Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3485 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2822-2010 proposto da:

M.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IGNAZIO SILONE 252, presso lo STUDIO EURKAUNT,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALLINELLI CESARE, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO NORDEX SPA (OMISSIS) in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LUIGI GUAZZOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE FELICE FABIO, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3522/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30.6.09, depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata il 21 settembre 2009, la Corte d’appello di Roma, riformando precedente decisione del Tribunale di Latina n. 1611/2005, ha accolto la domanda formulata dal curatore del fallimento Nordex avente ad oggetto la revoca, ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. Fall., del pagamento del compenso erogato all’amministratore M.B. in L. 60.000.000 in data 20.12.99, quando la società da lui gestita versava in stato di crisi irreversibile. Valorizzando, in via indiziaria, la presunzione di conoscenza della condizione di dissesto economico della società perchè gestita dallo stesso convenuto, il fatto che questi abbia negato la stessa condizione di decozione, smentita invece dalla sentenza di fallimento che ha retrodatato il dissesto al dicembre 1999, e la sua mancata risposta all’interrogatorio formale, il giudice d’appello ha ritenuto assolto, da parte della curatela, l’onere di provare la scientia decotionis di controparte.

Il B. ricorre per cassazione avverso questa decisione con unico motivo resistito dalla procedura intimata. Il Consigliere rei.

ne ha proposto la definizione in sede camerale osservando che:

“Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente denuncia vizio di omessa e comunque insufficiente motivazione su fatto decisivo, assumendo i irrilevanza, a fini probatori, della sua mancata risposta all’interrogatorio formale, che rappresenta circostanza sicuramente apprezzabile, ma nel contesto di ulteriori elementi di prova, nella specie del tutto mancanti.

Piuttosto il curatore non ha allegato i sintomi rivelatori dello stato d’insolvenza della società, che egli avrebbe potuto conoscere in quanto ne aveva la gestione. La prova presuntiva è certamente utilizzabile al fine di accertare la conoscibilità della condizione d’insolvenza del debitore, ma solo in presenza di precisi collegamenti.

Il curatore fallimentare replica al motivo deducendone l’inammissibilità.

La motivazione dell’approdo rende conto della concludenza ed idoneità, in ordine alla ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, degli elementi di fatto apprezzati come fonti di presunzione, attraverso un iter argomentativo sufficientemente illustrato che precisa il necessario legame causale tra i fatti noti, tutti incontroversi – e quello ignoto, in forza del quale quest’ultimo è apparso conseguenza ragionevolmente probabile degli, altri secondo regole di esperienza.

Valorizza in tale; quadro probatorio la mancata risposta del convenuto all’interrogatorio formale, facendo corretta applicazione dell’art. 232 c.p.c. secondo cui questa inerzia, pur non avendo effetto automatico di ficta confessio, rappresenta comportamento processuale qualificato che, nell’ambito del bagaglio probatorio acquisito può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli – Cass. per tutte n. 9254/2006. n. 6697/2009. Espone con motivazione puntuale, esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici, la sintesi conclusiva basata sulla sussistenza dei requisiti postulati dall’art. 2729 c.c..

Il ricorrente censura questo apprezzamento, confutando la sintomaticità dei dati esaminati ed il conseguente giudizio di univocità che ne ha giustificato l’idoneità a provare, in chiave indiziaria, la conoscibilità della crisi irreversibile, definitivamente accertata nella sentenza di fallimento, che, al momento della percezione del suo compenso, egli, per la carica ricoperta, era a in grado di percepire. In conclusione espone critica che mira a sindacato nel merito del giudizio espresso nella decisione impugnata, che in questa sede non può trovare ingresso.

Il ricorso deve per l’effetto essere trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

Il collegio, letti gli atti, condividendo la riferita proposta, rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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