Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3481 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3481 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8405-2017 R.G. proposto da:
FISCALETTI

GIUSEPPE,

MARCOZZI

NAZZARENO,

ACCIACCAFERRI PIERLUIGI, BELLINI GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTHONY TRANQUILLI, DOMENICO DE ANGELIS;

ricorrenti

per regolamento di competenza avverso la sehreriZa
187/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il
28/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che chiede
che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del

c

Data pubblicazione: 13/02/2018

Tribunale di Ascoli Piceno, assumendo i provvedimenti di cui
all’art. 49 comma 2 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

semplificata.
1.- Pierluigi Acciaccaferri, Giuseppe Bellini, Giuseppe Fiscaletti
e Nazzareno Marcozzi ricorrono per regolamento di competenza
nei confronti del Circolo Nautico Sambenedettese, articolando
un motivo avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 28 febbraio 2017.
Con tale pronuncia, il Tribunale marchigiano – adito per la
dichiarazione di invalidità della delibera assunta dall’assemblea
dell’associazione riconosciuta Circolo Nautico Sambenedettese
del 12 aprile 2015 – ha ritenuto il «proprio difetto di
competenza per la presenza di una convenzione di arbitrato»,
come individuata negli art. 5 e 32 dello statuto del Circolo
medesimo.
L’intimato Circolo non ha svolto attività difensive.
2.- Il motivo sviluppato dai ricorrenti è inteso a censurare
l’affermazione del Tribunale, per cui «non può ritenersi che nel
presente caso si controverta in materia di diritti indisponibili».
Secondo i ricorrenti più di una sono, invece, le ragioni che
determinano l’«esclusione della arbitrabilità della controversia»
in questione: e così l’indisponibilità del diritto controverso,
trattandosi nella specie di «assemblea elettiva»; il mancato
rispetto, da parte della clausola statutaria, del requisito per cui
il potere di nomina di tutti gli arbitri deve spettare «a soggetto
estraneo alla società» (art. 34 comma 2 d.lgs. n. 5/2003); il
fatto che l’invalidità delle delibere assembleari delle
Ric. 2017 n. 08405 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-2-

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Il Collegio ha deliberato la redazione dell’ordinanza in forma

associazioni riconosciute può essere fatta valere, ai sensi
dell’art. 23 cod. civ., anche dal Pubblico Ministero; la
circostanza, ancora, che «più impugnazioni dei medesimi atti
debbono essere decise unitariamente per evitare conflitti di
giudicati».

Secondo quanto puntualmente rileva la requisitoria svolta dal
Sostituto Procuratore Generale, alla norma dell’art. 23 cod. civ.
– che abilita il Pubblico Ministero all’impugnativa delle delibere
assembleari di associazione riconosciuta, che siano invalide – si
collega quella dell’art. 70 cod. proc. civ., che stabilisce
l’obbligatorietà dell’intervento del Pubblico Ministero in ogni
causa che lo stesso avrebbe il potere di proporre.
Risponde poi a un principio generale del sistema che non siano
compromettibili in arbitri le controversie in cui risulta
obbligatoria la partecipazione del Pubblico Ministero (cfr. Cass.
SS.UU., 15 settembre 1977, n. 3989), così come di recente
pure specificato, con immediato riferimento all’arbitrato
societario, dalla norma dell’art. 34 comma 5 d.lgs. n. 5/2003.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, lo accoglie; cassa la
sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di
Ascoli Piceno, al quale rinvia la causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta

3.- Il ricorso merita di essere accolto.

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