Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3483 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3483 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

ORDINANZA

Data pubblicazione: 13/02/2018

sul ricorso iscritto al n. 15307-2017 R.G. proposto da:
COSTRUZIONI MECCANICHE COMECA SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
FLUTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCO LOCANTO;

c

- ricorrente per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1736/2017
del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 17/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere dott. ALDO ANGELO

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che
chiede che la sentenza impugnata venga cassata con la conseguente
dichiarazione della competenza del Tribunale di Firenze, al quale la
causa va rinviata.

FATTO E DIRITTO

1.- La s.r.l. CO.ME.CA . ricorre per regolamento di competenza nei
confronti del Consorzio Estrattivo Obbligatorio «La Cassiana»,
svolgendo due motivi avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Firenze in data 15 maggio 2017, n. 1736.
Adito dall’attuale ricorrente per sentire dichiarata l’invalidità di una
delibera assunta dal Consiglio di amministrazione del Consorzio in
data 11 marzo 2015, di approvazione del «progetto di coltivazione
dell’Area De-A ed autorizzazione al suo deposito presso il Comune di
Calenzano», il Tribunale ha ritenuto tale domanda «improponibile».
A tale risultato, esso è giunto accogliendo l’eccezione di
compromesso, che nel relativo giudizio aveva sollevato il convenuto
Consorzio richiamandosi all’art. 18 dello Statuto, che rimette ad
arbitrato la soluzione di «qualunque controversia inerente il patto
consortile o da esso dipendente, che possa sorgere fra il consorzio e
gli aderenti, ovvero, tra gli aderenti tra loro …».
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DOLM ETTA;

L’intimato Consorzio non ha svolto attività difensive.
2.- I motivi di ricorso, svolti da CO.ME.CA , denunciano i vizi che qui di
seguito vengono richiamati.
2.1.- Il primo motivo lamenta, in specie, «nullità ai sensi dell’art. 34
comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 della clausola arbitrale dello statuto
consortile».

compromissoria contenuta nell’art. 18, in quanto la stessa prevede
che gli arbitri siano nominati dalle parti (solo in caso di disaccordo tra
loro potendosi ricorrere, per la nomina del terzo arbitro, al presidente
del tribunale). Così costruita – assume il ricorrente -, tale clausola
viola la norma dell’art. 34 comma 2 d.lgs. n. 5/2003, ai sensi della
quale il potere di nomina deve essere attribuito – per «tutti gli
arbitri» – a «soggetto estraneo alla società».
Per dare supporto a tale tesi, il ricorrente richiama in via segnata
l’ordinanza resa da questa Corte in data 7 ottobre 2016, n. 20106,
che riguarda propriamente la ridetta clausola dell’art. 18 dello Statuto
del Consorzio, qui intimato; e che ha dichiarato la nullità di tale
clausola compromissoria, rifacendosi all’orientamento che la
giurisprudenza di questa Corte ha formato in relazione alla norma
dell’art. 34 comma 2 d.lgs. n. 5/2003.
2.2.- Il secondo motivo assume, a sua volta, «sussistenza di
controversia avente ad oggetto diritti indisponibili – Errore e/o
insufficienza di motivazione per inesatto apprezzamento delle
risultanze documentali e processuali e insussistenza dei presupposti
ai fini dell’applicazione della clausola arbitrale – Inesatta e/o errata
applicazione delle norme in materia di competenza della clausola
arbitrale e di cui agli artt. 819 ter cod. proc. civ. relativamente al

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Tale motivo predica, in particolare, la nullità della clausola

difetto di rappresentanza in capo al Consiglio di Amministrazione
deliberante e difetto di convocazione».
Questo motivo assume che il giudice di primo grado ha errato nel
ritenere che la controversia avesse ad oggetto diritti disponibili e
quindi fosse, in quale tale, compromettibile in arbitri.
Rilevato che nella specie la delibera impugnata era stata presa da un

