Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3483 del 23/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 3483 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

AMBROGIO NOVELLI, NVLMRG62P28D969H, rappresentato e difeso dagli
avvocati Vincenzo Vigori -ti e Laura Sandra Colantotii, elettivamente domiciliato in
Roma, via del Plebiscito 107, come da procura a margine del ricorso.
-ricorrente contro

Fallimento della MILLSTAR EUROPE s.p.a., in liquidazione, in persona del
curatore p.t..
-intimatoper la cassazione del decreto n. 702/2013 del Tribunale di Genova, depositato il
29.3.2013, nel giudizio iscritto al n. 14642/2002 r.g.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2016
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il ricorrente Ambrogio Novelli in proprio, qualificatosi avvocato;

26\
Pagina l di 5 – RGN 11207/2013

estenso

Data pubblicazione: 23/02/2016

Ambrogio Novelli impugna il decreto Trib. Genova 29.3.2013, che ebbe a
respingere il suo reclamo (qualificato dal giudice quale opposizione allo stato passivo
ex art.98 1.f. e) interposto avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento
della Millstar Europe s.p.a., in liquidazione, con il quale, sul presupposto che il
credito richiesto di pagamento dal Novelli e in prededuzione fosse contestato, era
stato confermato il rigetto dell’istanza formulata ex art. 111 bis, co.3, 1.f. Con essa il
ricorrente aveva domandato il pagamento di € 43.812.55, per le spese giudiziali
liquidate in suo favore nella sentenza n.3005/2012, emessa dal tribunale il 14.9.2012
sull’azione di responsabilità già promossa, tra gli altri, contro il medesimo creditore
dal fallimento della Millstar Europe s.p.a.
Secondo il decreto, il credito, ancorché prededudbile, da un lato doveva ritenersi
contestato in quanto il titolo su cui si fondava era ancora sub iudice, essendo stata
gravata di appello la sentenza di primo grado, che aveva liquidato le spese giudiziali
in suo favore; per vero, nelle more del reclamo, il giudice delegato aveva ammesso il
credito in questione per intero al passivo (a seguito di insinuazione tardiva), ma con
riserva da sciogliersi all’esito dell’appello pendente avverso la citata sentenza.
Dall’altro lato, per il tribunale, i crediti prededucibili sorti nel corso del
fallimento possono essere soddisfatti anche al di fuori del procedimento di riparto,
ma solo se l’attivo risulti presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di
tali crediti, mentre nella vicenda, stante la limitata disponibilità di somme liquide e
l’impossibilità di procedere allo stato ad una quantificazione del fabbisogno
prededotto, il fallimento aveva riferito di non essere stato in grado di effettuare una
tale prognosi.
Il ricorso è affidato a quattro motivi; il ricorrente ha depositato memoria ex art.
378 cod.proc.civ.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 111 bis 1.£, per la
ritenuta mancanza del requisito della non contestazione del credito vantato, lo stesso
essendo sorto dopo l’avvio della procedura e già liquido ed esigibile, né sottoposto
ad alcuna condizione, endoprocessuale o extraprocessuale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ulteriore violazione dell’art. 111 bis 1.f.,
essendo dubitata l’interpretazione circa la necessaria capienza dell’attivo, dal
momento che essa contrasterebbe con il principio secondo il quale i crediti
prededucibili si pagano mano a mano che si presentano sulla base della capienza
attuale.
Con il terzo motivo deduce il ricorrente la violazione degli artt. 93, 95 e 96, 99, co.7
e 111 bis 1.f., nonché dell’art. 345 cod.proc.civ., in quanto al momento in cui venne
richiesto il riconoscimento del credito prededucibile, non era ancora stato proposto
Pagina 2 di 5 • RGN 11207/2013

estens

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto De
Augustinis, che ha concluso per l’inammissibilità del quarto motivo, il rigetto dei
restanti.
IL PROCESSO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto avverso provvedimento non
ricorribile per cassazione.
Dall’esposizione dei fatti processuali contenuta nel ricorso in esame, emerge
all’evidenza che il Novelli ha inteso impugnare innanzi al Tribunale di Genova il
decreto del 7.11.2012, con il quale il giudice delegato, valutata l’esistenza di una
“contestazione” sull’ammontare del credito vantato dal predetto, ha respinto la
richiesta di pagamento delle somme dovute in prededuzione al di fuori del
procedimento di riparto ai sensi dell’art. 111bis, co.3, 1.f., indicando la necessità
dell’udienza ex art. 101 1.f. per la trattazione della domanda nelle forme ordinarie
dell’insinuazione tardiva allo stato passivo, come poi avvenuto.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, formatosi nella vigenza del
testo originario dell’art. 111 1.f., qualora la sussistenza e la prededucibilità di un
credito nei confronti della massa, che siano contestate dal curatore, e difettino di
accertamento in forza di pronuncia giurisdizionale, vengano disconosciute anche dal
giudice delegato, con decreto di reiezione dell’istanza di pagamento, reso a norma
dell’art. 111, co.2, I.f., si deve escludere che il preteso creditore, per ottenere il
riconoscimento dei propri diritti, possa proporre reclamo contro detto decreto, e poi
ricorso per cassazione contro la statuizione sul reclamo, atteso che i relativi
provvedimenti, meramente ricognitivi del difetto dei presupposti per il pagamento in
prededuzione, non hanno portata decisoria su quei diritti (Cass. 2.10.2015, n. 19715;
Cass. 28.6.2002, n. 9490; Cass. 8.5.1991, n. 5124, nonché Cass. 22.4.2010, n.9623).
2.11 descritto orientamento può trovare conferma anche dopo le novelle
introdotte dal d.lgs. 9.1.2006, n. 5 e dal d.lgs. 12.9.2007, n. 169, che attraverso
l’innesto nella legge fallimentare dell’art. 111 bis hanno oggi espressamente previsto,
al comma primo, che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità
di cui agli artt. 92 e s. 1.f. (id est secondo il medesimo procedimento riservato ai
creditori concorsuali che aspirano a divenire concorrenti), fatta eccezione
esclusivamente per i crediti “non contestati per collocazione ed ammontare”, soggiungendo,
al comma terzo, che i predetti crediti “non contestati”, quando siano anche liquidi ed
esigibili, “possono” anche essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, a
condizione che la massa attiva sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i
creditori collocati in prededuzione.
Appare plausibile, allora, che la scelta del giudice delegato, confermata dal
tribunale in sede di reclamo, di rinviare alla trattazione della domanda nelle forme del
procedimento di verifica dello stato passivo, fissando apposita udienza per il suo
esame ex art. 101 1.f., avendo natura meramente ricognitiva della carenza dei

