Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3481 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4098/2011 proposto da:

P.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 994/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/11/2010 R.G.N. 220/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato SOTTILE GIUSEPPE per delega orale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19.12.2008 (nr. 5362/2008) il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da P.D. nei confronti di POSTE ITALIANE spa per l’accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dal 5.6 al 31.8.2007 ai sensi del D.Lg. n. 368 del 2001, art. 2 comma 1 bis.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 24.9-16.11.2010 (nr. 994/2010), rigettava l’appello della lavoratrice.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.D., articolando tre motivi (i paragrafi rubricati come paragrafo I e paragrafo 5^ del ricorso, riguardano invece, rispettivamente, una premessa sulla ammissibilità del ricorso e considerazioni finali in ordine alla illegittimità delle previsioni della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5).

Ha resistito con controricorso la società Poste Italiane spa, illustrato con memoria.

La ricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso notificata a Poste Italiane. Alla udienza odierna Poste Italiane ha accettato la rinunzia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato l’estensore a redigere motivazione semplificata.

La fattispecie è disciplinata dall’art. 390 c.p.c., nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 2, ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in Camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (L. 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013).

A tenore della norma processuale citata la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Stante la ritualità dell’atto di rinunzia e la espressa accettazione deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.

Nulla per le spese, stante l’accordo delle parti.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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