Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3488 del 13/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2018, (ud. 14/11/2017, dep.13/02/2018),  n. 3488

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto del 04/01/2016 il Giudice di Pace di Vercelli ha rigettato il ricorso proposto da S.B., cittadino marocchino, avverso il provvedimento di espulsione amministrativa emesso nei suoi confronti il 21/07/2015, al termine di un periodo di carcerazione dovuto a plurime condanne penali.

Per la cassazione di suddetto decreto ricorre S.B., affindadosi a un unico motivo

Non svolge difese il Ministero dell’Interno che tuttavia deposita atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale della causa.

Lamenta il ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. l9, comma 2, lett. c, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28; la violazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova; la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Sostiene il ricorrente che il Giudice di pace non abbia considerato che egli si trovava in una condizione di inespellibilità “potenziale”, in quanto, dopo essere uscito dal carcere, se non fesse stato raggiungo dal provvedimento di espulsione, sarebbe andato a vivere dalla sorella, cittadina italiana, integrando così il requisito previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, lett. t) in forza del quale: “non è consentita l’espulsione (…) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado”.

Il ricorso è manifestamente infondato, perchè non sussiste la dedotta condizione d’inespellibilità prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c. Invero, lo stato di carcerazione, agendo come causa di forza maggiore (Cass. 11593/2012), non incide sul requisito previsto dalla lett. c) della norma citata soltanto ove sopravvenga rispetto a una situazione di convivenza già in essere nel periodo anteriore all’espulsione, essendo al contrario del tutto irrilevante una condizione d’inespellibilità “pohniale”, rappresentata, nella specie, dall’intenzione dello straniero di recarsi a vivere presso l’abitazione della sorella, cittadina italiana. La stessa pronuncia citata dal ricorrente (ovvero Cass. 11593/2012) si riferisce a un caso affatto diverso, riguardante un cittadino straniero già convivente da molto tempo con il padre cittadino italiano, poi condannato a scontare una pena detentiva in carcere e infine, al telmine di essa, espulso.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

I,a Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 2100 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2018

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