Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3481 del 15/02/2010
Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1119-2005 proposto da:
C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS
LUCIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
CURATELA FALL. REFRAIN SELF 33 (OMISSIS) in persona del Curatore
pro
tempore DR. M.F.;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 159/93 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 12/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/01/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
udito l’Avvocato TERZINO Attilio, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato DE ANGELIS Lucio, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli,sezione fallimentare, con decreto in data 12 nov. 2004, respingeva il reclamo ex art. 26, L. Fall. proposto dall’ avv. C.F. avverso l’ordinanza di liquidazione dei compensi professionali emessa dal G.D. al Fall. della società REFRAIN Self 33 in favore dello stesso avvocato per l’attività svolta nella causa promossa dalla Curatela del Fallimento nei confronti nella società SEI spa nel giudizio di revocazione dei pagamenti effettuati in favore della stessa nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, chiusosi in senso sfavorevole alla Curatela con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 520/99, passata in giudicato, perchè non impugnata.
Riteneva il Tribunale che il compenso liquidato dal G.D. in favore dello stesso avvocato era da ritenersi congruo in quanto era pari a quanto da lui richiesto per il giudizio di secondo grado e a quanto liquidato in suo favore dal Tribunale nella relativa sentenza di merito per giunta non impugnata sul punto. Per la cassazione della decisione ricorre l’Avv. C. affidandosi a un solo motivo:violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 per mancata indicazione del criterio di liquidazione adottato e per la mancata specificazione delle ragioni della riduzione apportate alla parcella, come tali implicanti il vizio di motivazione in quanto non permetterebbe alla parte interessata di denunciare specifiche violazioni della legge e della tariffa.
La doglianza incontra il vizio di autosufficienza del ricorso per la mancata specificazione delle voci per diritti e spese che sarebbero stati liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari.
Ed infatti, il ricorrente si sofferma sulle somme liquidate nel giudizio di merito, ma non specifica quale fosse il valore della causa nè quali avrebbero dovuti essere i coefficienti applicabili per diritti in relazione al valore della controversia e nemmeno quali delle spese non sarebbero state liquidate.
D’altro canto,nemmeno si sostiene che siano stati violati i minimi tariffari per le competenze di procuratore e per gli onorari di avvocato in relazione ai quali esiste l’obbligo del giudicante di non discostarsi dai medesimi.
Il ricorso, per le suddette ragioni, va quindi rigettato e con esonero dalla statuizione sulle spese del presente giudizio in ragione dell’assenza della intimata Curatela.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010