Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3484 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2819-2010 proposto da:

A.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avv.

MARIANNA PACELLI (Studio Avv. VENETO), rappresentata e difesa

dall’avv. CUNDARI FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.R. in qualità di Curatore del FALLIMENTO DELTA CAB

SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 2816/09 del TRIBUNALE di NAPOLI de 11.11.09,

depositato il 07/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 7 dicembre 2009, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della Delta CAB s.r.l., proposta a mente dell’art. 98, L. Fall., da A. I., per mero errore indicata Am.An., per ottenere l’ammissione del credito per retribuzioni asseritamente spettanti per la prestazione lavorativa, resa alle dipendenze della società per i mesi dal dicembre 2006 al febbraio 2007, nonchè per t.f.r..

Ha rilevato anzitutto che la ricorrente non aveva offerto la prova della definitività dell’ingiunzione chiesta ed ottenuta in data 7.3.2007 nei confronti della CAB in relazione al credito in discussione. Quindi che, pur ritenendo provato in atti, il comunicato del 12.12.2006 con cui l’azienda aveva invitato i lavoratori a ritenersi collocati in godimento di ferie, festività, permessi ed istituti, affini, suscettibili di generare in astratto il diritto alla retribuzione, in concreto l’istante non ne aveva dimostrato la fruizione in concreto, piuttosto aveva ricostruito i fatti, prospettando l’espletamento dell’attività lavorativa. La pretesa fondata su asserita messa a disposizione nel periodo in oggetto, era infine affidata a prova per testi formulata genericamente. Avverso questa statuizione A.I. ha proposto il presente ricorso per cassazione con due motivi non resistiti dall’intimata procedura.

Il Consigliere rei. ha proposto la definizione del ricorso in sede camerale osservando:

“Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1206, 1256, 1463 e 1464 c.c. e violazione del CCNL Metalmeccanici. Sostiene che la prova conclamata del suo licenziamento con lettera in data 16.2.97, escludeva l’onere di dimostrare d’aver prestato attività lavorativa per le tre mensilità precedenti. Rileva, con ampi richiami giurisprudenziali, che il datore di lavoro non può illegittimamente sospendere il rapporto di lavoro a meno della prova dell’impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, nella specie non allegata nè acquisita. Comunque la sospensione di fatto unilaterale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di eseguire la sua prestazione.

Il motivo è infondato.

Emerge in senso incontroverso dalla ricostruzione della vicenda narrata nel decreto impugnato ed ulteriormente illustrata nel motivo in esame che, nei tre mesi antecedenti il licenziamento della ricorrente, la società CAB dispose la sospensione della sua attività produttiva, non più ripresa, facendone seguire il licenziamento di tutti i dipendenti.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in questo caso, e avuto riguardo all’obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, di pagare ai lavoratori il compenso delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, che presuppone l’ammissione allo stato passivo del relativo credito, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice della norma interna al diritto comunitario, gli ultimi tre mesi del rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione, con esclusione dei periodi non lavorati, fra i quali rientra la sospensione di fatto dell’attività aziendale, che vanno neutralizzati dalla nozione di “ultimi tre mesi del rapporto”, rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali, invece, vi era diritto alla retribuzione ma questa non fu pagata – Cass. n. 10531/2010. La ricorrente, si afferma nel decreto, non ha provato d’aver usufruito effettivamente delle ferie e degli istituti affini, devesi perciò ritenere sospesa di fatto.

Il secondo motivo in un primo profilo, richiama l’efficacia probatoria del libro paga e del libretto di lavoro, quest’ultimo in particolare idoneo a privare quanto in esso contenuto, dolendosi del fatto che il Tribunale non vi abbia attribuito il giusto valore probatorio.

La censura non è autosufficiente. Non trascrive infatti il testo dei documenti richiamati e se ne deve per l’effetto rilevare l’inammissibilità.

Siffatto vizio inficia il motivo anche in relazione all’ulteriore profilo con cui si assume la definitività, per mancata opposizione, del decreto ingiuntivo ottenuto contro la CAB, che si assume notificato, contrariamente a quanto ha rilevato il Tribunale, in data 17.3.2007.

Il ricorso deve per l’effetto essere trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Il collegio, letti gli atti, ritiene di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti alla pubblica udienza e rimette la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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