Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3481 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24435/2014 proposto da:

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE

11, presso lo studio dell’avvocato MARIO SAVINI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO e

EMANUELE DE ROSE;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 147/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/04/2014, R.G.N. 1248/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

In esito ad accertamenti svolti da Ispettori di vigilanza INPS presso la sede della PSC Engineering & Contracting s.r.l., veniva contestata agli amministratori della società, P.G. e Z.D., la mancata iscrizione alla “gestione commercianti” ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, sul rilievo dello svolgimento da parte degli stessi di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza nell’ambito della società, in particolare imputandosi al P. lo svolgimento di attività di commercializzazione dei prodotti ed allo Z. l’esecuzione di attività tecnica – operativa.

Sulla base di tali verbali, impugnati in via amministrativa dal P. e dallo Z., l’istituto previdenziale procedeva alla iscrizione di ufficio alla gestione commercianti dei detti amministratori – già iscritti presso la gestione separata L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26.

Seguivano una serie di notifiche di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito regolarmente impugnati dagli interessati innanzi al Tribunale di Monza che, con sentenza n. 325/2011, accoglieva i ricorsi.

La pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 147/2014 oggetto di impugnazione da parte di Z.D., sulla scorta di tre motivi.

L’Inps non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Parte ricorrente ha depositato memoria con allegato di rinuncia al ricorso per cassazione notificato all’INPS, per avere nelle more aderito alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito di applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv. conv. in L. n. 225 del 2016).

La circostanza della omessa notifica della memoria all’Istituto intimato, non consente di disporre applicazione dei dettami di cui all’art. 391 c.p.c., ma depone chiaramente nel senso della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla impugnazione, da cui discende la definizione in rito, del giudizio con pronuncia di inammissibilità.

che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (argomenta da Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a eludilo dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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