Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3480 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3480 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21726-2016 R.G. proposto da:
AGRINOVA TI S.R.L. C.F./P.I.07001180962, in persona del legale C – .0
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA SPADAFORA;
– ricorrente contro
FALLIMENTO NEOFIBRE BRESCIANI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE C.F./P.I.03409590175, in persona del suo curatore
fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORIA n.2,
presso lo studio dell’avvocato SONIA CAPOBIANCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
P ETTERN ELLA;
– controlicorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2018

per regolamento di competenza avverso il decreto n. cronol.
7929/2016 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositato il 28/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

380 ter c.p.c. ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, che il regolamento sia dichiarato inammissibile o, comunque
rigettato.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Agrinova s.r.l. insta questa Corte per il
regolamento della competenza in relazione all’epigrafato decreto con il
quale il Tribunale di Rovigo, rigettandone l’opposizione avverso lo
stato passivo del Fall.to. Neofibre Bresciani s.r.l. in liquidazione sul
presupposto che la domanda di insinuazione da essa proposta fosse
«ultratardiva» per causa imputabile, ha disatteso la tesi dell’istante
secondo cui, risultando la proposta insinuazione riflesso
dell’incompetenza dichiarata dal giudice dell’opposizione al decreto
ingiuntivo fattole notificare dal Fall.to riguardo le domande
riconvenzionali da essa azionate nei confronti di questo, andrebbe
ritenuto applicabile nella specie l’art. 50 cod. proc. civ., di guisa che la
domanda di insinuazione non potrebbe giudicarsi tardiva costituendo
tempestiva riassunzione delle dette domande avanti al Tribunale
fallimentare.
Il mezzo ora proposto si vale di due motivi di impugnazione.
Ha svolto attività difensiva la controparte.
Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente
dell’art. 380-ter cod. proc. civ.
Ric. 2016 n. 21726 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-2-

Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI che visto l’art.

Nelle more dell’odierna adunanza, con messaggio di posta certificata
inviato alla cancelleria il 19.12.2017 alle ore 19,33 il difensore
dell’istante ha chiesto che, essendo stato raggiunto un accordo
transattivo con la controparte, la Corte prenda atto della rinuncia al
ricorso e dichiari l’estinzione del giudizio.

2. L’intervenuta rinuncia deve giudicarsi priva di effetto ai sensi dell’art.
390, comma 1, cod. proc. civ., essendo essa intervenuta dopo la
notificazione alle parti in data 30.11.2017 delle conclusioni del
Pubblico Ministero.
3. Tanto premesso, il ricorso deve giudicarsi inammissibile.
4. Ancorché il ricorrente abbia inteso conferire all’odierna istanza un
contenuto formalmente consono ai suoi scopi, deducendo con il primo
motivo che il decidente sarebbe incorso in un vizio di omessa
pronuncia per non aver statuito in ordine alla sollevata eccezione di
incompetenza del giudice adito in riconvenzionale e, indi, con il
secondo motivo, per non aver riconosciuto la sussistenza della
competenza arbitrale in merito alle domande azionate in monitorio,
nondimeno è primaria convinzione del collegio che intanto la richiesta
regolazione possa trovare il seguito dovuto in quanto il mezzo
proposto risulti congruamente azionato rispetto al dictum impugnato.
Sicché se, come nella specie, manchi una qualsiasi statuizione sulla
competenza che giustifichi l’impugnazione di essa a mente degli artt.
42 e segg. cod. proc. civ. — che non è neppure ravvisabile nel fatto che
il decidente abbia ricusato la traslati° iudicii, dato che le nonne regolanti
il procedimento concorsuale di verifica attengono alla procedibilità
della domanda e non alla competenza del giudice — a nulla vale
eccepirne la contrarietà ai criteri regolatori della competenza al fine di
Ric. 2016 n. 21726 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-3-

CONSIDERATO IN DIRITTO

vedere mutata la natura del decreto qui impugnato da provvedimento
di merito a provvedimento di rito impugnabile per l’appunto con
l’istanza proposta. E, dunque, poiché il decreto impugnato è privo di
questa connotazione, in quanto esso si risolve nel reiterare il rigetto
della domanda di insinuazione perché la tardività — ed anzi

vanno condivise le conclusioni del Procuratore Generale che,
opponendo con riguardo ad esso che si sarebbe dovuto far luogo
all’impugnazione con il mezzo più congruo previsto dall’art. 99 ultimo
comma 1. fall., ha chiesto che ne sia conseguentemente dichiarata
l’inammissibilità.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza.
Doppio contributo

PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di
parte intimata in euro 13300,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al
15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile,”
il giorno 20.12.2017.

l’ultratardività — di essa non trova giustificazione in un errore scusabile,

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