Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3480 del 23/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3480 Anno 2016
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 27829-2009 proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. 00799960158), derivante
dalla fusione per incorporazione di SANPAOLO IMI
S.P.A. in BANCA INTESA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso l’avvocato
2015
2028

TOMMASO SPINE= GIORDANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GINO CAVALLI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 23/02/2016

FALLIMENTO FIORILLI LUIGI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 132/2009 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 03/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato E. FASOLA, con
delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 09/12/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO

2′

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data

22/02/2003, FIORILLI

Luigi conveniva davanti al Tribunale di Larino – Sezione
distaccata di Termali, San Paolo IMI S.p.A., chiedendo

percepite, a titolo di interessi extra legali nonché di
capitalizzazione degli stessi, riguardo a conto corrente di
cui era titolare.
Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il
rigetto delle domande.
Con

05/)

ordinanza ex art. 186 quater cpc in data 12/04/2006,

il Tribunale di Larino, Sezione distaccata di Termali, in
composizione monocratica, dichiarava la nullità delle
clausole del contratto di conto corrente i relative alla
determinazione del tasso di interesse e alla
capitalizzazione trimestrale, e condannava la banca stessa
a restituire all’attore la somma di euro 69.383,00.
Avverso tale sentenza proponeva appello la banca.
Costituitosi il contraddittorio, il Fallimento di Fiorilli
Luigi, in persona del curatore, ne chiedeva il rigetto.
La Corte di Appello di Campobasso , con sentenza in data
03/09/2009, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione INTESA San Paolo S.p.A., successore.
1
:

la condanna della banca a restituirgli somme indebitamente

Non svolge attività difensiva il Fallimento del Fiorilli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione
degli artt. 112, 115, 167, 180,183 e 385 c..p.o. nonché

vizio di motivazione, là dove la Corte di Merito ha
affermato che il riferimento alla clausola contrattuale
relativa al tasso di interesse del 17%, fino a nuovo
avviso, è inammissibile, trattandosi di domanda nuova non
/
tempestivamente proposta.
Con il secondo, violazione degli artt. 1284, 1342, 1362,
1363, 1367

c.c; 4, 6 L. n. 154 del 1992; 117 e 118 Dlgs.

N. 385 del 1993; nonché vizio di motivazione, là dove la
:

..

Corte di Appello ha confermato la dichiarazione di
illegittimità, resa dal primo giudice, della clausola del
contratto di conto corrente i determinativa del tasso di
interesse / ed applicato il saggio legale di cui all’art.
1284 c.c..
Quanto al primo motivo, va precisato che questa Corte a
Sezioni Unite (Cass. S.U., n ° 1099 del 1998; e v. pure
Cass. 421 del 2006) ha individuato la tipologia di
eccezioni in senso stretto, come tali non rilevabili di
ufficio (per cui sulla parte grava un onere di formulazione
nei termini previsti dal codice di rito) e di quelle in
senso lato, rilevabili d’ufficio e dunque proponibili
2

2

anche dalle parti in ogni fase e grado del procedimento,
alla condizione

che risultino acquisiti agli atti del

giudizio entro i prescritti termini processuali,

i

documenti e il materiale istruttorio necessario per
sostenerle. Questa stessa Corte ha pure affermato ( tra le

altre, Cass. N. 15211 del 2005; Cass. N. 11774 del 2007 )
che sono proponibili in appello le mere difese con cui le
parti si limitano a contestare le avversarie pretese, e
che non costituiscono eccezioni in senso tecnico.
Per quanto osservato, appare evidente che l’affermazione
circa l’esistenza di una valida causa contrattuale,
determinante il tasso ultralegale degli interessi applicato
al Fiorilli, non costituisce sicuramente eccezione in senso
:

stretto, e poteva quindi essere esaminata dalla Corte di
merito.
Quanto al secondo motivo, esso appare fondato nei limiti di
cui si dirà.
Pacificamente il contratto de quo prevedeva all’art. 57,
terzo comma, delle condizioni generali, che gli interessi
dovuti dal correntista alla banca , salvo patto diverso, si
intendessero determinati alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e
producessero è a loro volta, interessi nella stessa misura (
clausola a stampa ). Lo stesso contratto recava peraltro in
apertura l’espressa previsione ” tasso debitore ” 17% + 14
3
2

c.m.s. nei limiti del fido e fino a nuovo avviso ( clausola
dattiloscritta ).
Può recepirsi l’interpretazione delle clausole, effettuata,
con motivazione adeguata e non illogica, dal giudice a quo:

stampa , essendo previsto il tasso iniziale al 17% , e le
variazioni, secondo gli usi di piazza.
Hanno errato peraltro i giudici di appello nel ritenere
illegittima l’applicazione di interessi extra…–legali al
rapporto dedotto. Ai sensi dell’art. 1284, terzo comma,c.c.
, è sufficiente che gli interessi superiori alla misura
legale siano determinati , come nella specie, per iscritto.
Dunque il tasso iniziale del 17% appariva del tutto
conforme alla legge.
Non può invece accogliersi l’impostazione della ricorrente
in ordine alle variazioni: è sicuramente ammissibile la
facoltà della banca di variare il tasso unilateralmente ( e
il principio veniva esplicitamente recepito nel contratto
_—1
,e A’prie.k.ch-vvtugo M
de quo), ma, secondo
. urlàí5SUaéPI-Za ampiamente consolidata
( tra le altre, Cass. 9080 del 2002 ), esso doveva
ancorarsi a criteri prestabiliti, in modo che fosse
assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di
discrezionalità, rimessa all’arbitrio del creditore, una
concreta determinazionei sulla base di una disciplina,
fissata su scala nazionale e vincolante

.1

(ad esempio: il

non vi sarebbe contrasto tra clausola dattiloscritta e a

tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa
all’autorità di vigilanza) o comunque con riferimento ad
elementi obbiettivi ed esterni, come il tasso di cambio di
una valutaconcordata tra le parti.

collegate agli usi di piazza.
Solo in questi termini, va accolto il ricorso, apparendo
dunque legittimo il tasso iniziale del 17% , dovendosi
invece ritenere illegittima ogni variazione unilaterale,
superiore al predetto tasso, che bEth riportata al 17%.
Va pertanto cassata la sentenza impugnata, con rinvio al
giudice a quo, in diversa composizione, che, sulla base dei
2

principi suindicati i dovrà determinare la relativa somma.
Nulla sulla spese, non avendo svolto attività difensiva
l’intimato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in
motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione.
Roma, 9 dicembre 2015

bt T-t»o
Nella specie, invece, le variazioni eranorcamente

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