Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3482 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13413-2004 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINO

ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANNIER

GIANCARLO;

– ricorrenti –

e contro

A.D. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 256/2003 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/04/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo;

visto l’art. 375 c.p.c. chiede che l’Ecc.ma Corte di cassazione,

sezione seconda, voglia dichiarare inammissibile il ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.E. conveniva in giudizio A.D. chiedendone la condanna al pagamento di L. 40 milioni assumendo di essere creditore di tale somma nei confronti del convenuto.

A.D. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l’infondatezza.

L’adito tribunale di Pordenone rigettava la domanda con sentenza n. 573/92 avverso la quale il soccombente P. proponeva gravame che la corte di appello di Trieste rigettava con sentenza n. 448/96 impugnata per cassazione dall’appellante.

Con sentenza n. 12786/98 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso rilevando che la corte di appello era incorsa nella violazione degli artt. 2734 e 2697 c.c. avendo omesso di considerare che l’affermazione dell’ A. di aver estinto il debito contratto con la controparte non comportava a carico di quest’ultima l’onere di provare il contrario dovendo invece essere assoggettata a valutazione entro il contesto di tutte le acquisizioni processuali a norma dell’art. 2734 c.c..

La causa veniva riassunta da C.G. quale curatore preposto ex art. 508 c.c. alla liquidazione dei beni afferenti all’eredità di P.E. (nelle more deceduto) accettata dagli eredi con beneficio di inventario.

L’ A. si costituiva contestando la prospettazione di controparte.

Veniva disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S., A. e Pi.An. – eredi accettanti l’eredità di P.E. – i quali non si costituivano.

Con sentenza 19/4/2003 la corte di appello di Trieste, pronunciando in sede di rinvio, rigettava l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado. Osservava il giudice di rinvio: che nel corso dell’interrogatorio formale l’ A. aveva dichiarato di nulla dovere al P. poichè, pur se era vero che era debitore della somma di L. 40 milioni, il detto debito era stato saldato nell’ambito della definizione dei molteplici rapporti di dare e avere esistenti tra loro; che l’ A. aveva emesso il (OMISSIS) un assegno di L. 81.466.000 in favore del P.; che quest’ultimo aveva ammesso di aver incassato il detto assegno ma aveva negato che con detto titolo fosse stato saldato il debito in questione; che la riportata affermazione dell’ A. non assumeva valore confessorio; che gli elementi probatori acquisiti non confortavano la tesi del C. ed apparivano coerenti con le affermazioni dell’ A.; che gli affari personali tra le parti erano regolati con assegni intestati al P. come quello in atti emesso dall’ A. pochi giorni dopo la scadenza del termine per il pagamento del debito in questione; che il P. non aveva fornito la prova del riferimento del pagamento avvenuto con il menzionato assegno ad altri debiti e non aveva indicato i diversi crediti ai quali aveva imputato la somma incassata; che, valutati unitariamente tutti gli elementi acquisiti, la dichiarazione dell’ A., priva di valore confessorio, non costituiva elemento sufficiente a consentire l’accoglimento della domanda del P..

La cassazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio è stata chiesta da C.G., nella sopra indicata qualità, con ricorso affidato a due motivi. L’intimato A.D. non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

All’udienza del 2/12/2008 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a A., S. e Pi.An. quali eredi di P.E..

A norma degli artt. 366 e 375 c.p.c. gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In accoglimento della richiesta del Procuratore Generale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che il ricorrente, come emerge dalla certificazione della cancelleria in atti, non ha provveduto ad integrare il contraddittorio ed è noto che l’inadempimento anche solo parziale al relativo ordine di integrazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione e, come questa Corte ha avuto modo di precisare, non l’improcedibilità ex art. 371 bis c.p.c. che si riferisce al difetto del successivo adempimento del deposito del ricorso debitamente notificato (sentenze 2/7/2003 n. 10463: 4/4/2001 n. 4986: 12/6/1999 n. 5824).

Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese del giudizio di legittimità in mancanza di costituzione delle controparti.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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