Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3482 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3482 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12645-2017 R.G. proposto da:
SCHIAFFINI TRAVEL SPA, in persona del legale rappresentante (- u
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato SILVANO
BELLINZONI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FILIPPO BELLINZONI;
– ricorrente contro
ROSSIBUS SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 8,
presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO NUCCI, che la
rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 13/02/2018

- resistente per regolamento di competenza avverso la sentenza n.
2657/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
20/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

ANGELO DOLME17A;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, che chiede
alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di
dichiarare l’inammissibilità del presente regolamento.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio ha deliberato la redazione dell’ordinanza in forma
semplificata.
1.- La s.p.a. Schiaffini Travel ricorre per regolamento di
competenza nei confronti della s.p.a. Rossibus, svolgendo due
motivi avverso la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Roma
in data 20 aprile 2017, n. 2657.
Con tale pronuncia, la Corte territoriale ha ritenuto la propria
incompetenza a conoscere la controversia corrente tra le parti
– inerente al pagamento di somme pretese dall’attuale
ricorrente, in relazione allo svolgimento dei servizi di trasporto
pubblico di linea del Comune di Cerveteri, nei confronti della
Rossibus, quale società mandataria e capofila della costituita
ATI -, per essere la controversia stessa devoluta alla
cognizione arbitrale da apposita scrittura del 23 maggio 2001;
e ha così riformato la sentenza emessa nel primo grado del
giudizio dal Tribunale di Roma del 13 agosto 2014, che aveva
ritenuto l’opposta soluzione.
Ric. 2017 n. 12645 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-2-

non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere dott. ALDO

La s.p.a. Rossibus ha depositato una memoria difensiva ex art.
47 cod. proc. civ.
La ricorrente s.p.a. Schiaffini Travel ha pure depositato
memoria, con allegati sei documenti.
2.-

I motivi di ricorso, presentati dalla Schiaffini Travel,

Il primo motivo è intestato «violazione e falsa applicazione
dell’art. 10 cod. proc. civ. e l’omesso esame della
prospettazione del mandato Schiaffini Travel s.p.a./Rossi Bus
(art, 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.)». Lo stesso muove dalla
rilevazione che il mandato originario corrente tra le parti, del
novembre 2000, non contiene la previsione di una clausola
arbitrale; si sostanzia nell’assumere che «oggetto e

causa

petendi della domanda giudiziale della Schiaffini Travel secondo
la prospettazione della parte attrice sono nell’ambito» di tale
mandato; e conclude che «questo vale a determinare la
competenza della magistratura ordinaria» e che «la Corte di
merito anzitutto avrebbe dovuto prendere atto di tale
prospettazione e ritenere la competenza del giudice ordinario
adito in applicazione del su indicato principio processuale».
Il secondo motivo, che viene formulato come subordinato, è
intestato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod.
civ. e ss. omesso esame del mandato Schiaffini Travel/ Rossi
Bus (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.)». La sostanza dello
stesso fa riferimento alla scrittura del 23 maggio 2001, il cui
articolato contiene tra le altre cose anche una clausola
arbitrale, e assume che tale scrittura riguarda esclusivamente
le controversie inerenti alla «gestione del servizio TPL», e non
anche quelle relative ai rapporti di debito/credito correnti tra le
parti, qui in interesse.
3.- Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.
Ric. 2017 n. 12645 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-3-

denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Con riferimento a questo motivo va in via segnata rilevato che
lo stesso risulta confondere il tema della definizione del
petitum e della causa petendi con quello dei patti e dei
documenti che a tali aspetti risultano relativi. Nella specie, il
petitum si sostanzia nella richiesta di pagamento di una

dell’attuale ricorrente – trova il proprio titolo nello svolgimento
di un’attività che risulta stabilita e regolata dalle pattuizioni
poste in essere tra le parti.
Né l’attore ha il potere di selezionare in via autonoma le
pattuizioni che in proposito ritiene rilevanti rispetto a quelle
che invece stima non conferenti. Non si vede, in altri termini, la
ragione per cui nella specie la questione della competenza
dovrebbe essere decisa escludendo a priori il contenuto della
scrittura del maggio 2001, pur intercorrente tra le parti e pur
invocata da controparte.
4.- Il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.
Lo stesso difetta, prima di tutto, del requisito della pur
necessaria completezza, il ricorso non contenendo la
«trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia
o della parte in contestazione» e cioè della clausola
compromissoria contenuta nella scrittura del maggio 2001 (la
frase appena riportata si trova già nel corpo delle ordinanze di
Cass. 11 settembre 2015, n. 17999 e di Cass., 30 settembre
2015, n. 19547, entrambe relative allo stesso rapporto
corrente tra la Schiaffini Travel e la Rossibus della cui clausola
compromissoria si discute anche nella presente sede).
A parte questo, la motivazione svolta dalla Corte di Appello,
che riconosce alla scrittura privata del maggio del 2001 il
compito di regolare compiutamente i rapporti tra le parti «una

Ric. 2017 n. 12645 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-4-

3r.

somma di danaro, che – proprio secondo la prospettazione

volta vinta la gara e sottoscritto il contratto con il Comune di
Cerveteri», appare senz’altro ragionevole e plausibile.
5.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono il principio della soccombenza.

La Corte respinge il ricorso e dichiara la competenza del
collegio arbitrale. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in C 4.000,00, oltre C 100,00 per
esborsi e oltre spese forfetarie e accessori di legge. Sussistono
le condizioni per l’applicazione del doppio contributo ex art. 13,
comma 1 quater, d.p.r. n. 113/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta

P.Q.M.

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