ricorrente afferma in particolare che «sia la convocazione sia il
Consiglio e la delibera da esso adottata erano (e sono) nulla.in radice
e come tali dovevano (e devono) essere dichiarate, con ogni
consequenziale pronuncia».
3.- Né il primo motivo, né il secondo motivo di ricorso possono venire
accolti.
4.1.- Per meglio introdurre il discorso sulle ragioni che stanno alla
base di questo divisamento, è opportuno muovere dalla constatazione
che la clausola dell’art. 18 dello statuto del Consorzio «La Cassiana»
è stata più volte fatta oggetto di attenzione e di esame da parte di
questa Corte.
In via segnata il riferimento va – oltre alla pronuncia di Cass., 7
ottobre 2016, n. 20106, resa tra il detto Consorzio e la s.r.l. La Nuova
Collerose – quella di Cass., 20 aprile 2017, n. 10050, resa tra
l’attuale ricorrente e il Consorzio; quella di Cass., 22 settembre 2017,
n. 22233, resa tra La Nuova Collerose e il Consorzio; quella di Cass.,
15 dicembre 2017, n. 30200, resa tra l’attuale ricorrente e il
Consorzio. A differenza di quanto ritenuto dalla pronuncia per prima
richiamata, tutte le successive decisioni, appena richiamate, hanno in
concreto dichiarato – anche con riferimento alla questione specifica
dell’applicabilità in fattispecie della norma dell’art. 34 d.lgs. n. 5/2003

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consiglio di amministrazione non legittimamente convocato, il

- la sussistenza della competenza arbitrale stabilita dall’art. 18 dello
Statuto del Consorzio.
4.2.- Secondo quanto dichiara espressamente il ricorso a p. 4 – è
ancora da riscontrare su un piano generale -, Costruzioni Meccaniche
ha acquistato dalla s.r.l. La Nuova Collerose i terreni «ricadenti nel
bacino estrattivo “Poggio alle Macine” e gravati da vincolo di

La ricorrente Costruzioni Meccaniche è dunque da considerare, per
ogni effetto possa eventualmente compiersi, nei termini propri di
avente causa di La Nuova Collerose.
5.- Con specifico riguardo al primo motivo di ricorso, va adesso
rilevato che – in relazione alla questione dallo stesso sollevata, come
appunto relativa all’eventuale applicazione dell’art. 34 d.lgs. n.
5/2003 al caso di consorzio costituito non in forma societaria – la
menzionata pronuncia di Cass., n. 22233/2017 ha stabilito che,
«poiché la disposizione di cui al d.lgs. n. 5/2003, nel prevedere che la
nomina di tutti gli arbitri debba essere devoluta, a pena di nullità, a
soggetto estraneo alla società è testualmente riferita, in base al
comma 1, alle clausola. compromissorie contenute “negli atti
costitutivi delle società”, ne consegue che detta norma, a carattere
dichiaratamente settoriale, risulta inapplicabile al caso» di consorzio
che non ha adottato una forma societaria. E ha di conseguenza
dichiarato la competenza arbitrale in proposito.
Ciò comporta che, a seguito di tale pronuncia, si è formato una
preclusione sulla validità di detta clausola, che risulta prevalente su
quella, antecedente, derivante dalla pronuncia dell’ordinanza n.
20106 del 2016 di questa Corte, invocata dalla società ricorrente. E
questo in ragione del principio, secondo il quale «le sentenze sulla
giurisdizione e sulla competenza rese in sede di regolamento o di
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destinazione in favore del Consorzio Estrattivo La Cassiana».

ricorso ordinario dalla Suprema Corte – cui, per la funzione
istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della
competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia
esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) – hanno efficacia anche
nei successivi processi tra le stesse parti» (Cass., 27 giugno 2005, n.
13768).

relativo all’assunta indisponibilità del diritto di impugnare una
delibera consortile affetta da difetto di convocazione – si deve adesso
rilevare come simile vizio non venga a ledere, in quanto tale, un
diritto da ritenere «indisponibile».
Come ha puntualmente rilevato la menzionata ordinanza di Cass. n.
22233/2017.(proprio a riguardo, tra l’altro, della clausola dell’art. 18
dello statuto del Consorzio «La Cassiana»), la «giurisprudenza di
questa Corte (Cass. n. 16625 del 2013, in materia di società di
capitali) ha condivisibilmente affermato che attengono a diritti
indisponibili le controversie aventi ad oggetto delibere con oggetto
illecito o impossibile … e quelle prese in assoluta mancanza di
informazione: in tale ultimo ambito non può essere sussunta la
mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la
delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un
diritto indisponibile, la cui area deve, appunto, ritenersi circoscritta a
quegli interessi protetti da norma., inderogabili, la cui violazione
determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi
iniziativa di parte».

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6.- Con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso – come

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del collegio
arbitrale.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo ex

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 113/2002.

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