Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3483 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2493-2010 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUCCHI BRUNO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO B.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato PICCINI

BARBARA, rappresentato e difeso dall’avvocato PANELLI ENRICO;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il

15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto depositato il 15 ottobre 2009 il Tribunale di Pistoia ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento B. G., dichiarato esecutivo dal giudice delegato con decreto 10 marzo 2009, proposta da Equitalia Cerit in relazione al mancato riconoscimento del privilegio che a suo avviso avrebbe assistito il credito per IRAP, ammesso nell’importo richiesto di L. 71.755,40 in chirografo. Secondo il Tribunale al credito, in quanto sorto in data anteriore all’anno 2007, non era applicabile il privilegio, riconosciuto dal legislatore solo a partire da tale data. La ricorrente inoltre non aveva indicato nè la norma applicabile al caso di specie, nè i motivi dell’invocata prelazione.

La Cerit Equitalia, con ricorso notificato il 15 gennaio 2010, ha impugnato per cassazione questo decreto con unico motivo resistito dalla procedura intimata con controricorso. Il curatore fallimentare intimato si è costituito con controricorso per chiedere il rigetto delle avverse censure.

Il Consigliere rel. ha proposto la trattazione camerale del ricorso rilevando che:

“Denunciando violazione dell’art. 2752 c.c., la ricorrente si duole del mancato riconoscimento della prelazione che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere attribuita al credito ammesso allo stato passivo in forza del disposto dell’art. 39 del collegato alla finanziaria 2008, che ha accordato il privilegio in relazione alla causa del credito, in collegamento col disposto dell’art. 2752 c.c. che lo prevede in relazione ad IRPEF, IRPERG ed ILOR, imposta quest’ultima sostituita dall’IRAP. Il fallimento replica chiedendo il rigetto del ricorso.

Il motivo è fondato.

Il nodo controverso è stato risolto da questa Corte affermando che “il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive IRAP dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione” – Cass. n. 4861/2010.

La decisione impugnata, fondata su difforme interpretazione, è pertanto affetta dal vizio denunciato.

Il ricorso deve per l’effetto essere trattato in camera di consiglio per essere accolto”.

Il collegio, letti gli atti, condividendo la riferita proposta, accoglie il ricorso e per l’effetto cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ex art. 394 c.p.c., attesa l’esauriente istruzione probatoria, ammette in privilegio il credito per IRAP di Equitalia Cerit al passivo del fallimento B.G. nell’importo di Euro 71.755,249. Rilevata l’opinabilità della questione trattata, risolta nei sensi auspicati dalla creditrice secondo esegesi accreditatasi in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato, si dispone la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato del Tribunale di Pistola e decidendo nel merito ammette in privilegio il credito per IRAP di Equitalia Cerit al passivo del fallimento B.G. nell’importo di Euro 71.755,249. Compensa le spese della fase di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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