Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3485 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4603/2016 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA

BOMBOI, che lo rappresentano e difendono unitamente agli avvocati

SILVIA INGEGNERI, CHIARA SCARANARI, ELENA POLI;

– ricorrente –

contro

FCA ITALY S.p.A., (nuova denominazione della FIAT GROUP AUTOMOBILES

S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DIEGO DIRUTIGLIANO, LUCA ROPOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/08/2015 R.G.N. 151/2015;

il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 496 depositata il 6.8.2015 la Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha ritenuto legittima la sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria comunicata da FCA Italy s.p.a. alle organizzazioni sindacali con lettera del 19.4.2011 in quanto effettuata nel rispetto della indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in sospensione nonchè in presenza dei requisiti di repentinità ed imprevedibilità dell’evento determinante la crisi aziendale previsti dal D.M. n. 31826 del 2002, pur dovendo in concreto rilevarsi la violazione dei criteri di scelta con riguardo specifico al dipendente V.G., manutentore elettrico, sospeso per un periodo più ampio rispetto agli altri colleghi in possesso della medesima professionalità (con conseguente accertato diritto alle differenze retributive);

2. la Corte territoriale, per quel che interessa, ha rilevato che la situazione di crisi dedotta dalla società rientrava nella categoria di “evento improvviso ed imprevisto” nell’accezione tecnica ricavabile dal D.M. n. 31826 del 2002, nonchè dalle specificazioni dettate dalla nota del Ministero del lavoro n. 14/0005251 del 2009 e dal D.M. n. 46863 del 2009 (in sintesi categoria configurata da tutte le situazioni, emerse in ambito nazionale o internazionale, che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell’impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull’occupazione) e che la comunicazione iniziale faceva implicito riferimento, prevedendo la sospensione dell’attività dello stabilimento per dodici mesi, alla equa rotazione di tutti i lavoratori, nè la prevista possibilità di mutare, in un momento successivo e in accordo con le organizzazioni sindacali, i suddetti criteri di rotazione poteva ritenersi illegittima in quanto espressamente vincolata al cambiamento del mercato e dei volumi di fornitura richiesti e al personale addetto e collegato alle lavorazioni interessate;

3. avverso la sentenza, il lavoratore propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi e la società resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;

4. il P.G. in data 7 novembre 2019 ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, il lavoratore deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo risultando, dalla documentazione prodotta in primo grado, che la cassa integrazione guadagni straordinaria non aveva riguardato tutti gli 813 lavoratori dello stabilimento bensì solo una parte e la chiusura dello stabilimento si era avuto, in tutto l’anno della cassa integrazione guadagni, solo per 5 giorni;

2. con il secondo motivo il lavoratore deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, ritenuto di privilegiare – ai fini della decisione – circostanze (prove testimoniali) risultanti dall’istruttoria svolta in altro procedimento, del quale aveva acquisito i verbali;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1362,1175,1375 c.c. e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, avendo, la Corte territoriale, ritenuto sufficientemente specificati i criteri di rotazione dei dipendenti da sospendere nonostante il generico riferimento, nella comunicazione di avvio della procedura, alle esigenze tecnico, organizzative e produttive, alle aree tecnologiche di lavorazione e alle specifiche professionalità richieste e considerato il comportamento tenuto dall’azienda nel collocare in cassa integrazione i lavoratori, del tutto arbitrario come emerge dai dati relativi a tutti gli operai con mansioni di manutentori elettricisti debitamente indicati;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile dovendosi rilevare che, nel caso di specie opera la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia “doppia conforme”, avendo, la Corte territoriale, confermato la pronuncia del giudice di primo grado che ha ritenuto sufficientemente esposti, nella comunicazione di avvio della procedura della cassa integrazione guadagni, i criteri di rotazione dei lavoratori ed avendo, il ricorrente, omesso di indicare la eventuale diversità delle ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, (Cass. n. 5528 del 2014);

5. il secondo motivo non è fondato avendo questa Corte già affermato che anche la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass. n. 18754 del 2016) e dovendosi rilevare che il richiamo a precedenti conformi costituisce una prerogativa motivazionale espressamente prevista dall’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1;

6. va ricordato, poi, in linea generale, (Cass. n. 6303 del 2011) il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui – in tema di prova – spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante, ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (Cass., n. 16499 del 2009);

7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile, nella parte in cui si invoca una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale (valutazione che involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito) e, per la parte residua, non è fondato avendo, la Corte territoriale, applicato i principi statuiti da questa Corte in base ai quali la verifica dell’adeguatezza della comunicazione della L. n. 223 del 1991, ex art. 1, comma 7 – sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione – deve essere condotta con valutazione in astratto ed “ex ante” (Cass. n. 25737 del 2018) e deve essere tale da rendere possibile una valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere (ex plurimis, Cass. n. 6841 del 2010, Cass. n. 7459 del 2012);

8. nel caso di specie, la Corte territoriale ha verificato che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale (e il successivo accordo sindacale) era sufficientemente specifica in quanto riguardava, da una parte, tutti gli 813 dipendenti dello stabilimento e, dall’altra, prevedeva, inoltre, che, durante l’anno di sospensione, qualora vi fosse stata la possibilità per l’azienda di richiamare in servizio i lavoratori sospesi – secondo esigenze a quel momento future ed incerti – ciò sarebbe avvenuto con riferimento al “personale occorrente addetto e collegato alle lavorazioni interessate” secondo, dunque, un criterio di equa rotazione e di “equilibrata distribuzione” delle giornate lavorate tra tutti i dipendenti (e, in tali limiti, è stata infatti accolta la pretesa risarcitoria avanzata dal lavoratore);

9. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;

10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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