Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3481 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1130-2010 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GREGORIO VII n. 396, presso lo studio dell’avvocato

GIUFFRIDA ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BENINTENDI FABRIZIO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO GUGLIERMINO FILATI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso

lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CHIAPPO VITTORIO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 1273/09 del TRIBUNALE di BIELLA del 26.11.09,

depositato il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.F., con atto d’opposizione proposto innanzi al Tribunale di Biella, ha chiesto attribuirsi al suo credito, ammesso in chirografo allo stato passivo del fallimento Gugliermino Filati il privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n. 1 per le somme dovutele in Euro 35.546,76 a titolo di TFR, deducendo d’aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’impresa fallita.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione assumendo che la M., che aveva rivestito la qualità di socio e componente del c.d.a.

della società fallita dal 15.1.98 all’11.7.2003, e di socio ed amministratore delegato dal 24.5.2004 al 10.4.2008, non aveva dimostrato l’asserito rapporto di lavoro dipendente, in astratto compatibile con le cariche gestorie ricoperte nell’organigramma della società e riconducibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 212 c.c. all’omologo rapporto già in essere con la società Filatura Gugliermino, oggetto di affitto nel 1998 e di successione cessione d’azienda nel 2001. Omessa la produzione sia dei contratti di lavoro che dell’atto di cessione, ella neppure aveva avanzato richieste istruttorie tese a provare altrimenti il vincolo di subordinazione.

Gli atti acquisiti, provenienti da terzi e successivi alla dichiarazione di fallimento, erano altresì inopponibili alla procedura perchè privi del requisito postulato dall’art. 2704 c.c..

M.F. ha impugnato per cassazione la statuizione con quattro motivi.

Ha resistito il curatore del fallimento intimato chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Consigliere rel. ha proposto la definizione del ricorso in sede camerale rilevando che:

“1.-Il primo motivo denuncia insufficiente motivazione discendente dall’omesso esame da parte del Tribunale di Biella dei documenti comprovanti il vincolo di subordinazione in ordine al rapporto di lavoro di lavoro intercorso con la società fallita, rappresentati dal libretto di lavoro relativo al periodo 1987-1998 prodotto sub doc. 1., e, in relazione al periodo successivo al 1998, dalla visura storica della società fallita attestante l’attribuzione al solo presidente del c.d.a. della cura dei rapporti col personale dipendente.

Il resistente deduce l’inammissibilità del motivo.

Il motivo non merita accoglimento.

La denuncia d’omessa o insufficiente motivazione della decisione impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti documentali impone al ricorrente l’onere dell’integrale trascrizione del testo del documento e delle risultanze che assume decisivi e non valutati o insufficientemente considerati. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione consente a questa Corte di condurre lo scrutinio sul vizio denunciato sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso e senza ricorrere ad indagini integrative- per tutte Cass. n. 15808/2008. Il motivo in esame, nel suo primo profilo, non assolve a tale onere in quanto, seppur ne richiami la valenza probatoria, non riproduce il testo dell’atto, asseritamente decisivo e negletto dall’organo giudicante, nè nel suo contenuto integrale nè in sintesi. Nella sua ulteriore articolazione esprime censura non pertinente alla ratio decidendi che si fonda sulla salutazione di non rilevanza e d’inopponibilità del materiale probatorio allegato dall’odierna ricorrente che, peraltro, ne invoca genericamente la decisività omettendo di precisare se e come il documento indicato proverebbe l’espletamento da parte sua di mansioni subordinate diverse dalle funzioni tipiche della carica ricoperta di componente del c.d.a.. Affida infine la sua conclusione a pretesa inversione dell’onere probatorio a carico della procedura, a suo avviso tenuta a dimostrare l’insussistenza del vincolo di subordinazione, invocando inesistente principio di diritto. Il motivo è perciò inammissibile.

2.- Col secondo motivo la ricorrente denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. ed ascrive al Tribunale piemontese vizio di ultrapetizione per aver pronunciato su circostanze incontroverse riguardanti la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società Filatura Gugliermino e la cessione alla società fallita del contratto di lavoro.

Il resistente deduce inammissibilità del motivo osservando che trattasi di fatti irrilevanti sui quali il Tribunale non ha preso posizione.

Anche questo motivo è inammissibile in quanto le contestate asserzioni non spiegano rilevanza nell’economia della decisione impugnata che, senza porre in dubbio la sussistenza, si limita a richiamare l’attrice all’onere su di essa incombente di provare la sola qualificazione del rapporto di lavoro mediante necessaria produzione documentale.

3.- Col terzo motivo la ricorrente ascrive al giudice di merito violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver rilevato che il rapporto di lavoro alle dipendenze il giudice della società Gugliermo Francesco in forza dell’atto di cessione rappresentava dato pacifico.

Anche questo motivo è inammissibile. Come si è rilevato con riguardo al precedente motivo, ritenuto pacifico il rapporto di lavoro, il Tribunale ha ritenuto indimostrato il solo vincolo di subordinazione, invece contestato. Il motivo non coglie questa ratio, nè la censura.

4.- Con l’ultimo motivo infine la ricorrente deduce violazione dell’art. 2112 c.c.. Il Tribunale biellese ne avrebbe fatto malgoverno non avendo tenuto conto del fatto che la cessione del rapporto di lavoro in caso di cessione d’azienda opera di diritto. Il credito per TFR già maturato gravava pertanto sulla cessionaria fallita e merita l’invocato privilegio.

La censura si fonda sull’equivoco interpretativo già segnalato con riguardo ai precedenti motivi. Ad avviso del Tribunale nè la sussistenza del preesistente rapporto di lavoro nè il suo trasferimento alla cessionaria sono in discussione; difetta invece la prova del postulato stesso dell’invocata prelazione, rappresentato dal vincolo di subordinazione, che la ricorrente non ha fornito nè ha chiesto di acquisire mediante articolazione di mezzi probatori.

Questa ratio decidendi non è fatta oggetto di critica”.

il collegio, letti gli atti, condividendo la riferita proposta, non smentita dalle argomentazioni addotte dalla ricorrente in memoria difensiva, rigetta il ricorso. Omette ogni pronuncia sul governo delle spese della presente fase di legittimità rilevata la tardività e la conseguente inammissibilità del controricorso notificato alla ricorrente il 15 febbraio 2009, mentre il termine era spirato il giorno 8 febbraio 2009 in relazione alla data del 30 dicembre 2008, di notifica del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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