 559 del 13.10.98 emessa dall’allora Pretore di Perugia,
che aveva rigettato la domanda della predetta Cassa intesa ad ottenere
l’accertamento negativo dell’assoggettamento a contributi previdenziali
ed assistenziali delle somme versate od accantonate a finanziamento
della previdenza privata nel periodo 1°.9.85 – 30.6.91 e la conseguente
restituzione di quanto versato all’istituto previdenziale.
La domanda proposta nel presente processo dalla Banca dell’Umbria
(nuova denominazione della Cassa di Risparmio di Perugia) mira ad
ottenere l’accertamento che le contribuzioni relative alle rendite delle
consistenze accantonate nel Fondo della previdenza integrativa dedicate,
nello stesso periodo, sono state indebitamente percepite dall’INPS, con
conseguente diritto dell’istituto di credito di chiederne la restituzione.
Sostiene la società controricorrente che nel primo giudizio si discuteva
soltanto della misura delle contribuzioni non versate, nel senso che la
citata sentenza n. 559/98 dell’allora Pretore di Perugia aveva rigettato la
domanda dell’istituto di credito che contestava il

quantum

delle

contribuzioni non versate in base all’asserita sperequazione tra la misura
della contribuzione di solidarietà dovuta per il periodo successivo
all’entrata in vigore della legge n. 166/91 (10%) e la misura del
contributo di solidarietà dovuto per il periodo anteriore (15%), mentre
in quello presente si controverte dell’assoggettabilità o meno all’obbligo
contributivo delle rendite delle consistenze (titoli e immobili)
accantonate nel patrimonio destinato al Fondo integrativo.
In altre parole, si discute della composizione della base imponibile dei
crediti contributivi già versati dalla banca all’INPS.
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M. n. 5632/12
Ud. 1°.12.15
INPS c. UNICREDIT S.p.A.
Estensore: dott. Antonio Manna

Ora, per costante giurisprudenza di questa S.C. Il giudicato copre il
dedotto (quod disputatum) e

il deducibile (quod disputandum) in

relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e
di fatto svolte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni,
proponibili in via sia di azione che di eccezione, le quali, sebbene non
dedotte specificamente, costituiscano tuttavia, precedenti logici
essenziali e necessari della pronuncia (cfr., ex anis, Cass. n. 14535/12;
Cass. n. 22520/11).
La ratio del principio è data dalla necessità di evitare che la portata
precettiva del giudicato venga sminuita o comunque alterata da
successive sentenze incidenti sul medesimo oggetto, id est prevenire un
contrasto fra giudicati.
E ove si discuta dell’entità d’un unico credito non frazionabile – e tale è
anche quello ai contributi dovuti in un dato arco temporale da parte
d’una determinata società – il giudicato su di esso coinvolge anche la
relativa base di computo, nel senso che, una volta riconosciuto
l’ammontare d’un credito contributivo non frazionabile (è quanto ha
fatto la citata sentenza n. 559/98 dell’allora Pretore di Perugia nel
momento in cui ha rigettato la pretesa restitutoria azionata dalla banca),
la relativa base di computo non può più essere rimessa in discussione in
un successivo giudizio, neppure prospettando nuove ragioni di fatto o di
diritto.
Diversamente, la portata precettiva del giudicato che abbia
riconosciuto un determinato

quantum debeatur

potrebbe essere

smentita (ridimensionata o comunque alterata) all’infinito, via via
proponendo sempre nuove questioni sui criteri di calcolo del credito già
determinato nel suo ammontare nel precedente giudizio.
Ben altro è il caso del mero accertamento dell’inclusione o
dell’esclusione di una o più voci nella base di calcolo d’un dato credito,
perché in siffatta evenienza, non essendovi una statuizione (neppure
implicita) sul quantum, le successive domande non tendono ad alterare

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P

R. O. n. 5632/12
Ud. I°.12.15
INPS c. UNICREDIT S.p.A.
Estensore: dott. Antonio Manna

la portata del precedente giudicato – limitato, appunto, all’affermazione
o alla negazione della computabilità d’una data voce -, che non implica
quale necessario e ineludibile presupposto la computabilità o meno di
altre possibili componenti.

4.2. – L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale assorbe la
disamina del secondo e del ricorso incidentale.

5.1. – In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso
principale, dichiara assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale e,
decidendo nel merito ex art. 384 co. 2° c.p.c., non essendo necessari
ulteriori accertamenti in punto di fatto, rigetta – perché preclusa da
precedente giudicato, che ex art. 2909 c.c. fa stato a ogni effetto tra le
parti, i loro eredi o aventi causa – la domanda di UNICREDIT S.p.A., sia
pure con compensazione delle spese dell’intero processo, considerato
l’esito dei gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte,
riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara
assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale e, decidendo nel ;
merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma, in data 1°.12.15.

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