Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3486 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.09/02/2017), n. 3486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2170/2016 proposto da:
S.M., padre dei minori S.C., S.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso
lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GABRIELLA GRAGLIA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
N.D., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA; CURATORE
SPECIALE; G.C., TUTORE PROVVISSORIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 26/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
23/06/2015, depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Stefano Latella difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, in via preliminare, al ricorrente va assegnato termine sino all’udienza camerale per il deposito in atti dell’avviso di ricevimento costituente prova della relata di notifica all’intimata N.D.; che, con sentenza depositata il 14 luglio 2015, la Corte di appello di Torino, Sezione minorenni, ha parzialmente riformato la sentenza n. 334 del 2015 del Tribunale per i minorenni di Torino relativa ai minori S.A. e S.C., revocando la dichiarazione di adottabilità di quest’ultimo, disponendo l’affidamento etero familiare separato dei due minori, affidandoli ai servizi sociali competenti, disponendo le modalità di incontro tra il figlio e il padre e confermando per il resto la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava lo stato di adottabilità della minore A.;
considerato che avverso tale provvedimento il padre della minore S.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con cui lamenta la violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 8, 10, 12, 15 e 16, contestando in particolare il dichiarato stato di abbandono della figlia minore A. e la mancata valutazione dell’interesse della minore al mantenimento del legame con la famiglia di origine;
che gli intimati non hanno svolto difese;
ritiene che il canone di giudizio in tema di determinazione dello stato di abbandono è stato enucleato da questa Sezione nel riscontro attuale e concreto (basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata), della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale e che, a tal fine, non è sufficiente che risultino comportamenti devianti o patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 24445 del 01/12/2015 e Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/04/2016);
che da tali principi il provvedimento impugnato non pare essersi discostato, avendo dato atto delle fonti di prova acquisite in atti per valutare l’attualità dello stato di abbandono sia da parte della madre – circostanza che non viene contestata – sia da parte del padre (ricavato dalla sua audizione in appello, dalla risultanze dell’ultima ctu psicologica e dal suo persistente stato detentivo carcerario), non mancando, d’altra parte, di valutare l’interesse della minore e di indicare le ragioni della decisione, anche con specifico riferimento alle risultanze della ctu;
ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.
2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e sentito il difensore del ricorrente, rileva come il ricorrente non abbia, nel termine assegnatogli, provato, mediante produzione della relata di notifica di cui all’avviso di ricevimento postale, il perfezionamento della notifica del ricorso alla controparte. L’inammissibilità che ne deriva deve dunque essere dichiarata in via preliminare, senza provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo gli intimati svolto difese.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà inoltre atto che dagli atti il processo risulta esente da contributo, e che quindi non si applica nella specie il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017