Pagina 3 di 5 – RGN 11207/2013

esteieredeiis. m.ferro

l’appello da parte della curatela e, quindi, la situazione di fatto e di diritto doveva
ritenersi cristallizzata alla data della proposizione dell’istanza o, al più, della decisione
del giudice delegato.
Con il quarto motivo deduce l’istante la violazione e falsa applicazione degli artt. 96
e 111 bis 1.f., per avere il giudice delegato ammesso con riserva un credito
prededucibile, non ravvisandosi i requisiti per tale minore riconoscimento, come
indicati nell’art. 96, co.2, n. 3),11.

3. Del resto, conferma dell’inidoneità del provvedimento qui impugnato ad
incidere sui diritti del creditore istante, si trae dalla riportata circostanza per cui,
successivamente al deposito del reclamo innanzi al collegio, proprio il credito
vantato dal Novelli venne ammesso – con riserva – al passivo con il rango
prededucibile e per l’intera somma pretesa, all’esito dell’udienza di verifica ex art. 101
1.f. innanzi al giudice delegato.
La circostanza, riferita già nella memoria depositata dal ricorrente ex art.380bis
co.2 cod.proc.civ. in vista della adunanza (cui segui l’ordinanza 27.7.2015 di
rimessione della causa alla pubblica udienza) e per la quale sarebbe passata in
giudicato la sentenza statuitiva della condanna del fallimento alle spese del giudizio di
primo grado, costituente il titolo dubitato di stabilità dal primo provvedimento del
giudice delegato assunto nel presente procedimento e a sua volta incidente sulla
condizione dell’ammissione con riserva disposta dal medesimo organo – secondo la
ricostruzione di cui alla pronuncia qui impugnata, non altrimenti riprodotta dalla
parte – ma nel diverso giudizio promosso ex art.101 1.f., sarà pertanto esaminata dal
giudice delegato, innanzitutto nella sua competenza ripartitoria, alla stregua della
condizione apposta all’ammissione nel secondo procedimento, propriamente
deputato alla verifica concorsuale anche dei crediti prededucibili e contestati, ai sensi
dell’art.111bis co.1 1.f., che fa espresso rinvio al capo V del r.d. n.267/1942, quanto a
modalità di accertamento.
Va peraltro osservato che il tribunale ha esplicitato una prima ratio decidendi, da
considerare assorbente, per la quale proprio il riscontro della contestazione del
credito, oggettivamente intesa, ne precludeva, ai sensi del co.1 art.111bis 1.f.,
l’esonero dal citato accertamento. Tale quadro giustificativo appariva in realtà
sufficiente alla conferma del decreto del primo giudice, del quale tuttavia il collegio
reclamante ha ripreso anche una seconda motivazione di diniego, incentrata sulla
insufficienza dell’attivo al soddisfacimento di “tutti i titolari di tali crediti”, posta dal
co.3 art.cit. L’eccedenza di motivazione risulta dal significato della riportata
espressione, che non è equiordinata rispetto alla non contestazione, ma esige proprio
che i crediti prededucibili, per essere pagati al di fuori del procedimento di riparto,
siano congiuntamente “sorti nel corso del fallimento”, nonché “liquidi, esigibili e
non contestati per collocazione e per ammontare”; solo in presenza dei citati
presupposti dovrebbe essere valutata la sufficienza distributiva dell’attivo, tra l’altro
implicante, se sussistente, l’autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice
delegato ed agli ulteriori fini di un pagamento semplificato, poiché fuori dal riparto.
Quando invece, come nella fattispecie ora in esame, il credito già ab mi:gine non
rinvenga una condivisione quanto alla sua immediata idoneità ad essere soddisfatto
mediante pagamento su richiesta, dunque risulti contestato nella sua “collocazione”
Pagina 4 di 5 – RGN 1129712013

esten

s. m.ferro

presupposti per il pagamento (fuori da ogni contraddittorio e) in prededuzione,
dunque nelle forme semplificate previste dal terzo comma dell’art. 111 bis 1.f. (senza
cioè ricorrere al complesso procedimento previsto per i piani di riparto ex art. 110
1.f.), nella sostanza attua (e si risolve in) una scelta meramente gestoria della stessa
procedura, non assume alcuna portata decisoria sui diritti vantati dal creditore e non
può, quindi, ritenersi suscettibile di ricorso straordinario per cassazione.

(in ciò risolvendosi, a prescindere dalla sua esattezza, il giudizio di non definitività
del titolo giudiziale), diviene necessaria la via della domanda di ammissione,
tempestiva o tardiva o supertardiva, mentre per converso la stessa non contestazione
esclude solo tale procedimento accertativo preliminare, ove ricorra capienza per tutti
i crediti prededucibili, ma non il procedimento di riparto, ove tale capienza sia
esclusa.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 DiOoskioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2016 :
il consigliere estensore
il p

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA