Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3488 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. I, 15/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 15/02/2010), n.3488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A. – elettivamente domiciliato in ROMA, via Quintilio

Varo, 133, presso lo studio dell’avv. Giuliani Angelo, dal quale è

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 13

novembre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 novembre 2009 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. dr.ssa CARESTIA Antonietta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.A. adiva la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso del 9 agosto 1996, avente ad oggetto l’accertamento del diritto a vedersi attribuire le qualifiche nelle quali sarebbe stato inquadrato se si fosse trovato in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 197 del 1995 ed a percepire il relativo trattamento economico, deciso con sentenza di rigetto del 24 dicembre 2004.

La Corte d’appello di Roma, con Decreto del 13 novembre 2006, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per anni 5 e mesi 4, liquidava, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 5.500,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando la convenuta alle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso A. A., affidato a due motivi; non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda, in contrasto con la natura indennitaria dell’equa riparazione e richiama a conforto alcune sentenze di questa Corte; il mezzo si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

1.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa (il ricorso riporta le singole voci asseritamente spettanti in riferimento all’attività svolta ed allo scaglione applicabile). Il mezzo si chiude con la formulazione di quesito avente ad oggetto l’obbligo del giudice del merito di osservare i minimi stabiliti dalla tariffa forense.

2 – Il primo motivo sembra manifestamente fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005; n. 1405 del 2004; n. 2382 del 2003; v. anche Cass. n. 2248 del 2007).

L’accoglimento del motivo comporterà la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alla decorrenza degli interessi legali – assorbito il terzo (recte, secondo) motivo, occorrendo comunque procedere alla riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa potrà essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda.

Pertanto, il ricorso, nei termini sopra precisati, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano.

In relazione alle censure accolte, il decreto va cassato nella parte relativa alla decorrenza degli interessi e la causa può essere decisa nel merito – assorbito il motivo concernente le spese, per la ragione addotta nella relazione – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza – distratte in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo – quanto al giudizio di merito e per la metà quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo – assorbito il secondo – cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente la decorrenza degli interessi e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi legali dalla domanda; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare le spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 1.190,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorario, nonchè le spese della presente fase nella misura della metà, dichiarando compensate la residua parte-, che liquida in complessivi Euro 485,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al difensore, avv. Angelo Giuliani, antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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